CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 36635/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 29 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui applicata in data 22 novembre 2024, per essere stato egli sottoposto alla custodia cautelare in carcere per la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo tale condotta incompatibile con la misura alternativa applicata, anche per la mutata valutazione della sua pericolosità; rilevato che il ricorrente deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale revocato la misura alternativa solo a seguito dell'applicazione della custodia cautelare per il reato indicato, senza valutare il regolare svolgimento della stessa sino a tale momento, non essendo stata segnalata alcuna violazione alle relative prescrizioni, e senza valutare l'effettiva incidenza sulla prosecuzione dell'esperimento premiale della nuova violazione di legge, ancora da accertare compiutamente, e per avere revocato quest'ultima ex tunc senza un'idonea valutazione e senza tenere conto del periodo di applicazione trascorso senza alcuna violazione; rilevato che, in data 21/10/2025, il ricorrente ha inviato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando ad essa il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha dichiarato l'estinzione, sin dal 15 ottobre 2025, della pena che stava espiando, a seguito di concessione della liberazione anticipata, e precisando di non avere più interesse al ricorso stesso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rinuncia all'impugnazione, mentre non può affermarsi la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, come da lui dichiarato, dal momento che l'accoglimento del ricorso, previa sua valutazione di ammissibilità, avrebbe potuto comportare, a suo favore, il riconoscimento di un periodo di detenzione ingiusta, ovvero rilevante ai fini della fungibilità; ritenuto che la rinuncia all'impugnazione comporti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00, in applicazione del principio stabilito da questa Corte secondo cui «Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estens