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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28307/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all'art. 586 c.p., così riqualificando in parziale riforma della pronunzia di primo grado il fatto originariamente contestato sotto il titolo dell'omicidio volontario.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, ribadito con i motivi nuovi proposti dal difensore dell'imputato, è manifestamente infondato e generico.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato (come del resto da quella della sentenza di primo grado) si evince in maniera inequivocabile che il personale specializzato dei Vigili del Fuoco e quello di [OSCURATO:PERSONA] sono stati delegati dal pubblico ministero a svolgere alcune attività sulla scena del reato certamente identificabili con i rilievi e gli accertamenti di cui all'art.354 c.p.p., nei quali rientra anche la raccolta di reperti o l'estrazione di campioni della struttura interessata dal fuoco in quanto cosa soggetta a deperimento o modificazione.

Tutte attività per le quali, per costante giurisprudenza, è escluso debbano osservarsi le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p. (ex multis Sez. 3, n. 36817 del 14/09/2022, Alabastri, Rv. 283690).

Parimenti escluso dall'ambito applicativo della norma ultima citata è poi l'eventuale parere tecnico- scientifico richiesto al personale impegnato nelle attività menzionate.

Quanto infine ad alcuni specifici accertamenti asseritamente compiuti dagli operanti sui reperti campionati — ossia le c.d.

"prove a fuoco"- deve osservarsi che la ricorrente non indica — e men che meno allega o riproduce - gli atti da cui risulterebbe che gli stessi siano stati effettivamente compiuti.

Nemmeno precisa perché tali esperimenti non si sarebbero potuti replicare su altri reperti o parti della struttura, né se abbiano interessato tutti i campioni repertati.

Soprattutto non specifica in che termini i risultati di tali prove a fuoco sarebbero stati utilizzati, direttamente o indirettamente, dalla Corte, posto che il giudizio della medesima, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, si è fondato esclusivamente sugli esiti delle attività delegate dal pubblico ministero che certamente non possono identificarsi con gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 c.p.p.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all'art. 586 c.p., così riqualificando in parziale riforma della pronunzia di primo grado il fatto originariamente contestato sotto il titolo dell'omicidio volontario. Considerato che l'unico motivo di ricorso, ribadito con i motivi nuovi proposti dal difensore dell'imputato, è manifestamente infondato e generico. Dalla motivazione del provvedimento impugnato (come del resto da quella della sentenza di primo grado) si evince in maniera inequivocabile che il personale specializzato dei Vigili del Fuoco e quello di [OSCURATO:PERSONA] sono stati delegati dal pubblico ministero a svolgere alcune attività sulla scena del reato certamente identificabili con i rilievi e gli accertamenti di cui all'art.354 c.p.p., nei quali rientra anche la raccolta di reperti o l'estrazione di campioni della struttura interessata dal fuoco in quanto cosa soggetta a deperimento o modificazione. Tutte attività per le quali, per costante giurisprudenza, è escluso debbano osservarsi le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p. (ex multis Sez. 3, n. 36817 del 14/09/2022, Alabastri, Rv. 283690). Parimenti escluso dall'ambito applicativo della norma ultima citata è poi l'eventuale parere tecnico- scientifico richiesto al personale impegnato nelle attività menzionate. Quanto infine ad alcuni specifici accertamenti asseritamente compiuti dagli operanti sui reperti campionati — ossia le c.d. "prove a fuoco"- deve osservarsi che la ricorrente non indica — e men che meno allega o riproduce - gli atti da cui risulterebbe che gli stessi siano stati effettivamente compiuti. Nemmeno precisa perché tali esperimenti non si sarebbero potuti replicare su altri reperti o parti della struttura, né se abbiano interessato tutti i campioni repertati. Soprattutto non specifica in che termini i risultati di tali prove a fuoco sarebbero stati utilizzati, direttamente o indirettamente, dalla Corte, posto che il giudizio della medesima, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, si è fondato esclusivamente sugli esiti delle attività delegate dal pubblico ministero che certamente non possono identificarsi con gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend
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