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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 43654/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di BRESCIA con sentenza in data 8/5/2017 confermava la sentenza con la quale in data 8/6/2012 il GUP del TRIBUNALE di BERGAMO, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HUYER David alla pena di giustizia per il reato di tentativo di rapina, commesso a SARNICO il 23/04/2010, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ritenuta equivalente alla recidiva contestata.

In aggiunta, la CORTE territoriale revocava il beneficio della sospensione della pena concesso a HUYER con sentenze del GUP di MONZA in data 11/2/1992, dal TRIBUNALE di FORLI'-sez.

CESENA- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal TRIBUNALE di PIACENZA in data 1/3/2003 e dal GIP di BERGAMO in data 21/5/2010.

2. HUYER propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; censura in particolare che, fra le revoche prima indicate, quella della prima sospensione, concessa dal GUP di MONZA in data 11/2/1992, non andava operata, poiché si sarebbe trattato di una revoca facoltativa, disciplinata ai sensi dell'art. 168 co. 2 cod. pen.

Tale revoca sarebbe ricollegabile alla consumazione del furto in data 8/3/1994, per il quale HUYER aveva riportato condanna alla pena di tre mesi di reclusione: essa, cumulata a quella precedente, non aveva superato i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 2.1.

Con conclusioni scritte il Procuratore generale di questa S.C. chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, poiché la CORTE d'APPELLO, "diversamente da come ritenuto dal ricorrente, ha disposto una revoca non facoltativa, ma obbligatoria, trattandosi di fatto commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza accompagnata dal beneficio".

3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato l'unico motivo che lo sostiene.

Come ha osservato il P.G. e come ha correttamente sancito la CORTE territoriale, nella specie non ci si trova di fronte a una revoca facoltativa, poiché !a condanna che ha portato alla revoca del beneficio concesso si riferisce a un reato commesso dopo la irrevocabilità della prima sentenza.

La sospensione riconosciuta dal GUP di MONZA attiene a fatto commesso in data 1/12/1991, per il quale vi è stata applicazione pena su richiesta con pronuncia del 11/2/1992, divenuta definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la revoca è intervenuta di diritto perché il ricorrente ha commesso un nuovo reato, nel quinquennio successivo alla pronuncia precedente, e cioè 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. sentenza di applicazione pena del Pretore di Prato in data 9/3/1994, irrevocabile il 15/4/1994).

L'art. 168 co. 2 cod. pen., la cui applicazione è invece evocata dal ricorrente nella specie, correla la facoltatività del beneficio alla situazione della nuova condanna intervenuta per un delitto anteriormente commesso, evenienza diversa da quella rilevante nella specie, per la quale la revoca del beneficio opera invece di diritto.

Né ha rilevanza il tipo di delitto posteriormente commesso.

Invero, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., Sez. 6; n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01-), ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

Massime precedenti conformi: n. 31365 del 2008 Rv. 240679 - 01, n. 10349 del 2013 Rv. 254688 - 01

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BRESCIA con sentenza in data 8/5/2017 confermava la sentenza con la quale in data 8/6/2012 il GUP del TRIBUNALE di BERGAMO, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HUYER David alla pena di giustizia per il reato di tentativo di rapina, commesso a SARNICO il 23/04/2010, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ritenuta equivalente alla recidiva contestata. In aggiunta, la CORTE territoriale revocava il beneficio della sospensione della pena concesso a HUYER con sentenze del GUP di MONZA in data 11/2/1992, dal TRIBUNALE di FORLI'-sez. CESENA- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal TRIBUNALE di PIACENZA in data 1/3/2003 e dal GIP di BERGAMO in data 21/5/2010. 2. HUYER propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; censura in particolare che, fra le revoche prima indicate, quella della prima sospensione, concessa dal GUP di MONZA in data 11/2/1992, non andava operata, poiché si sarebbe trattato di una revoca facoltativa, disciplinata ai sensi dell'art. 168 co. 2 cod. pen. Tale revoca sarebbe ricollegabile alla consumazione del furto in data 8/3/1994, per il quale HUYER aveva riportato condanna alla pena di tre mesi di reclusione: essa, cumulata a quella precedente, non aveva superato i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 2.1. Con conclusioni scritte il Procuratore generale di questa S.C. chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, poiché la CORTE d'APPELLO, "diversamente da come ritenuto dal ricorrente, ha disposto una revoca non facoltativa, ma obbligatoria, trattandosi di fatto commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza accompagnata dal beneficio". 3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato l'unico motivo che lo sostiene. Come ha osservato il P.G. e come ha correttamente sancito la CORTE territoriale, nella specie non ci si trova di fronte a una revoca facoltativa, poiché !a condanna che ha portato alla revoca del beneficio concesso si riferisce a un reato commesso dopo la irrevocabilità della prima sentenza. La sospensione riconosciuta dal GUP di MONZA attiene a fatto commesso in data 1/12/1991, per il quale vi è stata applicazione pena su richiesta con pronuncia del 11/2/1992, divenuta definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la revoca è intervenuta di diritto perché il ricorrente ha commesso un nuovo reato, nel quinquennio successivo alla pronuncia precedente, e cioè 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. sentenza di applicazione pena del Pretore di Prato in data 9/3/1994, irrevocabile il 15/4/1994). L'art. 168 co. 2 cod. pen., la cui applicazione è invece evocata dal ricorrente nella specie, correla la facoltatività del beneficio alla situazione della nuova condanna intervenuta per un delitto anteriormente commesso, evenienza diversa da quella rilevante nella specie, per la quale la revoca del beneficio opera invece di diritto. Né ha rilevanza il tipo di delitto posteriormente commesso. Invero, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., Sez. 6; n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01-), ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. Massime precedenti conformi: n. 31365 del 2008 Rv. 240679 - 01, n. 10349 del 2013 Rv. 254688 - 01 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021
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