CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44963/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. L. Patarini, per la parte civile Enito GALANTE, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con allegata nota spese. L'avv. A. EMILI, per [OSCURATO:PERSONA] Silvana, ha rassegnato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, accogliendo l'appello della parte civile, ha rideterminato la provvisionale e ha rigettato l'appello dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Silvana, condannata per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, posto in essere il 17/10/2012 ai danni del pedone GALANTE Enrico. Si è contestato alla predetta di avere tenuto una condotta non osservante della norma cautelare di cui all'art. 141, c. 1 e 4, codice strada, omettendo di moderare la velocità della vettura condotta e di porre in essere tutte le manovre necessarie al fine di arrestare tempestivamente la marcia, così investendo il pedone, pastore di un gregge in attraversamento del tratto stradale percorso dalla imputata, che - in seguito all'urto - era rovinato a terra riportando lesioni dalle quali era derivato il decesso. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto violazione, falsa applicazione della legge penale, omissione e palese contraddittorietà della motivazione riguardo alle ragioni di appello e in punto di utilizzo delle prove acquisite per ricostruire la vicenda, ai sensi dell'art.606 c. 1, lett. b), c), d), e) cod. proc. pen. Assume la difesa che, con il gravame di merito, erano state rilevate contraddizioni interne e carenze di motivazione della sentenza di primo grado, derivanti da analoghi difetti e manchevolezze della perizia d'ufficio. Ne sarebbe derivata una incertezza sulla dinamica del sinistro che, secondo la difesa, non sarebbe stata superata dai giudici territoriali, sia quanto alla condotta doverosa da tenersi da parte della [OSCURATO:PERSONA], allorché si avvide della presenza delle pecore sul bordo della sede stradale, che agli stessi dati utilizzati dal perito per valutare la velocità, ritenuti dalla ricorrente incerti e fondati su elementi indiziari, avendo la perizia descritto solo uno dei possibili scenari, senza escludere una diversa ricostruzione dell'accaduto. Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione, falsa applicazione della legge penale, palese contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'utilizzo delle prove acquisite per ricostruire la vicenda, con particolare riguardo alla corretta condotta alternativa lecita, ai sensi dell'art. 606 c. 1, lett. b), c), d), e) cod. proc. pen., non avendo i giudici del merito individuato con chiarezza il comportamento ascritto alla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle contestazioni mosse alla perizia sulla ricostruzione dell'incidente e avuto riguardo ai punti oggetto della doglianza di cui al primo motivo. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe ritenuto, con una sorta di prova a contrario che implicava la fondatezza delle osservazioni difensive, che - anche a voler stimare la velocità della vettura condotta dall'imputata in 34 km/h, come indicato a difesa, in luogo di quella maggiore ritenuta dal perito - essa non sarebbe stata comunque sufficientemente moderata, rispetto a quella di 27 Km/h indicata dall'ausiliario, ma - di contro - si evidenzia l'incertezza da questi espressa circa la condotta di guida da tenersi nel caso concreto.Sotto altro aspetto, si è censurato il rinvio fatto in sentenza all'art. 140 codice strada con riferimento alla presenza di animali sul tratto stradale, atteso che l'incidente non era avvenuto per la presenza del gregge, ma per la imprevedibile condotta del pedone/pastore che si era inopinatamente lanciato sulla sede stradale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputata ha depositato proprie conclusioni scritte, con le quali ha contestato quelle rassegnate dal Procuratore generale, rilevando che, con il ricorso, non si è inteso ridiscutere elementi di fatto, bensì censurare la sentenza d'appello per mancata o apparente risposta alle censure formulate con il gravame di merito, operando un rinvio anche alla recente sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi c. Italia), con la quale, nel condannare l'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'intepretazione offerta dal giudice di legittimità sulla ammissibilità dei ricorsi è eccessivamente formalistica. Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. 5. L'avv. A Patarini, per la parte civile ha rassegnato conclusioni scritte, con allegata notula, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese del grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte capitolina ha confermato l'affermazione di responsabilità, apprezzando la conducenza delle prove a partire dal riferito testimoniale di soggetti che avevano assistito all'incidente. E, in base a tale compendio e ai rilievi operati dall'organo accertatore (attestanti le buone condizioni metereologiche e di visibilità e le condizioni della strada, a due corsie e a doppio senso di marcia), ha intanto affermato che l'incidente era avvenuto in un tratto all'altezza di una curva destrorsa, seguita da un lungo rettilineo; che l'imputata aveva azionato i quattro indicatori di direzione e che il gregge era sparso tra il ciglio e la strada stessa; la vittima, al momento del sopraggiungere degli operanti, era già deceduta e l'impatto tra auto e pedone aveva danneggiato il cofano anteriore e il parabrezza del veicolo, con tracce di frenata ascrivibili a una soia ruota e collocate in un punto di poco antecedente quello di quiete del mezzo; il pedone era stato investitko frontalmente, mentre si trovava sulla sede stradale, esclusa l'ipotesi del repentino attraversamento pedonale proprio in considerazione dei danni rinvenuti sull'autovettura; la velocità impressa al mezzo era stata indicata dalla teste BENEDETTI - che seguiva l'auto dell'imputata a pochi metri di distanza - in 40 Km/h e la VENTURI nell'occorso non aveva arrestato la marcia nonostante la parziale occupazione della sede stradale da parte degli animali, avendo effettuato la frenata in un momento in cui il pedone già offriva il proprio lato destro in direzione della parte anteriore destra dell'autovettura.La Corte ha poi sottolineato la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito la situazione di pericolo rappresentata dalla presenza del gregge in attraversamento e, infatti, aveva azionato i quattro segnalatori di direzione prima dell'impatto, come peraltro confermato non solo dalla teste BENEDETTI, ma dalla stessa imputata. Di qui la conclusione per la quale la condotta di guida della [OSCURATO:PERSONA] era stata gravemente colposa per avere ritenuto costei sufficiente Vazionamento di tale dispositivo di emergenza, senza tuttavia conseguentemente riportare la sua andatura di marcia almeno sotto i 27 Km/h, ove non addirittura arrestarla, avendo il perito affermato che tale ridotta velocità sarebbe stata sufficiente a evitare l'impatto. Il che rendeva ininfluente la contestazione difensiva secondo cui la velocità di marcia impressa dalla [OSCURATO:PERSONA] al proprio mezzo sarebbe stata di 34 Km/h, in quanto trattavasi di velocità comunque inidonea a scongiurare l'evento mortale. Pertanto, la Corte ha concluso per la violazione delle regole cautelari specifiche che impongono ai conducenti di veicoli di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e a ogni circostanza di qualsiasi natura, e di fermarsi - all'occorrenza - in presenza di persone o animali sulla sede stradale e per la sussistenza del nesso causale tra detta violazione e l'evento mortale, non reciso dal comportamento solo concorrente della vittima che aveva attraversato la sede stradale senza prestare la dovuta attenzione e senza mantenere il controllo del gregge, fatto questo che non poteva dirsi eccezionale, costituendo evenienza del tutto probabile. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Le censure della ricorrente ripropongono quelle già rassegnate al vaglio del giudice di merito al netto del necessario confronto con le risposte affidate alla motivazione, del tutto coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte in ordine alla verifica dell'addebito colposo per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. È stato già ampiamente spiegato, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (cfr. sez. 4 n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio; sez. 4 n. 12260 del 9/1/2015, Moccia e altro, Rv. 263010, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman). In altri termini, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (cfr. sez. 4 n. 23309 del 29/4/2011, Rv. 250695). Nella specie, senza procedere a una inammissibile rivisitazione dell'esame delle evidenze acquisite al processo, valutate dai giudici del merito in maniera che si sottrae a censure opponibili in sede di legittimità, dev0 osservarsi che la Corte del merito ha correttamente posto l'accento sulla dirimente considerazione che il pericolo era stato avvertito dalla stessa imputata, la quale aveva tuttavia ritenuto sufficiente azionare il dispositivo d'emergenza, ma non anche ridurre considerevolmente la velocità impressa al proprio mezzo, ove non addirittura arrestarne la marcia, considerazione che non risulta minimamente aggredita dalle censure difensive. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). Nulla deve essere, invece, liquidato alla parte civile, la quale - con le rassegnate conclusioni - non ha effettivamente esplicato, sia pur soltanto attraverso una memoria scritta, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e non ha dunque fornito un utile contributo alla decisione (cfr., sul punto, sez. 3, n. 27987 del 24/3/2021, Rv. 281713; sez. 4, n. 36535 del 15/9/2021, Rv. 281923, in cui il principio è stato affermato anche con riferimento alla ipotesi di rigetto del ricorso; Sez. unite n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 novembre 2021 I