CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 38784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione del processo presentata dal ricorrente contro una sentenza di condanna a suo carico per bancarotta fraudolenta emanata dal Tribunale di Monza in data 12 febbraio 2020. 2. Avverso tale ordinanza, lo SCROLLINI propone, mediante ricorso sottoscritto personalmente, una serie di doglianze rispetto alla sussistenza dei presupposti della propria colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., poiché a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 / Il Consigliere Estensore I