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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08641/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 23/7/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 28/11/2018, aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione di un assegno di provenienza furtiva e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 550,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cpv cod.pen. 597,598 cod.proc.pen. e la contraddittorietà della motivazione.

La difesa lamenta che la Corte di merito ha confermato la responsabilità del ricorrente in assenza di elementi atti a provare la sussistenza del dolo, omettendo di fornire risposta alle censure difensive sul punto.

In particolare, secondo il difensore, la sentenza impugnata non ha valutato gli elementi addotti a sostegno della buona fede del ricorrente, ritenendo le censure distoniche rispetto alle ragioni della condanna; 2.2 la violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. in quanto la sentenza impugnata ha convalidato la decisione in aperto contrasto con le emergenze processuali quanto alla consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita dell'assegno.

In particolare i giudici territoriali non hanno correttamente valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità della spendita del titolo e al pronto ristoro da parte del prevenuto una volta appreso del mancato incasso del titolo, circostanza che denota l'assenza di finalità di locupletazione sicché l'omessa indicazione di colui che gli aveva consegnato l'assegno non può ritenersi circostanza idonea alla prova del dolo; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità.

La difesa lamenta che la Corte territoriale ha espresso un giudizio di gravità del fatto correlato alla natura del bene che si assume ricettato ed ha svalutato sia il modesto importo del titolo che il comportamento postfattuale dell'imputato; 2.4 la violazione degli artt. 648 e 62 n. 4 cod.pen. e correlato vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di giustificare il mancato riconoscimento della diminuente nonostante la minima rilevanza economica della condotta, che non ia arrecato alcun danno effettivo a nessuna delle pp.00. in quanto l'assegno non è mai stata posto all'incasso e tutti gli avventori sono stati risarciti dal loro rispettivo cedente; 2.5 la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., avendo i giudici d'appello ritenuto non integrale la riparazione del danno senza considerare che ai fini dell'integrazione della diminuente rileva ogni tangibile manifestazione di ravvedimento in favore del danneggiato.

Aggiunge il difensore che in ogni caso, in presenza della dichiarazione liberatoria del danneggiato, il danno doveva ritenersi integralmente risarcito; 2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva.

Secondo il ricorrente la Corte d'appello ha disatteso le censure difensive sul punto con motivazione inadeguata, ricorrendo a mere formule di stile per giustificarne la reiezione.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi che con complementari argomenti contestano la ritenuta sussistenza del dolo sono infondati.

La conforme valutazione dei giudici di merito è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120).

Infatti ai fini della ravvisabilità del reato a giudizio la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713).

La difesa lamenta la svalutazione di elementi postfattuali, quali l'avvenuto ristoro del destinatario del titolo di illecita provenienza in epoca successiva al mancato incasso, senza considerare che la sussistenza del dolo deve essere valutata al momento della consumazione della condotta di ricezione, concorrendo con la materiale attività acquisitiva alla configurabilità dell'illecito.

Pertanto, poiché gli indici evocati dalla difesa a sostegno della pretesa buona fede del ricorrente risultano successivi alla consumazione del reato e intrinsecamente equivoci in quanto ascrivibili a possibili causali estranee al perfezionamento della fattispecie, quali l'intervenuta resipiscenza o il tentativo di sottrarsi a conseguenze pregiudizievoli, i giudici di merito li hanno correttamente ritenuti insuscettibili di elidere il dato qualificante relativo all'assenza di indicazioni circa tempi e modi di acquisizione del possesso del titolo in contestazione.

2. Anche il terzo motivo che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità è destituito di pregio, trattandosi di profilo adeguatamente valutato e correttamente definito già dal primo giudice (pag. 4), il quale ha evidenziato che a fondamento dell'esclusione si pone non solo l'importo significativo del titolo ricettato ma anche " i precedenti omogenei gravanti a carico del Catalano", così facendo applicazione del principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui alla definizione della diminuente speciale concorre, unitamente al valore del bene, ove lo stesso non sia immediatamente qualificabile come esiguo, anche l'apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen. relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'autore (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340).

La contestata e ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale costituisce, dunque, un elemento legittimamente valutato dal primo giudice al fine di escludere l'invocata sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata.

Né appare censurabile la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine alle doglianze difensive ove si consideri il pertinente richiamo all'entità della somma portata dall'assegno per escludere la ravvisabilità dell'attenuante, trattandosi di valutazione di merito non scalfita dal generico richiamo ad adiuvandum alla natura del bene oggetto della condotta.

3. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili in quanto reiterano censure concernenti aspetti della regiudicanda adeguatamente scrutinate in sede di merito e disattese sulla base di corrette valutazioni giuridiche.

Infatti, con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. il richiamo dei giudici d'appello all'impossibilità di qualificare in termini di esiguità, prossima all'irrilevanza economica, l'importo del titolo dà adeguato conto delle ragioni alla base della reiezione della doglianza difensiva mentre l'assunto relativo all'assenza di danno per effetto del mancato pagamento dell'assegno e del ristoro del giratario è destituito di pregio.

Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017 Rv. 271695-01).

Nella specie, sfugge alla qualifica di persona offesa o danneggiata del reato di ricettazione [OSCURATO:PERSONA], che ricevette l'assegno dal prevenuto, in quanto siffatta condotta, successiva e diversa dalla ricettazione del titolo, si prestava eventualmente, in presenza della necessaria istanza punitiva, ad integrare l'ulteriore reato di truffa.

La qualifica di danneggiato dal reato di ricettazione compete, infatti, in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA], titolare degli assegni sottratti in data 31/10/201.1. 3.1 I rilievi che precedono appaiono pertinenti anche alle ulteriori censure concernenti il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., dovendosi anche a tale riguardo rilevare l'erronea prospettiva da cui muove la difesa nell'individuazione della p.o. del reato a giudizio.

A tanto deve aggiungersi che questa Corte ha chiarito che la circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai real:i contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economic:amente risarcibile. (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Rv. 279645; n. 49348 del 04/11/2016, Rv. 268365). 4.11 sesto motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (pag. 4) ha fornito adeguata risposta ai rilievi in punto di applicazione della recidiva, evidenziando che i precedenti specifici del Catalano, rapportati alle modalità esecutive del delitto in esame, consentono di apprezzare un'ingravescente pericolosità del prevenuto, giudizio che in quanto congruamente giustificato in aderenza alle risultanze processuali non è suscettibile di rivisitazione in questa sede.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 23/7/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 28/11/2018, aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione di un assegno di provenienza furtiva e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 550,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cpv cod.pen. 597,598 cod.proc.pen. e la contraddittorietà della motivazione. La difesa lamenta che la Corte di merito ha confermato la responsabilità del ricorrente in assenza di elementi atti a provare la sussistenza del dolo, omettendo di fornire risposta alle censure difensive sul punto. In particolare, secondo il difensore, la sentenza impugnata non ha valutato gli elementi addotti a sostegno della buona fede del ricorrente, ritenendo le censure distoniche rispetto alle ragioni della condanna; 2.2 la violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. in quanto la sentenza impugnata ha convalidato la decisione in aperto contrasto con le emergenze processuali quanto alla consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita dell'assegno. In particolare i giudici territoriali non hanno correttamente valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità della spendita del titolo e al pronto ristoro da parte del prevenuto una volta appreso del mancato incasso del titolo, circostanza che denota l'assenza di finalità di locupletazione sicché l'omessa indicazione di colui che gli aveva consegnato l'assegno non può ritenersi circostanza idonea alla prova del dolo; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha espresso un giudizio di gravità del fatto correlato alla natura del bene che si assume ricettato ed ha svalutato sia il modesto importo del titolo che il comportamento postfattuale dell'imputato; 2.4 la violazione degli artt. 648 e 62 n. 4 cod.pen. e correlato vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di giustificare il mancato riconoscimento della diminuente nonostante la minima rilevanza economica della condotta, che non ia arrecato alcun danno effettivo a nessuna delle pp.00. in quanto l'assegno non è mai stata posto all'incasso e tutti gli avventori sono stati risarciti dal loro rispettivo cedente; 2.5 la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., avendo i giudici d'appello ritenuto non integrale la riparazione del danno senza considerare che ai fini dell'integrazione della diminuente rileva ogni tangibile manifestazione di ravvedimento in favore del danneggiato. Aggiunge il difensore che in ogni caso, in presenza della dichiarazione liberatoria del danneggiato, il danno doveva ritenersi integralmente risarcito; 2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. Secondo il ricorrente la Corte d'appello ha disatteso le censure difensive sul punto con motivazione inadeguata, ricorrendo a mere formule di stile per giustificarne la reiezione.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi che con complementari argomenti contestano la ritenuta sussistenza del dolo sono infondati. La conforme valutazione dei giudici di merito è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). Infatti ai fini della ravvisabilità del reato a giudizio la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). La difesa lamenta la svalutazione di elementi postfattuali, quali l'avvenuto ristoro del destinatario del titolo di illecita provenienza in epoca successiva al mancato incasso, senza considerare che la sussistenza del dolo deve essere valutata al momento della consumazione della condotta di ricezione, concorrendo con la materiale attività acquisitiva alla configurabilità dell'illecito. Pertanto, poiché gli indici evocati dalla difesa a sostegno della pretesa buona fede del ricorrente risultano successivi alla consumazione del reato e intrinsecamente equivoci in quanto ascrivibili a possibili causali estranee al perfezionamento della fattispecie, quali l'intervenuta resipiscenza o il tentativo di sottrarsi a conseguenze pregiudizievoli, i giudici di merito li hanno correttamente ritenuti insuscettibili di elidere il dato qualificante relativo all'assenza di indicazioni circa tempi e modi di acquisizione del possesso del titolo in contestazione. 2. Anche il terzo motivo che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità è destituito di pregio, trattandosi di profilo adeguatamente valutato e correttamente definito già dal primo giudice (pag. 4), il quale ha evidenziato che a fondamento dell'esclusione si pone non solo l'importo significativo del titolo ricettato ma anche " i precedenti omogenei gravanti a carico del Catalano", così facendo applicazione del principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui alla definizione della diminuente speciale concorre, unitamente al valore del bene, ove lo stesso non sia immediatamente qualificabile come esiguo, anche l'apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen. relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'autore (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340). La contestata e ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale costituisce, dunque, un elemento legittimamente valutato dal primo giudice al fine di escludere l'invocata sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata. Né appare censurabile la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine alle doglianze difensive ove si consideri il pertinente richiamo all'entità della somma portata dall'assegno per escludere la ravvisabilità dell'attenuante, trattandosi di valutazione di merito non scalfita dal generico richiamo ad adiuvandum alla natura del bene oggetto della condotta. 3. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili in quanto reiterano censure concernenti aspetti della regiudicanda adeguatamente scrutinate in sede di merito e disattese sulla base di corrette valutazioni giuridiche. Infatti, con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. il richiamo dei giudici d'appello all'impossibilità di qualificare in termini di esiguità, prossima all'irrilevanza economica, l'importo del titolo dà adeguato conto delle ragioni alla base della reiezione della doglianza difensiva mentre l'assunto relativo all'assenza di danno per effetto del mancato pagamento dell'assegno e del ristoro del giratario è destituito di pregio. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017 Rv. 271695-01). Nella specie, sfugge alla qualifica di persona offesa o danneggiata del reato di ricettazione [OSCURATO:PERSONA], che ricevette l'assegno dal prevenuto, in quanto siffatta condotta, successiva e diversa dalla ricettazione del titolo, si prestava eventualmente, in presenza della necessaria istanza punitiva, ad integrare l'ulteriore reato di truffa. La qualifica di danneggiato dal reato di ricettazione compete, infatti, in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA], titolare degli assegni sottratti in data 31/10/201.1. 3.1 I rilievi che precedono appaiono pertinenti anche alle ulteriori censure concernenti il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., dovendosi anche a tale riguardo rilevare l'erronea prospettiva da cui muove la difesa nell'individuazione della p.o. del reato a giudizio. A tanto deve aggiungersi che questa Corte ha chiarito che la circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai real:i contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economic:amente risarcibile. (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Rv. 279645; n. 49348 del 04/11/2016, Rv. 268365). 4.11 sesto motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (pag. 4) ha fornito adeguata risposta ai rilievi in punto di applicazione della recidiva, evidenziando che i precedenti specifici del Catalano, rapportati alle modalità esecutive del delitto in esame, consentono di apprezzare un'ingravescente pericolosità del prevenuto, giudizio che in quanto congruamente giustificato in aderenza alle risultanze processuali non è suscettibile di rivisitazione in questa sede.5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 08641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris