Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47663/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 29/11/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 01/04/2021 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale della ricettazione del fatto di particolare tenuità, è privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, posto che la Corte d'appello di Messina, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente motivato il diniego dell'attenuante, facendo applicazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286-01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01) sulla verifica degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della concessione della stessa (si veda, in proposito, la pag. 4 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello di Messina ha evidenziato gli elementi negativi che l'hanno indotta a escludere la sussistenza dell'invocata ipotesi attenuata, costituiti dalle modalità della condotta, in quanto consumata all'interno di un ospedale ai danni di una persona ivi ricoverata, e dalla personalità dell'imputata, gravata da numerosi precedenti, anche della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 29/11/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 01/04/2021 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale della ricettazione del fatto di particolare tenuità, è privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, posto che la Corte d'appello di Messina, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente motivato il diniego dell'attenuante, facendo applicazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286-01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01) sulla verifica degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della concessione della stessa (si veda, in proposito, la pag. 4 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello di Messina ha evidenziato gli elementi negativi che l'hanno indotta a escludere la sussistenza dell'invocata ipotesi attenuata, costituiti dalle modalità della condotta, in quanto consumata all'interno di un ospedale ai danni di una persona ivi ricoverata, e dalla personalità dell'imputata, gravata da numerosi precedenti, anche della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 47663/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris