CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 04121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2›- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, applicativo della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni quattro. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza, dando innanzitutto rilievo alla gravità dei fatti reato commessi dallo [OSCURATO:PERSONA], al ruolo dal medesimo occupato all'interno del sodalizio camorristico, alla durata dell'affiliazione ed al livello di coinvolgimento dello stesso nelle attività illecite del clan e di partecipazione ai reati scopo: si dava atto in particolare dell'intervenuta condanna del prevenuto alla pena di 28 anni di reclusione per i reati di detenzione e porto illegale di armi e munizioni e di omicidio in concorso del giornalista [OSCURATO:PERSONA], nonché della condanna alla pena di 9 anni di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso dal 1998, perché ritenuto affiliato all'associazione mafiosa clan Nuvoletta; il Tribunale argomentava inoltre in merito al rischio di riattivazione dei legami con il sodalizio di appartenenza da parte dello [OSCURATO:PERSONA] una volta rientrato sul territorio di Marano di Napoli, desumibile dalla relazione della DNAA del 25 marzo 2025; è stato anche sottolineato come gli elementi positivi, quali la distanza temporale dai fatti, la lunga carcerazione, l'assenza di carichi pendenti, e la corretta condotta carceraria, fossero recessivi rispetto alle valutazioni operate in punto di persistente ed attuale pericolosità sociale del prevenuto, alla luce dell'assenza di condotte collaborative, o di dissociazione, e non fossero quindi sufficienti ad escludere la concreta probabilità che [OSCURATO:PERSONA], per il livello di intraneità familiare e di lunga affiliazione al clan di appartenenza, per l'estrema gravità dei fatti reato commessi, per la lunga militanza e le tante attività illecite commesse, tornato in libertà nei luoghi di operatività del clan, possa ripristinare i collegamenti l'organizzazione mafiosa di attuale riferimento e comunque tornare a delinquere; si è infine ritenuto di non poter accogliere la richiesta subordinata di riduzione della durata di applicazione della misura di sicurezza, atteso che, a fronte di una durata minima di tre anni, il primo giudice, unificando le due misure di sicurezza della durata rispettivamente di tre e di due anni stabilite nelle sentenze di condanna sopra richiamate, era pervenuto a stabilire la durata in anni quattro, inferiore quindi alla somma aritmetica delle due misure, e che appariva congrua tenuto conto dell'accertamento di pericolosità sociale in concreto operato. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]