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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39296/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Roma del 22 giungo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione al reato di rapina tentata; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, senza confrontarsi realmente con una motivazione sintetica ma esauriente e pienamente adeguata a ricostruire il semplice fatto storico oggetto dell'imputazione, l'appello pare ignorare il risalente approdo giurisprudenziale in materia di rapina impropria citato nella sentenza (frutto di orientamento consolidato, cfr. ad es.

S.U, n. 34952 del 19/04/2012 Cc. [OSCURATO:PERSONA]. 253153 - 01) così come le corrette valutazioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti ed alla disapplicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Roma del 22 giungo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione al reato di rapina tentata; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, senza confrontarsi realmente con una motivazione sintetica ma esauriente e pienamente adeguata a ricostruire il semplice fatto storico oggetto dell'imputazione, l'appello pare ignorare il risalente approdo giurisprudenziale in materia di rapina impropria citato nella sentenza (frutto di orientamento consolidato, cfr. ad es. S.U, n. 34952 del 19/04/2012 Cc. [OSCURATO:PERSONA]. 253153 - 01) così come le corrette valutazioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti ed alla disapplicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 l
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