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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1073/2007

ECLI:EU:C:2007:156
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 marzo 2007

[OSCURATO:PERSONA]237/06 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione – Funzione pubblica – Decisione di archiviare un’indagine dell’OLAF – Segnalazioni di un dipendente su presunte frodi – Legittimazione ad agire da parte di quest’ultimo» Oggetto: Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 marzo 2006, causa T‑4/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

FP pagg.

I‑A‑2 83 e II‑A‑2‑361), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione sull’archiviazione di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), avviata a seguito delle segnalazioni del ricorrente su presunte frodi, e della relazione finale d’indagine, nonché, dall’altro, alla riapertura della detta indagine e alla redazione di una nuova relazione finale d’indagine.

Decisione: L’impugnazione è respinta.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione di archiviazione di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (Statuto dei funzionari, artt. 22 bis, 22 ter, 90 e 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 [OSCURATO:PERSONA]237/06 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione – Funzione pubblica – Decisione di archiviare un’indagine dell’OLAF – Segnalazioni di un dipendente su presunte frodi – Legittimazione ad agire da parte di quest’ultimo» Oggetto: Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 marzo 2006, causa T‑4/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑2 83 e II‑A‑2‑361), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione sull’archiviazione di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), avviata a seguito delle segnalazioni del ricorrente su presunte frodi, e della relazione finale d’indagine, nonché, dall’altro, alla riapertura della detta indagine e alla redazione di una nuova relazione finale d’indagine. Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione di archiviazione di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (Statuto dei funzionari, artt. 22 bis, 22 ter, 90 e 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999)
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