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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19365/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 14/04/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: 1) entrambi: furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 2) entrambi: furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 3) entrambi: furto pluriaggravato di un'autovettura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 4) solo Marceca: furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 5) solo Marceca: tentato furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 6) solo Marceca: furto pluriaggravato di un'automobile ai danni di [OSCURATO:PERSONA] 7) solo Marceca: resistenza a pubblico ufficiale aggravata; 8) solo Marceca: lesioni volontarie aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Applicate al solo Abbate le circostanze attenuanti generiche, gli imputati venivano condannati, con la riduzione per il rito, alla pena di anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione e 888 euro di multa, Marceca, e di anni 2 e mesi 3 di reclusione e 650 euro di multa, Abbate.

Investita delle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 13/01/2022, ha assolto Abbate dal reato sub 3), per non aver commesso il fatto, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni 1, mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 540 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia, con riguardo al reato sub 7), inosservanza della legge penale, non essendo stato provato che l'imputato sia fuggito al controllo degli agenti operanti tenendo una condotta di guida tale da porre deliberatamente in pericolo la loro incolumità, così da integrare il reato in questione, sicché, se è innegabile la lesione subita dalla persona offesa, essa non prova che la volontà del ricorrente fosse quella di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dell'agente, essendosi limitato a condurre l'auto in modo imprudente.2.2.

Il secondo motivo denuncia, con riferimento al reato di cui al capo 8), inosservanza della legge penale, non sussistendo la prova della volontà dell'imputato di cagionare dolosamente i traumi riportati dalla persona offesa, sicché il fatto dovrebbe essere riqualificato a norma dell'art. 590 cod. pen. 2.3.

Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge penale in ordine alla pena irrogata e al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti a titolo di furto semplice, essendo intervenuti, il primo, in un box adiacente all'abitazione della persona offesa e, il secondo, all'interno di un garage.

3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen., in quanto la Corte di appello non ha valutato il complessivo pregiudizio arrecato con l'azione criminosa e la circostanza che le cose sono state restituite.

3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha ridotto la pena per le attenuanti generiche, per poi disporre l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Su un piano generale, mette conto osservare che le censure articolate dal ricorso risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, sicché le stesse devono essere considerate non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2.1. Ciò premesso il primo motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale ha puntualmente esaminato la questione della configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 337 cod. pen., rilevando che l'imputato, scoperto, si dava precipitosamente alla fuga con un'auto intraprendendo una condotta di guida altamente pericolosa, tanto da investire il Mar. [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli le lesioni di cui al capo 8).

La condotta del ricorrente, sottolinea il giudice di appello, non è stata, dunque, imprudente, come sostenuto dalla difesa, ma contraria alla legge e, in particolare, all'ordine impartito dall'autorità, proseguendo la marcia nonostante l'alt intimatogli da Picariello, che veniva quindi investito.

Il ricorso reitera doglianze puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, che si sottrae a un reale confronto critico con gli argomenti della sentenza impugnata e gli elementi dalla stessa valorizzati, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

2.2. Per le medesime ragioni è inammissibile il secondo motivo, avendo, come si è visto, il giudice di appello escluso l'"imprudenza" sulla quale fa leva il ricorso, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici.

2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello congruamente motivato la determinazione della pena, richiamando la gravità dei fatti, la loro reiterazione e i danni causati alle persone offese, così implicitamente motivando anche in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile e anche tale impugnazione articola doglianze largamente reiterative di quelle esaminate e disattese dalla Corte distrettuale cm motivazione esente da vizi logici.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato orientamento in forza del quale integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod.pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446).

3.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto l'invocata attenuante richiede che il pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), laddove il ricorso neppure fa specifico riferimento all'oggetto materiale della condotta, risultando quindi del tutto generico. 3.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello individuato la pena base per la violazione più grave, ridotto di un terzo la stessa in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e, quindi, la riduzione per il rito, in termini non scalfiti dalle deduzioni del ricorrente.

4. Alla declaratoria d'inannmissibilità dei ricorsi — che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 14/04/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: 1) entrambi: furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 2) entrambi: furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 3) entrambi: furto pluriaggravato di un'autovettura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 4) solo Marceca: furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 5) solo Marceca: tentato furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 6) solo Marceca: furto pluriaggravato di un'automobile ai danni di [OSCURATO:PERSONA] 7) solo Marceca: resistenza a pubblico ufficiale aggravata; 8) solo Marceca: lesioni volontarie aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Applicate al solo Abbate le circostanze attenuanti generiche, gli imputati venivano condannati, con la riduzione per il rito, alla pena di anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione e 888 euro di multa, Marceca, e di anni 2 e mesi 3 di reclusione e 650 euro di multa, Abbate. Investita delle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 13/01/2022, ha assolto Abbate dal reato sub 3), per non aver commesso il fatto, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni 1, mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 540 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo al reato sub 7), inosservanza della legge penale, non essendo stato provato che l'imputato sia fuggito al controllo degli agenti operanti tenendo una condotta di guida tale da porre deliberatamente in pericolo la loro incolumità, così da integrare il reato in questione, sicché, se è innegabile la lesione subita dalla persona offesa, essa non prova che la volontà del ricorrente fosse quella di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dell'agente, essendosi limitato a condurre l'auto in modo imprudente.2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento al reato di cui al capo 8), inosservanza della legge penale, non sussistendo la prova della volontà dell'imputato di cagionare dolosamente i traumi riportati dalla persona offesa, sicché il fatto dovrebbe essere riqualificato a norma dell'art. 590 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge penale in ordine alla pena irrogata e al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti a titolo di furto semplice, essendo intervenuti, il primo, in un box adiacente all'abitazione della persona offesa e, il secondo, all'interno di un garage. 3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen., in quanto la Corte di appello non ha valutato il complessivo pregiudizio arrecato con l'azione criminosa e la circostanza che le cose sono state restituite. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha ridotto la pena per le attenuanti generiche, per poi disporre l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Su un piano generale, mette conto osservare che le censure articolate dal ricorso risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, sicché le stesse devono essere considerate non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.1. Ciò premesso il primo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha puntualmente esaminato la questione della configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 337 cod. pen., rilevando che l'imputato, scoperto, si dava precipitosamente alla fuga con un'auto intraprendendo una condotta di guida altamente pericolosa, tanto da investire il Mar. [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli le lesioni di cui al capo 8). La condotta del ricorrente, sottolinea il giudice di appello, non è stata, dunque, imprudente, come sostenuto dalla difesa, ma contraria alla legge e, in particolare, all'ordine impartito dall'autorità, proseguendo la marcia nonostante l'alt intimatogli da Picariello, che veniva quindi investito. Il ricorso reitera doglianze puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, che si sottrae a un reale confronto critico con gli argomenti della sentenza impugnata e gli elementi dalla stessa valorizzati, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2.2. Per le medesime ragioni è inammissibile il secondo motivo, avendo, come si è visto, il giudice di appello escluso l'"imprudenza" sulla quale fa leva il ricorso, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici. 2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello congruamente motivato la determinazione della pena, richiamando la gravità dei fatti, la loro reiterazione e i danni causati alle persone offese, così implicitamente motivando anche in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile e anche tale impugnazione articola doglianze largamente reiterative di quelle esaminate e disattese dalla Corte distrettuale cm motivazione esente da vizi logici. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato orientamento in forza del quale integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod.pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto l'invocata attenuante richiede che il pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), laddove il ricorso neppure fa specifico riferimento all'oggetto materiale della condotta, risultando quindi del tutto generico. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello individuato la pena base per la violazione più grave, ridotto di un terzo la stessa in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e, quindi, la riduzione per il rito, in termini non scalfiti dalle deduzioni del ricorrente. 4. Alla declaratoria d'inannmissibilità dei ricorsi — che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa
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