CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07949/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q' > OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata riunione dei procedimenti, e il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione di misure alternative o sostitutive, sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si richiama l'ordinanza con cui il Giudice ha rigettato l'istanza di riunione dei procedimenti sulla scorta del mancato beneficio alla speditezza processuale e, quanto all'istanza per la pena pecuniaria sostitutiva, si dà atto della mancanza di apposita procura speciale e si formula un giudizio prognostico negativo circa l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il