CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 28367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13832/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente adesiva - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 141, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.347/2022 depositata il 7/3/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione regolate in base al principio della soccombenza, disponendosi la relativa compensazione tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., la quale ha depositato controricorso adesivo al ricorso; e con condanna ricorrente e della controricorrente adesiva società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha resistito con controricorso nei confronti di entrambe; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente e la controricorrente adesiva società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C.al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge in quanto dovuti, in favore del controricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C. Così decis