CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 10856/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorso R.G. n. 14026/2019 promosso da Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], (già Ministero delle Attività produttive), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso L’Avvocatura Generale dello Stato (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende ex lege; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 611/2019 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 08/03/2019, notificata il 14/03/2019. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, la Società) presentava al Ministero delle attività produttive domanda al fine di ottenere l’agevolazione prevista dalla l. n. 488 del 1992 per l’ampliamento della struttura alberghiera, sita in Vieste, con attivazione di un contributo a fondo perduto di €256.230,00 (a fronte di un m aggiore investimento di €1.033.000,00), da corrispondere in tre rate annuali. Il beneficio veniva concesso con d.m. n. 118179 del 19/07/2002 e veniva anche erogata la prima rata di € 85.410,00, previa presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dell’eventuale restituzione. Veniva, tuttavia, subito avviata la procedura per la revoca del beneficio perché la banca delegata dal Ministero per l’istruttoria, dalla documentazione prodotta dalla Società, aveva desunto che l’investimento era stato avviato prima della presentazione della domanda. In particolare, veniva dato rilievo a un bollettino postale, che documentava il versamento di € 1.542,50 al Comune di Vieste in data 11/01/2002, a titolo di prima rata degli oneri concessori edilizi, e di una fattura emessa a titolo di acconto dall’impresa di costruzioni edili “geom. [OSCURATO:PERSONA]”, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (lo stesso giorno di presentazione della domanda), per l’importo di € 123.949,66, che era stata saldata con valuta 14/01/2002. Il provvedimento di revoca veniva adottato il 05/09/2007 e comunicato con raccomandata il 09/11/2007. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detto provvedimento davanti al giudice amministrativo, il quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale la Società avviava prima un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., che veniva respinto, e poi un ordinario giudizio di cognizione, con il quale chiedeva l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’erogazione del finanziamento concesso e la condanna al pagamento delle restanti rate. In pendenza di tale giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla Società la cartella esattoriale n. 043 2009 00064947 90 dell’importo di € 20.454,23, oltre compensi di riscossione, per il pagamento degli interessi maturati sull’importo del finanziamento effettivamente erogato (e revocato). [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dunque, il Ministero davanti al Tribunale di Bari, per sentire dichiarare non dovute le somme richieste con la menzionata cartella. Le cause venivano riunite e, in corso di giudizio, la Società provvedeva al pagamento della somma portata dalla cartella esattoriale ed anche a restituire al fideiussore la somma che da quest’ultimo il Ministero aveva incassato a titolo di ripetizione della prima rata di finanziamento erogata. Esaurita l’istruttoria, il giudice di primo grado così statuiva: «1. accoglie la domanda dell'attrice [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento numero 4063/2008 R.G.A.C. e per l’effetto, previa disapplicazione incidentale del provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento al protocollo n. RE14-2007-146515DGCH- 0001912 emesso dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della società attrice, della intera somma di euro 256.230,00 dovuta a titolo di finanziamento accordato con D.M. n. 118179 del 19/07/2002 comprensivo anche della prima rata di euro 83.4210,00 inizialmente già erogata e poi recuperata; 2. accoglie l’opposizione proposta nel giudizio n. 9062/2009 R.G.A.C. e dichiara nulla la cartella esattoriale m. 043 2009 00064947 90 recante causale “[OSCURATO:PERSONA] agevolazione attività produttive L. 488/92”; 3. per l’effetto, dichiara non dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € ingiunta con la suddetta cartella esattoriale e condanna il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla società opponente la somma di € 22.910,33 provvisoriamente versata in pendenza di giudizio oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.» Avverso detta decisione il Ministero proponeva appello che, nel contraddittorio delle parti, veniva solo in parte accolto. Per quanto ancora di interesse, anche la Corte territoriale riteneva illegittima la revoca dell’agevolazione. Escludeva, infatti, che la documentazione sopra richiamata potesse costituire la dimostrazione dell’inizio dell’esecuzione dei lavori prima della presentazione della domanda. In particolare, secondo il giudice del gravame: non vi era una specifica doglianza sulla irrilevanza, affermata dal giudice di prime cure, del pagamento del bollettino postale in data 11/01/2002, sicché tale condotta non poteva avere alcun rilievo; anche la fattura emessa il 31/01/2002, lo stesso giorno della presentazione della domanda, costituiva solo il pagamento di un acconto, come si leggeva nella fattura stessa, ed era pacifico che i lavori erano stati avviati a febbraio 2002 e, dunque, dopo la presentazione della domanda. La Corte di merito evidenziava, tuttavia, che il Tribunale aveva condannato il Ministero al pagamento dell’intero importo previsto per l’agevolazione, comprensivo della prima rata di € 85.410,00, dapprima erogata e di seguito recuperata, mentre la Società aveva inizialmente chiesto l’importo stanziato al netto della prima rata, formulando la richiesta dell’intero solo in comparsa conclusionale. Per tale motivo, la Corte riteneva nuova la domanda volta ad ottenere il maggiore importo, accogliendo l’appello formulato sul punto. In sintesi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte di merito ha escluso - con riferimento al punto 1) del dispositivo della pronuncia di primo grado, sopra riportato - la condanna in favore della Società per la ulteriore somma di €85.410,00, confermando per il resto la sentenza impugnata. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero. L’intimata si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione: dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992 n. 488; dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 96 del 1993; dell’art. 2, comma 9, dell’art. 4, commi 2 e 3, e dell’art. 8 D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, oltre che del D.M. 3 luglio 2000, del D.M. 14 luglio 2000 e del punto 3.9 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000; dell’art. 24, comma 32, l. n. 449 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Secondo il Ministero, il giudice di merito è incorso nelle menzionate violazioni normative, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda non dovesse essere revocata, mentre avrebbe dovuto tenere conto della disciplina dell’Unione europea - e in particolare della decisione della Commissione del 12 luglio 2000, con la quale era stata autorizzata l’attuazione del regime di aiuto di Stato, previsto dalla l. n. 488 del 1992 per il periodo 2006 - subito recepita dall’Italia con il D.M. 14 luglio 2000 e dalla coeva circolare esplicativa recante il n. 900315, che imponeva di limitare le agevolazioni ai programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, poiché il beneficio doveva riguardare iniziative imprenditoriali che non sarebbero state poste in essere senza i contributi, che così svolgevano l’effetto di incentivazione voluto dal legislatore. In sintesi, secondo il ricorrente, è ravvisabile un aiuto di Stato proibito dalla normativa europea, se l'incentivo viene concesso per la realizzazione di un'iniziativa che comunque sarebbe stata realizzata, anche senza l'apporto di risorse finanziarie pubbliche, in quanto, in tale ipotesi, l'agevolazione è idonea a determinare un'indebita alterazione dell'assetto concorrenziale determinato dal mercato, poiché l'incentivo è conforme al quadro normativo europeo solo se, in assenza dell'aiuto, l'investimento non sarebbe stato effettuato. In tale ottica, secondo il Ministero, la stipula del contratto di appalto in data 17/12/2001, cui si collegava il pagamento della fattura n. 3 del 31/01/2002, effettuato il 14/01/2002, non potevano ritenersi spese propedeutiche e neutrali, come ritenuto dalla Corte di merito, perché si riferivano proprio e direttamente alla realizzazione del programma di investimenti, per tal guisa dimostrando univocamente che tale programma era già iniziato all’atto della sottoscrizione del modulo di domanda, effettuata il 31/01/2002, e ciò senza che alcuna norma giustificasse l’avvio del programma anteriormente alla presentazione della suddetta domanda, in deroga al principio generale per il quale l’agevolazione delle spese è ammissibile solo ed esclusivamente se inserite in un programma di investimento avviato a partire dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del modulo di domanda. 2. Nel controricorso, la Società ha dedotto che la condizione menzionata dal Ministero, secondo la quale la domanda doveva essere anteriore all’avvio del programma d’investimento era del tutto estranea alla l. n. 488 del 1992 e al relativo regolamento (d.m. n. 527 del 1995), che si riferiva solo a spese ammissibili e non a condizioni per l’accoglimento della domanda, ponendosi il problema solo a seguito della nota con cui la Commissione europea autorizzò l’Italia ad attuare le misure in favore delle attività produttive nelle aree depresse previste dalla l. cit., ma in tale nota non si trattava di programma di investimento avviato, bensì di inizio dell’esecuzione del progetto, ed anche il d. m. 14/0772000, come pure la circolare n. 900315 non prevedevano condizioni per l’ammissione del finanziamento, ma solo limiti all’ammissibilità di singole tipologie di spese. In via gradata (ovviamente, per il caso in cui la sentenza dovesse essere cassata con riesame della vertenza nel merito), ha dedotto che la revoca del beneficio è intervenuta dopo un lungo lasso di tempo, anche rispetto alla comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990, avrebbe dovuto tenersi conto del legittimo affidamento ingenerato sulla conformità del progetto ai requisiti ministeriali. 3.Il motivo di ricorso è fondato. 3.1. Com’è noto, l a legge n. 488 del 1992 costituisce il principale intervento di agevolazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale. L’articolo 1, comma 2, d.l. n. 415 del 1992, convertito nella l. n. 488 del 1992 ha affidato al CIPE la definizione delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri. Con il d.m. 3 luglio 2000 sono state raccolte in un testo unico tutte le disposizioni adottate a livello ministeriale che disciplinano la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. Le agevolazioni della l. n. 488 del 1992 sono concesse ai programmi di investimento alle imprese del settore industria, finalizzati alla costruzione, ampliamento e ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economica. Per effetto del disposto dell’art. 9 l. n. 449 del 1997, le agevolazioni sono state localizzate anche nelle aree sottoutilizzate operanti nel settore turistico-alberghiero. L’art. 54, comma 2, l. n. 448 del 1998 ha compreso, inoltre, le imprese operanti nel settore del commercio. Si tratta di agevolazioni che possono essere concesse alle imprese situate nei territori in cui sono stati considerati ammissibili gli interventi dei [OSCURATO:PERSONA] comunitari, nonché nelle aree individuate in base alle deroghe previste dall’art. 87.3.a e 87.3.c. del Trattato dell’Unione, in relazione agli aiuti di Stato a finalità regionale. Fino al 2005, le agevolazioni della l. cit. sono state concesse sotto forma di contributi in conto capitale, vale a dire a fondo perduto, e sono state distribuite in base ad una procedura a bando. La Repubblica Italiana ha notificato alla Commissione Europea, con riferimento al periodo 2000-2006, il regime d’aiuto di cui alla l. n. 488 del 1992 e la Commissione europea, nell’autorizzarlo, ha posto, quale condizione per l’ammissione di spese al programma di agevolazioni, che tali spese afferissero a programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo contenente la domanda. Nella decisione della Commissione europea del 12 luglio 2000, pubblicata per estratto nella [OSCURATO:PERSONA] del 30 settembre 2000, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2006, precisando che «in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima dell’inizio di esecuzione dei progetto di investimento». La stessa statuizione contiene una disciplina transitoria, che non interessa la fattispecie in esame, del seguente tenore: «Soltanto in occasione della prima applicazione del regime in questione, ossia in occasione del primo bando che sarà organizzato in base al regime medesimo, fermo restando che in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento, saranno eccezionalmente ammesse le domande introdotte in occasione dell'ultimo bando organizzato in base al regime di aiuti 1997-1999, che sono state considerate ammissibili all'aiuto ma che non sono state evase data l'insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a tale bando». Successivamente, il d. m. 14/07/2000 (recante misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488 del 1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), ha stabilito - sulla base dei meccanismi di adeguamento alle normative comunitarie del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni in questione (d. m. n. 527 del 1995) - al comma 2 dell’unico articolo formulato, che «2. Le predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni… omissis.» [OSCURATO:PERSONA] esplicativa del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato n.900315 del 14 luglio 2000, ha ribadito che «3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto, all’acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assunto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 9 e dall’art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d’aiuto della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l’altro, l’ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.». In tale quadro, occorre tenere conto che l’art. 8, comma 1, lett. e) del Regolamento di cui al d.m. n. 527 del 1995 stabilisce che le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte «qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario». 3.2.In via generale, i contributi di natura finanziaria concessi o autorizzati dall’Unione europea hanno la funzione di sostenere le politiche dell’Unione e tale azione essi svolgono per il tramite dell’incentivazione di determinate attività, cioè quelle attività che meglio rispondono alle priorità individuate dall’Unione Europea in un determinato momento storico. Si afferma, a tale proposito, che gli aiuti di Stato devono rispondere ai principi di “addizionalità” e di “necessità”, precisamente per esprimere il concetto che tali aiuti devono stimolare nuovi investimenti rispetto a quelli che, in mancanza dell’aiuto, sarebbero stati posti in essere. In coerenza con tale funzione si considera principio fondamentale della normativa di settore quello per cui il finanziamento può essere concesso solo in quanto risulti in concreto determinante, secondo una relazione di causa ad effetto, nella decisione dell’imprenditore di implementare l’investimento oggetto del finanziamento. Deve, in altre parole, essere preclusa la possibilità, a un imprenditore, di accedere a un aiuto di Stato ove sussistano elementi che conducono a ritenere che questi avrebbe comunque preso la decisione di procedere all’investimento. A tale proposito si rammenta che la Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta sezione), con la sentenza del 24/01/2002, resa nel procedimento C-500/99, [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. c/ Commissione (diretto all'annullamento della decisione della Commissione del 03/10/1996, che aveva soppresso il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia), ha affermato precisamente che è la conclusione del contratto, e non già il pagamento a determinare l’inizio del progetto (punto 55), aggiungendo che ciò è conforme all'obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria, che è quello di garantire un'efficace utilizzazione delle risorse finanziarie delle Comunità. Ove si ritenesse che la data di inizio di un progetto sia quella del pagamento e non quella della conclusione del contratto, i richiedenti un contributo potrebbero agevolmente differire in modo artificioso tale data rispetto a quella dell'effettivo inizio del progetto. In tal caso non vi sarebbe più alcun legame diretto tra la decisione di investimento ed il contributo. [OSCURATO:PERSONA], che riceverebbe la domanda di contributo successivamente all'inizio del progetto, vedrebbe ridotta, se non addirittura soppressa, la possibilità da parte sua di effettuare una valutazione dell'interesse del progetto in relazione alla situazione antecedente e di influire, ove occorra, su tale progetto (punto 56). La statuizione appena richiamata si è anche pronunciata sulla possibilità di identificare l’inizio di un progetto nella trasmissione di un ordinativo, ritenendo che ciò, implicando la conclusione di un contratto, equivalga a inizio del progetto (punto 57). Con specifico riferimento al regime di aiuti di cui alla l. n. 488 del 1992, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), nella sentenza del 15/04/2008, resa nel procedimento C- 390/06, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l./Ministero delle Attività produttive (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Roma, sulla validità dei limiti della disciplina transitoria, riportata nella decisione della Commissione del 12/07/2000 sopra richiamata) ha ribadito, in via generale, la necessità, ai fini della compatibilità con il mercato comune, che un aiuto di Stato sia necessario per il miglioramento della situazione finanziaria della impresa beneficiaria (punto 68), soggiungendo che la constatazione della mancanza di necessità di un aiuto può derivare, segnatamente, dal fatto che il progetto agevolato risulti già iniziato o addirittura concluso dall’impresa interessata, prima che la domanda di aiuto venga trasmessa alle autorità competenti, il che esclude che l’aiuto di cui trattasi possa svolgere un ruolo di incentivo (punto 69). Sul tema della posteriorità dell’avvio de l programma di investimenti rispetto alla proposizione della domanda di aiuto, assume rilievo anche la vicenda decisa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) con la sentenza, resa il 29/03/2012, nel procedimento C-243/10, originata dalla decisione della Commissione n. 854/2008, che aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune alcuni incentivi previsti per le strutture alberghiere dalla legge della Regione Sardegna n. 9/1998. In questo caso, l’incompatibilità era stata ravvisata dalla Commissione non con riferimento al regime di aiuti in sé, ma solo con riferimento agli aiuti concessi a progetti di investimento i cui lavori erano stati eseguiti prima della data di presentazione della necessaria domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva imposto alla Repubblica Italiana il recupero di detti aiuti e, in difetto di ciò, ha agito con procedimento di infrazione, che è stato ritenuto fondato con la citata sentenza C- 243/10, del 29 marzo 2012, ove è spiegato che l’argomento della Repubblica italiana, riguardante la presunta buona fede e il legittimo affidamento delle imprese alle quali erano stati concessi gli aiuti per finanziare progetti d’investimento intrapresi anteriormente alla data di presentazione dell’opportuna domanda, non poteva essere validamente addotto, dallo Stato membro interessato, nell’ambito di un ricorso per inadempimento avente ad oggetto l’attuazione di una decisione della Commissione che ordina il recupero degli aiuti illegittimi, poiché siffatta possibilità significherebbe privare di qualsiasi efficacia pratica le disposizioni di cui agli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, potendo,in questo modo, le autorità nazionali vanificare l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (punto 47). Numerose, poi, sono le pronunce del Consiglio di Stato, che, ritenendo la propria giurisdizione sulla revoca del contributo in questione, ha seguito tale orientamento (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 9636 del 09/11/2023; Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 5893 del 12/10/2018). 3.3. Alla luce delle considerazioni che precedono , il Collegio ritiene che, ai fini della verifica della legittimità della revoca dell’agevolazione in questione per contrarietà all’ordinamento dell’Unione in tema di aiuti di Stato, occorra accertare se effettivamente la domanda sia stata presentata prima dell’avvio dei programmi di investimento per cui è richiesto il beneficio, nei termini sopra evidenziati. Tale accertamento temporale non deve esserelimitato alla verifica dell’esecuzione delle opere materiali che integrano l’esecuzione del progetto, ma deve comprende re ogni attività, anche negoziale, che dimostri l’avvio del progetto, la quale, se iniziata prima della presentazione della domanda, è ostativa alla concessione del beneficio , poiché, in tale ipotesi, quest’ultimo non assolve alla funzione incentivante che lo caratterizza e difetta l’imprescindibile legame diretto tra la decisione di investimento e la contribuzione pubblica. 3.4. Nel caso di specie il giudice di merito ha dato rilievo decisivo solo al fatto che i lavori erano stati eseguiti dopo il 31/01/2002, vale a dire dopo la data di presentazione della domanda. I nvece, l’accertamento temporale avrebbe dovuto riguardare il compimento o meno di attività, anche negoziale, idonea a dimostrare il concreto avvio del programma stesso , nei termini precisati. 4.In conclusione , il ricorso deve essere accolto in applicazione del seguente principio: «In tema di agevolazioni in favore delle imprese ai sensi del d. l. n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992, in conformità alla decisione del 12 luglio 2000 della Commissione europea, recepita con d.m. del 14 luglio 2014, per il periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006, le domande volte all’ottenimento del contributo devono riguardare programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, dovendo altrimenti essere revocati i benefici che, ciò nonostante, siano stati concessi, fermo restando che il relativo accertamento temporale non deve limitarsi al controllo dell’esecuzione di opere che integrano l’attuazione materiale del programma, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, idonea a dimostrare l’avvio del progetto, al fine di verificare se ricorra l'imprescindibile legame diretto tra la decisione di investimento e il contributoe se l’agevolazione, integrante aiuto di stato, abbia assolto in concreto la funzione incentivante che la caratterizza» . Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, tenuto conto delle rispettive allegazioni e deduzioni delle parti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composi