CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 05540/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - e la memoria depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La prima censura deduce l'omesso esame di un motivo che, in realtà, non è mai stato proposto in sede di appello, alla luce di quanto risultante dall'atto di appello versato in atti, il cui contenuto è difforme da quanto riportato nel ricorso per cassazione, ove si fa addirittura riferimento da un tasso alcolemico indicato in un non meglio precisato "decreto prefettizio", privo di attinenza con il caso in esame. Quanto alle doglianze in ordine alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., si osserva che sul punto la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la ricorrenza degli estremi del fatto di particolare tenuità, secondo una ponderata valutazione di merito, priva di errori in diritto, che non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] ' e estens