CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] ha conferm a to la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato. 2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricors o per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a quattro motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all’art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Conil primo, denuncia violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta riqualificazione del delitto in quello di furto tentato, in quanto le forze dell’ordine avrebbero potuto interrompere l’attività criminosa in corso, monitorata da tempo, in maniera non casuale. A fondamento delle censure espone che,come emerge dal verbale di arresto del 23 febbraio 2024,gli agenti della Questura di Pescara erano già stati allertati dalla consumazione di precedenti furti ai danni della società E-Distribuzione, uno dei quali avvenuto anche il giorno precedente,sicché erano stati calendarizzati e predisposti appostamenti per perlustrare l’area interessata evitando la commissionedi ulteriori reati. Sottolinea che nello stesso verbale era posto in rilievo che,alle ore 03:25, l’attenzionedelle due volanti era stata richiamata dalla presenza di una bicicletta parcheggiata nei pressi del la predetta società, vicino alla quale gli operanti avevano notato l’imputato scavalcare la recinzione e poi s pingere fu or i una grossa matassa di cavi elettrici attraverso un varco aperto dallastessa recinzione in ferro, matassa che poiaveva carica to sulla bici , cerca ndo di allontanarsi. Solo in quel momento, soggiunge, gli operanti gli avevano sbarra to la strada , impedendogli di darsi alla fuga. In detta situazione, travisando le emergenze probatorie, era stato disatteso il criterio,ritraibile dalla pronuncia delle Sezioni Unite c.d. “Prevete”, in forza del quale, se l a polizia giudiziaria ha costantemente monitorato, nell’ambito di un’attività investigativa programmata, l’azione furtiva, il delitto non puòritenersi consumato perché il controllo continuativodelle forze dell’ordine ha fatto sì che il reo non abbia mai acquisito la disponibilità della res sottratta. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art.625, primo comma, n. 7,cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose in quanto non risulta dalle emergenze istruttorie alcun valido elemento di riscontro. Al riguardo evidenzia che la circostanza è stata ritenuta perché aveva alterato l’integrità fisica dei cavi di rame, come da foto del verbale di arresto, aperto un varco della recinzione posta intorno alla ditta, dalla quale era ricavato stato un varco e manomesso una telecamera. Deduce che in realtà : la telecamera non era stata danneggiata ma solo manomessa perché non fossero inquadrate azioni fraudolenti; dal verbale di perquisizione n on risultavano rinvenuti neppure sulla biciclettaoggetti atti allo scasso o al taglio ; dalle foto la recinzione era semplicemente più aperta del dovuto, senza che però questo dipendesse dalla sua azione. Aggiunge, rispetto alla recisione dei cavi di rame, che, come risulta dal verbale di arresto, il giorno prima la Ditta E - Distribuzione aveva subito un tentativo di furto di matasse di rame con guaina di colore blu e che le stesse erano state già tagliate e riposte dal personale in una specifica zona dell’azienda e che il giorno successivo i medesimi cavi di rame erano stati rinve n uti in suo possesso. Assume, pertanto, un complessivo travisamento delle risultanze probatorie. 2.3. Conil terzo motivo denuncia violazione dell’art. 625, primo comma, n. 7,cod. pen. e vizio di motivazion e rispetto al riconoscimento d e lla circostanza aggravante dell’esposizione del bene per necessità, consuetudine e/o destinazione alla pubblica fede oppurea pubblico servizio o a pubblica utilità. Deduce che, come già rappresentato in appello, il bene non si trovava all’esterno dei locali, bensì in un ma gazzin o interno e, quindi, non era esposto alla pubblica fede. Quanto alladestinazione a pubblico servizio, osserva che non è sufficiente la proprietà pubblica del bene ma è necessaria un’ utilità pubblica attuale ed effettiva, dovendo ciò escludersi per beni riposti in magazzino. 2.4. Con il quarto motivo assume violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa dipendente dal mero orario notturno di consumazione del reato e dall’assenza di ulteriori necessari elementi di riscontro, essendo stata la riduzione deltraffico viario solo supposta in via congetturale dai giudici di merito . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primomotivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Occorre a riguardo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza “Prevete”,hanno affermato il principio per il quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale e il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo(Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete,Rv. 261186). Nella motivazione di tale decisione, le Sezioni Unite hanno sottolineato, più in generale,che l’ impossessamento da parte del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente e, pertanto, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continentia difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. La stessa pronuncia “Prevete” ha inoltre argomentato la soluzione raggiunta in considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività, ritenendo che, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non h a comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, alla stregua del parametro della offensività, lacorretta qualificazione della condottaè in termini di tentativo. 1.2. Di qui, nella giurisprudenza successiva, c on più specifico ri ferimento, all’attività di osservazione della polizia giudiziaria, si è posto in rilievo che , tuttavia,integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di un bene , venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 ; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi,Rv. 267266). Pertanto,non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo ( Sez. 5 , n. 32582 del 04/07/2025 , Pengue, Rv. 288677 – 01 ; Sez. 5 , n. 17715 del 16/04/2025 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010). 1.3. La decisione impugnata si è dunque collocata nel solco dei richiamati principi laddove ha rimarcato che l’imputato è stato bloccato dagli operanti quando era già nel possesso del bene, né è emerso che il monitoraggio era stato continuativo, essendo stato notato, peraltro, solo quando stava scendendo dalla recinzione dopo aver già preso la “matassa” di rame, della quale dunque aveva ormai acquisito il possesso. 2. Il secondo motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che il ricorrente stesso riconosce di aver manomesso la telecamera, assumendo, tuttavia, che questa azione non concreta una violenza sulle cose atta a configurare la circostanza contestata. Inrealtà questa Corte, con riguardo all’analoga questione concernente la manomissione della placca antitaccheggio, ha ripetutamente affermato che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dellaviolenza sulle cose prevista dall'art. 625 , primo comma , n. 2, cod. pen., non è necessario che laviolenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando laviolenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sullacosa per garantire una più efficace difesa della stessa . In tale prospettiva, si è precisato che la circostanza aggravante in esame si verifica in caso dimanomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita(tra le altre, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017 , Temelie, Rv.270478). Per eadem ratiova affermato, dunque, che, nel caso di manomissione della telecamera per spostarne l’inquadratura rispetto a quella predisposta per ragioni di sicurezza, si realizza la trasformazione del bene che è distolto dalla sua funzione di strumento di protezione, con conseguente integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose. 3.Il terzo motivo non è fondato. Le Sezioni Unite hanno chiarito, sulla questione, che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minoratadifesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privatadifesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U,n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 ). In coerenza con il predetto principio, entrambe le decisioni di merito hanno posto in rilievo, con adeguato argomentare, che non solo l’azione criminosa è stata commessa in orario notturno ma che, considerata la zona industriale dove la stessa si è verificata, il traffico veicolare era molto ridotto. Né sono emerse circostanze concrete di natura diversa idonee a neutralizzare l’ostacolo alla pubblica o privata difesa che deriva dalla commissione del fatto in orario notturno. 4.Il quarto motivo è,del pari, destituito di fondamento poiché, a fronte della contestazione alternativa delle circostanze aggravanti di cui al n. 7 dell’art. 625, primo comma, cod. pen., è stata adeguatamente ritenuta almeno quella relativa alla sottrazione dei cavi alla funzione di pubblico servizio assolta dagli stessi, poiché, in quantodi proprietà della E -Distribuzione, erano destinati al trasporto dell’energia elettrica alla collettività. 5.Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorr