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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 28773/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato -per quanto qui d'interesse- la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere est ore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato -per quanto qui d'interesse- la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere est ore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28773/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris