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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 49397/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 febbraio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco del 19 febbraio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione (posta in aumento ad altra sentenza irrevocabile posta in continuazione esterna), in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 ter del d.

Igs. n. 74 del 2000, integrato in Merate il 27 dicembre 2017 e contestato all'imputato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa", non versava l'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale 2016, per l'importo di 284.006 euro.

Ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione (entrambi) e dell'erronea applicazione degli art. 10 ter del d.

Igs. n. 74 del 2000 (p-imo motivo) e 45-54 cod. pen. (secondo motivo) sono manifestamente infondati; gli stessi ripropongono invero censure già adeguatamente affrontate dalla Corte territoriale, che, in maniera non illogica, ha rimarcato l'irrilevanza, da ur lato, della cancellazione della partita iva a far data dal 31 dicembre 2016, perché non incidente sul debito iva in precedenza insorto e oggetto di addebito, e dall'altro, della crisi economica dell'azienda, perché dedotta in maniera generica, senza cioè che sia stata illustrata la strategia adottata per fronteggiare la crisi, ciò in coerenza con i canoni ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 febbraio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco del 19 febbraio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione (posta in aumento ad altra sentenza irrevocabile posta in continuazione esterna), in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, integrato in Merate il 27 dicembre 2017 e contestato all'imputato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa", non versava l'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale 2016, per l'importo di 284.006 euro. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione (entrambi) e dell'erronea applicazione degli art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 (p-imo motivo) e 45-54 cod. pen. (secondo motivo) sono manifestamente infondati; gli stessi ripropongono invero censure già adeguatamente affrontate dalla Corte territoriale, che, in maniera non illogica, ha rimarcato l'irrilevanza, da ur lato, della cancellazione della partita iva a far data dal 31 dicembre 2016, perché non incidente sul debito iva in precedenza insorto e oggetto di addebito, e dall'altro, della crisi economica dell'azienda, perché dedotta in maniera generica, senza cioè che sia stata illustrata la strategia adottata per fronteggiare la crisi, ciò in coerenza con i canoni ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28
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