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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45457/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 4/3/2016 ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato che nel ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'effettiva assenza del ricorrente da casa; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla verifica effettuata presso l'abitazione del ricorrente dove era presente la moglie che nulla ha riferito circa la presenza del marito, ha adeguatamente e coerentemente motivato in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 4/3/2016 ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato che nel ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'effettiva assenza del ricorrente da casa; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla verifica effettuata presso l'abitazione del ricorrente dove era presente la moglie che nulla ha riferito circa la presenza del marito, ha adeguatamente e coerentemente motivato in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 45457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris