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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 21977/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 179 c.p.p., contestando in particolare l'omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello al difensore è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme processuali smentita dagli atti dai quali emerge l'avvenuta notifica del decreto di citazione in appello al suddetto difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 21/03/2024; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 179 c.p.p., contestando in particolare l'omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello al difensore è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme processuali smentita dagli atti dai quali emerge l'avvenuta notifica del decreto di citazione in appello al suddetto difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 21/03/2024; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21977/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris