CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza di data 18 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale cui era stato ammesso il condannato [OSCURATO:PERSONA] per l'espiazione di due titoli esecutivi. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento, in quanto ha rilevato numerose violazioni al programma predisposto dalla comunità terapeutica in cui era inserito, nonché ben venti occasioni in cui lo stesso era stato trovato positivo ad oppiacei, concludendo per l'avvenuto fallimento della misura alternativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 94 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione e mancata valutazione di prova decisiva. In particolare, il ricorrente evidenzia che la revoca avrebbe dovuto essere disposta non per il numero delle violazioni, ma all'esito di un giudizio complessivo del comportamento del condannato che avrebbe dovuto tenere in conto anche le relazioni positive del servizio per le dipendenze. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato è l'art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova). Il controllo dell'esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata). Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato in motivazione le numerose violazioni al programma che il condannato avrebbe dovuto seguire e le ricadute nel consumo di stupefacenti in cui è incorso, ed ha concluso nel senso che la misura alternativa aveva fallito il suo scopo. Il Tribunale, pertanto, non si è limitato a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova - dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento - che la difesa del ricorrente ha chiesto con l'odierno ricorso. Poiché, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa