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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31731/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9397-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 5425/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09397 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- r.g 9397 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di rettifica per IMU anno 2014, ha parzialmente accolto l'appello della contribuente, rigettandolo sia in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato sia quanto alla richiesta agevolazione (ex art. 13 dl. 201/2011) per l'abitazione principale, ritenendo necessario, per fruire dell'agevolazione, la residenza e la dimora abituale nell'immobile del nucleo familiare.

La ricorrente deduce, fra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Cotuogno fino al luglio 2019, avendo la residenza anagrafica e la dimora abituale in due distinte unità immobiliari di loro proprietà nel Comune di Napoli, si erano legittimamente avvalsi dell'esonero ciascuno per la quota del 50%.

Il Comune di Napoli è rimasto intimato.

La ricorrente deposita memoria, chiedendo un rinvio in attesa della decisione su rg 7072/2021, su causa relativa alle medesime parti.

Considerato che: rilevato che all'udienza del 6 luglio 2022 con ordinanza interlocutoria n. 24879/2022 è stata rinviata sezione ordinaria la causa rg 7072/2021; preso atto della pendenza di analoghi ricorsi (r.g. n. 7072/2021; r.g. n. 7079/2021 e r.g. n. 2241/2022), per i quali è opportuna una trattazione congiunta, P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta (con rg. 7072/2021; rg. 7079/2021 e rg 2241/2022) e dispone trasmettersi gli atti alla sezione ordinaria.

Roma, 15 settembre 2022 OP95st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9397-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 5425/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09397 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- r.g 9397 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di rettifica per IMU anno 2014, ha parzialmente accolto l'appello della contribuente, rigettandolo sia in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato sia quanto alla richiesta agevolazione (ex art. 13 dl. 201/2011) per l'abitazione principale, ritenendo necessario, per fruire dell'agevolazione, la residenza e la dimora abituale nell'immobile del nucleo familiare. La ricorrente deduce, fra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Cotuogno fino al luglio 2019, avendo la residenza anagrafica e la dimora abituale in due distinte unità immobiliari di loro proprietà nel Comune di Napoli, si erano legittimamente avvalsi dell'esonero ciascuno per la quota del 50%. Il Comune di Napoli è rimasto intimato. La ricorrente deposita memoria, chiedendo un rinvio in attesa della decisione su rg 7072/2021, su causa relativa alle medesime parti. Considerato che: rilevato che all'udienza del 6 luglio 2022 con ordinanza interlocutoria n. 24879/2022 è stata rinviata sezione ordinaria la causa rg 7072/2021; preso atto della pendenza di analoghi ricorsi (r.g. n. 7072/2021; r.g. n. 7079/2021 e r.g. n. 2241/2022), per i quali è opportuna una trattazione congiunta, P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta (con rg. 7072/2021; rg. 7079/2021 e rg 2241/2022) e dispone trasmettersi gli atti alla sezione ordinaria. Roma, 15 settembre 2022 OP95st
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