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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06698/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23241/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIETI n. 191/2024 depositata il 27/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sua compagnia assicurativa per la r.c. auto, in giudizio avanti al Giudice di Pace di Rieti, per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali al suo autoveicolo a seguito di sinistro stradale, ivi compresi quelli derivanti dal fermo tecnico del veicolo danneggiato, nonché al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale.

Si costituiva, resistendo, la compagnia assicurativa; restava intimato [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava la domanda, sul preminente rilievo della mancanza di prova dell’accadimento.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la sola compagnia assicurativa.

4. Con sentenza n. 191/2024 il Tribunale di Rieti parzialmente riformava la sentenza di prime cure ed in particolare: riconosceva l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro; condannava in solido i convenuti al risarcimento del danno materiale all’auto.

Escludeva invece il risarcimento del danno da fermo tecnico nonché del danno emergente a titolo di spese di assistenza stragiudiziale, ritenendoli entrambi non provati.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La compagnia assicurativa è rimasta intimata.

6. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata; il difensore della ricorrente ha proposto istanza di decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.

7. Nelle more, la ricorrente ha altresì proposto istanza ex art. 376, comma 2, cod. proc. civ. di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo per cui il secondo motivo di ricorso illustra una questione di massima di particolare importanza, che viene prospettata nei seguenti termini: se “ai fini dell’applicazione del saggio maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. in occasione di condanna originata da una domanda giudiziale che detenga i presupposti previsti dal medesimo comma e già correttamente individuati dal massimo consesso a SS.UU. nell’autorevole sentenza n. 12449/24, è necessaria una domanda ad hoc da parte dell’istante/attore/ricorrente, vanificando l’unica sanzione prevista per i debitori ai fini dell’irragionevole durata dei processi pur non trattandosi di interessi di mora” e, in caso di non creduta risposta affermativa, in ovvio subordine, “una richiesta “generica” di condanna agli interessi legali dal fatto alla domanda e dalla domanda al soddisfo secondo legge è idonea a sollecitare l’applicazione del saggio di interessi previsto dall’art. 1284 c. 4 c.c. come sanzione del debitore che infondatamente resiste alla fondata domanda del creditore”, debba essere oggetto di trattazione davanti alla Sezioni Unite dell’Ecc.ma S.C. al pari della precedente, che ha risolto il contrasto “a valle” a seguito della sua emanazione, al fine di concedere un’interpretazione autentica, completa e nomofilattica dell’art. 1284 c. 4 c.c. che possa derimere ogni controversia sia sulla estensione interpretativa della precedente pronuncia che sulla portata sanzionatoria, così da enunciare il susseguente principio di diritto”.

7.1. L’istanza è stata rigettata con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, che ha nuovamente inviato il ricorso alla Sezione Terza Civile.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “ex art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione degli artt.112 c.p.c., 1223, 2043, 2054 c.c., 91, 92, 132 n. 4 c.p.c., ex D.M. 55/14, 37/18 ed attuale 147/22”.

Lamenta che il giudice di appello ha rigettato la domanda di liquidazione delle spese e compensi per l’assistenza legale nella fase stragiudiziale senza svolgere la necessaria valutazione ex ante circa l’utilità di siffatta attività al fine di evitare la lite giudiziale e senza, in definitiva, esprimere alcuna valida motivazione a fondamento della sua statuizione di rigetto.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Esso non si correla per nulla all’impugnata sentenza, dalla cui lettura, come già rilevato nella proposta di definizione accelerata, risulta che la motivazione a fondamento del rigetto della domanda è stata svolta sul rilievo per cui le domandate spese legali stragiudiziali sono risultate “non allegate e provate”, in particolare quanto alla misura, ai tempi, alle modalità.

Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che si intende qui fermamente ribadire, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (v.

Cass., 24/09/2018, n. 22478).

La censura, infatti, deve essere supportata da una critica concreta delle soluzioni adottate dal giudice di merito, attraverso contestazioni specifiche e puntuali.

È necessario un confronto analitico tra le soluzioni giuridiche adottate dal giudice e quelle proposte nel motivo di ricorso, e non è sufficiente una semplice contrapposizione tra le conclusioni del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata.

In assenza di tale approccio critico e comparativo, il motivo di ricorso risulta inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., impedendo alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verifica della fondatezza della violazione lamentata (v. di recente Cass., n. 5202/2025).

1.3. Ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità, già rilevata nella proposta di definizione accelerata, risiede nel fatto per cui l’odierna ricorrente si è limitata a svolgere deduzioni meramente oppositive rispetto alla motivazione dell’impugnata sentenza, senza premurarsi di precisare, trascrivere e localizzare se, dove e quando, nel precedente contesto processuale, avesse allegato di aver sostenuto l’esborso -ovvero, come precisato nella proposta di definizione accelerata, “in quali termini nell’atto di citazione allegò la circostanza di avere speso (ovvero di dovere spendere del denaro) per remunerare il proprio difensore”- ed è pertanto incorsa in patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “ex art. 360, c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1284 c. 4 c.c.”, per avere il Tribunale di Rieti omesso la liquidazione degli interessi legali previsti dalla legge “in conformità con la medesima e con la domanda, omettendone quelli maggiorati dalla domanda al soddisfo”.

La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ., per non avere il giudice d’appello riconosciuto la debenza degli interessi c.d. moratori dalla data della domanda giudiziale ed anzi non essendosi pronunciato per nulla sul punto, nonostante la formulata richiesta in tal senso.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Nel rigettare l’istanza della società odierna ricorrente di rimessione alle Sezioni Unite, il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte ha espressamente evocato Cass., Sez.

Un., n. 12449/2024 (a cui dopo pochi giorni ha fatto seguito Cass., n. 12974/2024, la quale, sulla scorta del precedente arresto nomofilattico, ha dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale che era stato proposto sulla medesima questione dal Tribunale di Parma), secondo cui: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Questa Corte ha dunque già chiarito che, per ottenere il pagamento dei cd. superinteressi o interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., è necessaria la proposizione di una apposita domanda, che specifichi la richiesta della parte, avuto riguardo alla particolare natura di questi interessi.

2.3. È stato, quindi, successivamente precisato che: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione” (Cass., n. 19015/2024).

Ed, ancora, è stato affermato che: “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere” (Cass., n. 3499/2025).

2.4. Pertanto, come va qui ribadito, la pronuncia di condanna degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ., esige la rituale proposizione di una apposita e specifica domanda (v. da ultimo Cass., n. 3499/2025: “Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell’art.363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza.

In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.

Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario”).

Rispetto a tale principio, l’odierna ricorrente si limita a riferire, incidenter tantum, di una sua “richiesta iniziale nell’atto di citazione”, ma non si premura di specificare, se, dove e quando, entro le preclusioni assertive di cui al precedente contesto processuale di merito, l’ avesse precedentemente formulato la domanda; il tutto a fronte della proposta di definizione accelerata, che espressamente afferma: “la richiesta dei c.d.

“superinteressi” ex articolo 1284, quarto comma, c.c. non è contenuta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”.

2.5. Per altro verso, rileva questa Corte che il motivo viene dedotto sul presupposto, espressamente affermato dalla ricorrente, che la debenza degli interessi moratori sia pacificamente sempre dovuta.

Anche rispetto a questo espresso presupposto da cui muove, il motivo in scrutinio è inammissibile.

2.6. Non ignora il Collegio le precedenti affermazioni di questa Corte di legittimità secondo cui il saggio degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. troverebbe applicazione anche alle obbligazioni di fonte non contrattuale (così Cass., n. 61/2023: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”; Cass., n. 7677/2025: “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”).

2.6.1. Deve tuttavia essere rilevato che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie in cui l’obbligazione, seppur non di diretta fonte contrattuale, comunque derivava dal contratto, sebbene in via mediata, in quanto obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale, e pertanto aveva natura di debito di valuta, in quanto tale rientrante nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie.

Riguardo, specificatamente, ai debiti di valore, appare invece da confermare l’orientamento che esclude, in tali ipotesi, l’applicabilità dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ. (v. tra le tante Cass., n. 28409/2018; Cass., n. 8289/2019; Cass., n. 8050/2019; Cass., n. 14512/2020) - sia pure formatosi in relazione alla peculiare fattispecie dell’obbligazione, gravante sullo Stato, di indennizzo per la eccessiva durata del processo ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della legge n. 89/2001.

2.6.2. Non può inoltre essere dimenticato che la obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli “interessi compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione, pregiudizio che va provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato che deve dimostrare il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.

Questa Corte ha già da tempo chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., n. 37798/2022; Cass., n. 26202/2022).

L’obbligazione, come sopra individuata, si viene dunque a collocare al di fuori della portata applicativa dell’art. 1284 cod. civ. – disposizione, questa, comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie - per riferirsi, piuttosto, all’applicazione dell’art. 1223 cod. civ., ed eventualmente dell’art.1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno risarcibile.

2.6.3. Coerente con questa opzione interpretativa, inoltre, è la considerazione, per un verso, della ratio della disposizione, nonché, per altro verso, della sua formulazione letterale.

Sotto il primo profilo, va ricordata la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore al quarto comma dell’art.1284 cod. civ. con l'adozione degli interessi per le transazioni commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali come individuati dal primo comma.

La voluntas legis è nel senso di colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, mediante l'abuso del processo come mezzo per ostacolare il creditore nella soddisfazione del suo diritto.

Sotto il secondo profilo, l'incipit della proposizione di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. ("Se le parti non ne hanno determinato la misura ... si applica il saggio d'interesse proprio per le transazioni commerciali”) riveste la precipua funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nella pattuizione delle parti e dunque nel contratto.

Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal legislatore sia omologa a quella presente nel comma 2 dell’art.1284 cod. civ. afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, nuovamente, dunque, pattuiti dalle parti, sebbene in astratto e non nel loro concreto tasso di computo.

Inoltre, l’incipit del comma quarto del citato art. 1284 allude al diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l'obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale (così recita la norma: “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”), situazione connaturata esclusivamente, nell'ambito delle fonti delle obbligazioni delineati dall’art. 1173 cod. civ., all'ipotesi dell'accordo contrattuale.

2.6.4. Infatti, per le obbligazioni derivanti da atto illecito - caso esaminato in questo procedimento – non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti, né in relazione all’an debeatur, dato che rispetto al fatto genetico dell'obbligazione nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati, né in relazione al quantum debeatur, ovvero alla conseguenze del fatto illecito che pur si è realizzato, dato che, per sua natura, l’obbligazione risarcitoria che scaturisce da fatto illecito non è di per sé liquida, dato che sarà quantificata solo all’esito del giudizio, a mezzo appunto della liquidazione giudiziale.

2.6.5. E’ dunque possibile concludere che, là dove il motivo pacificamente presuppone l’applicabilità degli interessi ex art. 1284, comma quarto, alla obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito, non considera affatto che la norma disciplina il saggio degli interessi legali – la cui misura non sia stata pattuita dalle parti - applicato a seguito d'avvio di lite, sia giudiziale che arbitrale, però pur sempre in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio, e che in quanto tale, dunque, rivesta il carattere della liquidità.

Tali vanno considerati i presupposti per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., che, invece, non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.

A ritenere diversamente, del resto, non solo la disposizione in questione risulterebbe essere la inutile ripetizione della già compiuta disciplina in tema di “danni nelle obbligazioni pecuniarie” prevista dall'art. 1224 cod. civ., ma verrebbe meno la stessa ratioposta alla base dell’art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l’attore nell’indiretta pressione costituita dall’applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive.

Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria (v. da ultimo Cass., n. 28036/2025).

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “ex art. 360, c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli art. 112, 132 c. 4 e, in diritto nel merito, art. 1219, 1224 e ss.gg. e 2043 c.c.”, per avere il Tribunale di Rieti, mediante motivazione illogica e contraddittoria, posto alla base della liquidazione definitiva del danno complessivo (danno materiale, rivalutazione monetaria ed interessi) quest’ultimo come accertato ma decurtato della “devalutazione monetaria” al momento del fatto.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Per come dedotto, non si correla per nulla alla motivazione resa dall’impugnata sentenza, che nel liquidare il danno complessivo si è scrupolosamente attenuta ai granitici principi posti da Cass., Sez.

Un., n. 1712/1995 e delle successive pronunce sempre ad essa conformi, nel senso che il giudice di appello ha correttamente ritenuto di dovere “maggiorare della rivalutazione” il credito in conto capitale; ed altrettanto correttamente ha ritenuto di calcolare gli interessi compensativi sul credito devalutato all’epoca del sinistro, e poi successivamente rivalutato anno per anno.

Inoltre, come già rilevato dalla formulata proposta di definizione accelerata, “in ogni caso, il motivo è anche inammissibile in quanto la liquidazione del danno da ritardato adempimento d’una obbligazione di valore costituisce pur sempre una liquidazione equitativa (Cass.

S.U. 17.2.1995 n. 1712), disciplinata non dall’art. 1224 c.c., ma dall’art. 2056 c.c., e come tale rimessa alla discrezionalità del giudice di merito”.

Pertanto, non sono ravvisabili errori in jure, né è sindacabile in questa sede il risultato finale delle operazioni di calcolo, che costituisce una quaestio facti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza ”ex art. 360, c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli artt. 91, 92 e 132 n. 4 c.p.c., e violazione del DM 147/2022”, per avere il Tribunale di Rieti, mediante motivazione illogica, apodittica, contraddittoria ed incomprensibile, disposto la compensazione al 50% delle spese di lite di primo e di secondo grado, senza tener conto dell’assenza di appelli incidentali e del parziale accoglimento della domanda e dell’appello”, nonché per avere erroneamente utilizzato la tariffa di cui d.m. n.

DM 55/2014 in luogo di quella, attuale, di cui al d.m. 147/22.

4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.

4.2. Secondo consolidato orientamento di legittimità, “Il giudice d’appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio valutando l'esito globale della lite.

Nel caso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea di principio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite” (v.

Cass., 15233/2021; Cass., n. 9084/2018; Cass., n. 11423/2016).

Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale si è uniformata a tale principio di diritto, avendo tenuto conto che la odierna ricorrente, in allora appellante, non era completamente vittoriosa, essendosi vista rigettare la domanda di liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale.

4.3. Aggiungasi, poi, che là dove lamenta che la corte di merito ha liquidato le spese di lite sulla base del d.m. 55/2014, e non del successivo d.m. 147/2022, e che vi sarebbe uno scostamento tra la liquidazione e quanto indicato nella notula del difensore, la ricorrente nuovamente svolge censure in contrasto con i summenzionati principi di diritto, unitamente a quello per cui il sindacato di questa Corte in tema di regolamento delle spese processuali può essere svolto al solo fine, ulteriore, di verificare l’immotivato superamento dei minimi o dei massimi di tariffa (v. in ultimo Cass., n. 9860/2025: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito”).

5. In conclusione, in conformità alla proposta di definizione accelerata, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

7. Infine, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, deve altresì essere fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96, come testualmente previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 27/09/2023, n. 27433).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23241/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIETI n. 191/2024 depositata il 27/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sua compagnia assicurativa per la r.c. auto, in giudizio avanti al Giudice di Pace di Rieti, per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali al suo autoveicolo a seguito di sinistro stradale, ivi compresi quelli derivanti dal fermo tecnico del veicolo danneggiato, nonché al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale. Si costituiva, resistendo, la compagnia assicurativa; restava intimato [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava la domanda, sul preminente rilievo della mancanza di prova dell’accadimento. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la sola compagnia assicurativa. 4. Con sentenza n. 191/2024 il Tribunale di Rieti parzialmente riformava la sentenza di prime cure ed in particolare: riconosceva l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro; condannava in solido i convenuti al risarcimento del danno materiale all’auto. Escludeva invece il risarcimento del danno da fermo tecnico nonché del danno emergente a titolo di spese di assistenza stragiudiziale, ritenendoli entrambi non provati. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La compagnia assicurativa è rimasta intimata. 6. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata; il difensore della ricorrente ha proposto istanza di decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale. 7. Nelle more, la ricorrente ha altresì proposto istanza ex art. 376, comma 2, cod. proc. civ. di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo per cui il secondo motivo di ricorso illustra una questione di massima di particolare importanza, che viene prospettata nei seguenti termini: se “ai fini dell’applicazione del saggio maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. in occasione di condanna originata da una domanda giudiziale che detenga i presupposti previsti dal medesimo comma e già correttamente individuati dal massimo consesso a SS.UU. nell’autorevole sentenza n. 12449/24, è necessaria una domanda ad hoc da parte dell’istante/attore/ricorrente, vanificando l’unica sanzione prevista per i debitori ai fini dell’irragionevole durata dei processi pur non trattandosi di interessi di mora” e, in caso di non creduta risposta affermativa, in ovvio subordine, “una richiesta “generica” di condanna agli interessi legali dal fatto alla domanda e dalla domanda al soddisfo secondo legge è idonea a sollecitare l’applicazione del saggio di interessi previsto dall’art. 1284 c. 4 c.c. come sanzione del debitore che infondatamente resiste alla fondata domanda del creditore”, debba essere oggetto di trattazione davanti alla Sezioni Unite dell’Ecc.ma S.C. al pari della precedente, che ha risolto il contrasto “a valle” a seguito della sua emanazione, al fine di concedere un’interpretazione autentica, completa e nomofilattica dell’art. 1284 c. 4 c.c. che possa derimere ogni controversia sia sulla estensione interpretativa della precedente pronuncia che sulla portata sanzionatoria, così da enunciare il susseguente principio di diritto”. 7.1. L’istanza è stata rigettata con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, che ha nuovamente inviato il ricorso alla Sezione Terza Civile. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “ex art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione degli artt.112 c.p.c., 1223, 2043, 2054 c.c., 91, 92, 132 n. 4 c.p.c., ex D.M. 55/14, 37/18 ed attuale 147/22”. Lamenta che il giudice di appello ha rigettato la domanda di liquidazione delle spese e compensi per l’assistenza legale nella fase stragiudiziale senza svolgere la necessaria valutazione ex ante circa l’utilità di siffatta attività al fine di evitare la lite giudiziale e senza, in definitiva, esprimere alcuna valida motivazione a fondamento della sua statuizione di rigetto. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Esso non si correla per nulla all’impugnata sentenza, dalla cui lettura, come già rilevato nella proposta di definizione accelerata, risulta che la motivazione a fondamento del rigetto della domanda è stata svolta sul rilievo per cui le domandate spese legali stragiudiziali sono risultate “non allegate e provate”, in particolare quanto alla misura, ai tempi, alle modalità. Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che si intende qui fermamente ribadire, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (v. Cass., 24/09/2018, n. 22478). La censura, infatti, deve essere supportata da una critica concreta delle soluzioni adottate dal giudice di merito, attraverso contestazioni specifiche e puntuali. È necessario un confronto analitico tra le soluzioni giuridiche adottate dal giudice e quelle proposte nel motivo di ricorso, e non è sufficiente una semplice contrapposizione tra le conclusioni del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tale approccio critico e comparativo, il motivo di ricorso risulta inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., impedendo alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verifica della fondatezza della violazione lamentata (v. di recente Cass., n. 5202/2025). 1.3. Ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità, già rilevata nella proposta di definizione accelerata, risiede nel fatto per cui l’odierna ricorrente si è limitata a svolgere deduzioni meramente oppositive rispetto alla motivazione dell’impugnata sentenza, senza premurarsi di precisare, trascrivere e localizzare se, dove e quando, nel precedente contesto processuale, avesse allegato di aver sostenuto l’esborso -ovvero, come precisato nella proposta di definizione accelerata, “in quali termini nell’atto di citazione allegò la circostanza di avere speso (ovvero di dovere spendere del denaro) per remunerare il proprio difensore”- ed è pertanto incorsa in patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “ex art. 360, c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1284 c. 4 c.c.”, per avere il Tribunale di Rieti omesso la liquidazione degli interessi legali previsti dalla legge “in conformità con la medesima e con la domanda, omettendone quelli maggiorati dalla domanda al soddisfo”. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ., per non avere il giudice d’appello riconosciuto la debenza degli interessi c.d. moratori dalla data della domanda giudiziale ed anzi non essendosi pronunciato per nulla sul punto, nonostante la formulata richiesta in tal senso. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Nel rigettare l’istanza della società odierna ricorrente di rimessione alle Sezioni Unite, il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte ha espressamente evocato Cass., Sez. Un., n. 12449/2024 (a cui dopo pochi giorni ha fatto seguito Cass., n. 12974/2024, la quale, sulla scorta del precedente arresto nomofilattico, ha dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale che era stato proposto sulla medesima questione dal Tribunale di Parma), secondo cui: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Questa Corte ha dunque già chiarito che, per ottenere il pagamento dei cd. superinteressi o interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., è necessaria la proposizione di una apposita domanda, che specifichi la richiesta della parte, avuto riguardo alla particolare natura di questi interessi. 2.3. È stato, quindi, successivamente precisato che: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione” (Cass., n. 19015/2024). Ed, ancora, è stato affermato che: “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere” (Cass., n. 3499/2025). 2.4. Pertanto, come va qui ribadito, la pronuncia di condanna degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ., esige la rituale proposizione di una apposita e specifica domanda (v. da ultimo Cass., n. 3499/2025: “Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell’art.363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario”). Rispetto a tale principio, l’odierna ricorrente si limita a riferire, incidenter tantum, di una sua “richiesta iniziale nell’atto di citazione”, ma non si premura di specificare, se, dove e quando, entro le preclusioni assertive di cui al precedente contesto processuale di merito, l’ avesse precedentemente formulato la domanda; il tutto a fronte della proposta di definizione accelerata, che espressamente afferma: “la richiesta dei c.d. “superinteressi” ex articolo 1284, quarto comma, c.c. non è contenuta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”. 2.5. Per altro verso, rileva questa Corte che il motivo viene dedotto sul presupposto, espressamente affermato dalla ricorrente, che la debenza degli interessi moratori sia pacificamente sempre dovuta. Anche rispetto a questo espresso presupposto da cui muove, il motivo in scrutinio è inammissibile. 2.6. Non ignora il Collegio le precedenti affermazioni di questa Corte di legittimità secondo cui il saggio degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. troverebbe applicazione anche alle obbligazioni di fonte non contrattuale (così Cass., n. 61/2023: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”; Cass., n. 7677/2025: “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”). 2.6.1. Deve tuttavia essere rilevato che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie in cui l’obbligazione, seppur non di diretta fonte contrattuale, comunque derivava dal contratto, sebbene in via mediata, in quanto obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale, e pertanto aveva natura di debito di valuta, in quanto tale rientrante nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie. Riguardo, specificatamente, ai debiti di valore, appare invece da confermare l’orientamento che esclude, in tali ipotesi, l’applicabilità dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ. (v. tra le tante Cass., n. 28409/2018; Cass., n. 8289/2019; Cass., n. 8050/2019; Cass., n. 14512/2020) - sia pure formatosi in relazione alla peculiare fattispecie dell’obbligazione, gravante sullo Stato, di indennizzo per la eccessiva durata del processo ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della legge n. 89/2001. 2.6.2. Non può inoltre essere dimenticato che la obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli “interessi compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione, pregiudizio che va provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato che deve dimostrare il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Questa Corte ha già da tempo chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., n. 37798/2022; Cass., n. 26202/2022). L’obbligazione, come sopra individuata, si viene dunque a collocare al di fuori della portata applicativa dell’art. 1284 cod. civ. – disposizione, questa, comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie - per riferirsi, piuttosto, all’applicazione dell’art. 1223 cod. civ., ed eventualmente dell’art.1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno risarcibile. 2.6.3. Coerente con questa opzione interpretativa, inoltre, è la considerazione, per un verso, della ratio della disposizione, nonché, per altro verso, della sua formulazione letterale. Sotto il primo profilo, va ricordata la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore al quarto comma dell’art.1284 cod. civ. con l'adozione degli interessi per le transazioni commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali come individuati dal primo comma. La voluntas legis è nel senso di colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, mediante l'abuso del processo come mezzo per ostacolare il creditore nella soddisfazione del suo diritto. Sotto il secondo profilo, l'incipit della proposizione di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. ("Se le parti non ne hanno determinato la misura ... si applica il saggio d'interesse proprio per le transazioni commerciali”) riveste la precipua funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nella pattuizione delle parti e dunque nel contratto. Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal legislatore sia omologa a quella presente nel comma 2 dell’art.1284 cod. civ. afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, nuovamente, dunque, pattuiti dalle parti, sebbene in astratto e non nel loro concreto tasso di computo. Inoltre, l’incipit del comma quarto del citato art. 1284 allude al diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l'obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale (così recita la norma: “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”), situazione connaturata esclusivamente, nell'ambito delle fonti delle obbligazioni delineati dall’art. 1173 cod. civ., all'ipotesi dell'accordo contrattuale. 2.6.4. Infatti, per le obbligazioni derivanti da atto illecito - caso esaminato in questo procedimento – non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti, né in relazione all’an debeatur, dato che rispetto al fatto genetico dell'obbligazione nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati, né in relazione al quantum debeatur, ovvero alla conseguenze del fatto illecito che pur si è realizzato, dato che, per sua natura, l’obbligazione risarcitoria che scaturisce da fatto illecito non è di per sé liquida, dato che sarà quantificata solo all’esito del giudizio, a mezzo appunto della liquidazione giudiziale. 2.6.5. E’ dunque possibile concludere che, là dove il motivo pacificamente presuppone l’applicabilità degli interessi ex art. 1284, comma quarto, alla obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito, non considera affatto che la norma disciplina il saggio degli interessi legali – la cui misura non sia stata pattuita dalle parti - applicato a seguito d'avvio di lite, sia giudiziale che arbitrale, però pur sempre in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio, e che in quanto tale, dunque, rivesta il carattere della liquidità. Tali vanno considerati i presupposti per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., che, invece, non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria. A ritenere diversamente, del resto, non solo la disposizione in questione risulterebbe essere la inutile ripetizione della già compiuta disciplina in tema di “danni nelle obbligazioni pecuniarie” prevista dall'art. 1224 cod. civ., ma verrebbe meno la stessa ratioposta alla base dell’art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l’attore nell’indiretta pressione costituita dall’applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive. Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria (v. da ultimo Cass., n. 28036/2025). 3. Con il terzo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “ex art. 360, c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli art. 112, 132 c. 4 e, in diritto nel merito, art. 1219, 1224 e ss.gg. e 2043 c.c.”, per avere il Tribunale di Rieti, mediante motivazione illogica e contraddittoria, posto alla base della liquidazione definitiva del danno complessivo (danno materiale, rivalutazione monetaria ed interessi) quest’ultimo come accertato ma decurtato della “devalutazione monetaria” al momento del fatto. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Per come dedotto, non si correla per nulla alla motivazione resa dall’impugnata sentenza, che nel liquidare il danno complessivo si è scrupolosamente attenuta ai granitici principi posti da Cass., Sez. Un., n. 1712/1995 e delle successive pronunce sempre ad essa conformi, nel senso che il giudice di appello ha correttamente ritenuto di dovere “maggiorare della rivalutazione” il credito in conto capitale; ed altrettanto correttamente ha ritenuto di calcolare gli interessi compensativi sul credito devalutato all’epoca del sinistro, e poi successivamente rivalutato anno per anno. Inoltre, come già rilevato dalla formulata proposta di definizione accelerata, “in ogni caso, il motivo è anche inammissibile in quanto la liquidazione del danno da ritardato adempimento d’una obbligazione di valore costituisce pur sempre una liquidazione equitativa (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712), disciplinata non dall’art. 1224 c.c., ma dall’art. 2056 c.c., e come tale rimessa alla discrezionalità del giudice di merito”. Pertanto, non sono ravvisabili errori in jure, né è sindacabile in questa sede il risultato finale delle operazioni di calcolo, che costituisce una quaestio facti. 4. Con il quarto motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza ”ex art. 360, c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli artt. 91, 92 e 132 n. 4 c.p.c., e violazione del DM 147/2022”, per avere il Tribunale di Rieti, mediante motivazione illogica, apodittica, contraddittoria ed incomprensibile, disposto la compensazione al 50% delle spese di lite di primo e di secondo grado, senza tener conto dell’assenza di appelli incidentali e del parziale accoglimento della domanda e dell’appello”, nonché per avere erroneamente utilizzato la tariffa di cui d.m. n. DM 55/2014 in luogo di quella, attuale, di cui al d.m. 147/22. 4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. 4.2. Secondo consolidato orientamento di legittimità, “Il giudice d’appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio valutando l'esito globale della lite. Nel caso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea di principio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite” (v. Cass., 15233/2021; Cass., n. 9084/2018; Cass., n. 11423/2016). Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale si è uniformata a tale principio di diritto, avendo tenuto conto che la odierna ricorrente, in allora appellante, non era completamente vittoriosa, essendosi vista rigettare la domanda di liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale. 4.3. Aggiungasi, poi, che là dove lamenta che la corte di merito ha liquidato le spese di lite sulla base del d.m. 55/2014, e non del successivo d.m. 147/2022, e che vi sarebbe uno scostamento tra la liquidazione e quanto indicato nella notula del difensore, la ricorrente nuovamente svolge censure in contrasto con i summenzionati principi di diritto, unitamente a quello per cui il sindacato di questa Corte in tema di regolamento delle spese processuali può essere svolto al solo fine, ulteriore, di verificare l’immotivato superamento dei minimi o dei massimi di tariffa (v. in ultimo Cass., n. 9860/2025: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito”). 5. In conclusione, in conformità alla proposta di definizione accelerata, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. 7. Infine, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, deve altresì essere fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96, come testualmente previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11