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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09603/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6927 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6927del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M53B 556V) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B05 Z133I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M06 G273B) -controricorrente- nonché MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- LENTI, istituito presso il Ministero dell’Interno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL'INTERNO - Fondo di Rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]) -gestore fondo vittime della mafia usura ed estorsioni (P.I.: 04570621005), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4323/2020, pubblicatain data 31 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento notificatele dall’agente della riscossione aventi ad oggetto il credito di restituzione dell’importo di € 100.000,00 (oltre accessori) che le era stato erogato a titolo di provvisio- nale, in virtù di deliberazioni del Fondo di Solidarietà per le vit- time dei reati di tipo mafioso, a seguito del rigetto della sua istanza di accesso al Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 e della revoca dell’indicata provvisionale.

Le suedomande sono state rigettat e dal Tribunale di Palermo .

Avverso tale decisione ricorre la Lanfranca, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 1.È pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, la verifica della sua ammissibilità, che sortisce esito negativo.

Come emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso stesso, la ricorrente aveva posto a base della sua opposizione sei diversi motivi, tutti respinti dal Tribunale di Palermo con la sentenza impugnata; i primi tre motivi andrebbero –a suo av- viso –qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, esclusivamente in relazione ai medesimi, viene proposta la presente impugnazione straordi- naria, ai sensi dell’art. 111 Cost., direttamente avverso la sen- tenza di primo grado.

I suddetti motivi di opposizione sono specificati (sempre nel ri- corso) come segue: A) «insussistenza del potere di [OSCURATO:SOCIETA]. di emissione di ruolo e di avvalersi di cartelle di paga- mento per il recupero di somme scaturenti dalla revoca di pre- gresse erogazioni del fondo vittime di mafia»; B) «carenza di potere ad agire esecutivamente e nullità per insussistenza del presupposto “titolo” o “ingiunzione di pagamento”, ai sensi dell’art. 17, comma 3 ter, legge 46/1999, stante la relativa pre- visione della esistenza di un “valido titolo esecutivo” quale atto necessariamente presupposto all’iscrizione a ruolo ed in forza del quale le cartelle potevano essere –almeno formalmente – “legittimamente” formate e notificate»; C) «inapplicabilità, per il credito in contestazione, degli “oneri di riscossione” come determinati in cartella di pagamento e inapplicabilità degli “in- teressi moratori”».

Nella sentenza impugnata non vi è alcuna qualificazione dell’op- posizione proposta dalla Lanfranca, tanto meno con specifico riguardo ai motivi appena esposti: di conseguenza, la qualifica- zione spetta a questa Corte, anche ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Si tratta senza alcun dubbio di motivi tutti riconducibili alla con- testazione del diritto degli enti creditori ovvero, per essi, dell’agente della riscossione, di procedere ad esecuzione for- zata nei confronti dell’opponente, quindi di motivi da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Con il primo di essi, infatti, si contesta l’applicabilità, ai crediti di cui alle cartelle opposte, della disciplina della riscossione a mezzo ruolo che, come è noto, comporta una eccezionale scis- sione tra la titolarità della pretesa creditoria e la titolarità dell’azione esecutiva: si contesta, quindi, nella sostanza, lo stesso diritto dell’agente della riscossione di esercitare l’azione esecutiva, nelle forme per esso previste, previa notifica della cartella di pagamento, per tali crediti.

Altrettanto è a dirsi per il secondo motivo, con il quale è in so- stanza negata la sussistenza del diritto degli enti creditori di procedere ad esecuzione forzata, da svolgersi nelle forme della riscossione cd. esattoriale di cui al D.P.R n. 602 del 1973, previa quindi iscrizione a ruolo dei propri crediti, in mancanza di ido- neo titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 17, comma 3 ter, del de- creto legislativo n. 46 del 1999.

Con il terzo motivo, infine, si contesta l’entità della pretesa cre- ditoria di cui è stato intimato il pagamento con le cartelle op- poste (con specifico riguardo ad oneri di riscossione ed interessi di mora).

Si tratta di contestazioni che attengono tutte al diritto dell’agente della riscossione, ovvero degli stessi enti creditori, di procedere ad esecuzione forzata, per l’intero importo di cui alle cartelle di pagamento opposte o, quanto meno, per una parte di esso, non di contestazioni relative alle sole modalità di esercizio dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscos- sione ovvero alla mera regolarità formale dei relativi atti.

Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Non può, quindi, dubitarsi che si tratti di motivi di opposizione da qualificarsi tutti in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Di conseguenza, in relazione alla decisione del tribunale che li ha respinti non può ritenersi ammissibile la proposizione del ri- corso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo esperibile esclusivamente l’appello. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non può darsi seguito alla richiesta del difensore della ricor- rente di liquidazione delle competenze allo stesso spettanti in base alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato (istanza reiterata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.), trattandosi di istanza da rivolgersi esclusivamente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (più precisa- mente, al giudice del rinvio, ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione o, ancora, nel caso di cassazione e decisione nel merito, a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito; cfr. Cass., Sez. 6- 5, Ordi- nanza n. 13806del 31/05/2018, Rv. 648695 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 3122del 16/02/2005, Rv. 580472 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16986del 25/07/2006, Rv. 591172 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13760del 12/06/2007, Rv. 600710 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11028del 13/05/2009, Rv. 608343 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010, Rv. 614529 – 01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11677del 16/06/2020, Rv. 657953 – 01 ) .

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tit olo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6927 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6927del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M53B 556V) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B05 Z133I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M06 G273B) -controricorrente- nonché MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- LENTI, istituito presso il Ministero dell’Interno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL'INTERNO - Fondo di Rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]) -gestore fondo vittime della mafia usura ed estorsioni (P.I.: 04570621005), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4323/2020, pubblicatain data 31 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento notificatele dall’agente della riscossione aventi ad oggetto il credito di restituzione dell’importo di € 100.000,00 (oltre accessori) che le era stato erogato a titolo di provvisio- nale, in virtù di deliberazioni del Fondo di Solidarietà per le vit- time dei reati di tipo mafioso, a seguito del rigetto della sua istanza di accesso al Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 e della revoca dell’indicata provvisionale. Le suedomande sono state rigettat e dal Tribunale di Palermo . Avverso tale decisione ricorre la Lanfranca, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 1.È pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, la verifica della sua ammissibilità, che sortisce esito negativo. Come emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso stesso, la ricorrente aveva posto a base della sua opposizione sei diversi motivi, tutti respinti dal Tribunale di Palermo con la sentenza impugnata; i primi tre motivi andrebbero –a suo av- viso –qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, esclusivamente in relazione ai medesimi, viene proposta la presente impugnazione straordi- naria, ai sensi dell’art. 111 Cost., direttamente avverso la sen- tenza di primo grado. I suddetti motivi di opposizione sono specificati (sempre nel ri- corso) come segue: A) «insussistenza del potere di [OSCURATO:SOCIETA]. di emissione di ruolo e di avvalersi di cartelle di paga- mento per il recupero di somme scaturenti dalla revoca di pre- gresse erogazioni del fondo vittime di mafia»; B) «carenza di potere ad agire esecutivamente e nullità per insussistenza del presupposto “titolo” o “ingiunzione di pagamento”, ai sensi dell’art. 17, comma 3 ter, legge 46/1999, stante la relativa pre- visione della esistenza di un “valido titolo esecutivo” quale atto necessariamente presupposto all’iscrizione a ruolo ed in forza del quale le cartelle potevano essere –almeno formalmente – “legittimamente” formate e notificate»; C) «inapplicabilità, per il credito in contestazione, degli “oneri di riscossione” come determinati in cartella di pagamento e inapplicabilità degli “in- teressi moratori”». Nella sentenza impugnata non vi è alcuna qualificazione dell’op- posizione proposta dalla Lanfranca, tanto meno con specifico riguardo ai motivi appena esposti: di conseguenza, la qualifica- zione spetta a questa Corte, anche ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Si tratta senza alcun dubbio di motivi tutti riconducibili alla con- testazione del diritto degli enti creditori ovvero, per essi, dell’agente della riscossione, di procedere ad esecuzione for- zata nei confronti dell’opponente, quindi di motivi da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Con il primo di essi, infatti, si contesta l’applicabilità, ai crediti di cui alle cartelle opposte, della disciplina della riscossione a mezzo ruolo che, come è noto, comporta una eccezionale scis- sione tra la titolarità della pretesa creditoria e la titolarità dell’azione esecutiva: si contesta, quindi, nella sostanza, lo stesso diritto dell’agente della riscossione di esercitare l’azione esecutiva, nelle forme per esso previste, previa notifica della cartella di pagamento, per tali crediti. Altrettanto è a dirsi per il secondo motivo, con il quale è in so- stanza negata la sussistenza del diritto degli enti creditori di procedere ad esecuzione forzata, da svolgersi nelle forme della riscossione cd. esattoriale di cui al D.P.R n. 602 del 1973, previa quindi iscrizione a ruolo dei propri crediti, in mancanza di ido- neo titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 17, comma 3 ter, del de- creto legislativo n. 46 del 1999. Con il terzo motivo, infine, si contesta l’entità della pretesa cre- ditoria di cui è stato intimato il pagamento con le cartelle op- poste (con specifico riguardo ad oneri di riscossione ed interessi di mora). Si tratta di contestazioni che attengono tutte al diritto dell’agente della riscossione, ovvero degli stessi enti creditori, di procedere ad esecuzione forzata, per l’intero importo di cui alle cartelle di pagamento opposte o, quanto meno, per una parte di esso, non di contestazioni relative alle sole modalità di esercizio dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscos- sione ovvero alla mera regolarità formale dei relativi atti. Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Non può, quindi, dubitarsi che si tratti di motivi di opposizione da qualificarsi tutti in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Di conseguenza, in relazione alla decisione del tribunale che li ha respinti non può ritenersi ammissibile la proposizione del ri- corso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo esperibile esclusivamente l’appello. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non può darsi seguito alla richiesta del difensore della ricor- rente di liquidazione delle competenze allo stesso spettanti in base alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato (istanza reiterata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.), trattandosi di istanza da rivolgersi esclusivamente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (più precisa- mente, al giudice del rinvio, ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione o, ancora, nel caso di cassazione e decisione nel merito, a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito; cfr. Cass., Sez. 6- 5, Ordi- nanza n. 13806del 31/05/2018, Rv. 648695 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 3122del 16/02/2005, Rv. 580472 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16986del 25/07/2006, Rv. 591172 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13760del 12/06/2007, Rv. 600710 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11028del 13/05/2009, Rv. 608343 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010, Rv. 614529 – 01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11677del 16/06/2020, Rv. 657953 – 01 ) . Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tit olo di contributo unificato p
Sentenza Cassazione n. 09603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris