Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:357
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 giugno 2008 – Kurt / Bürgermeister der [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑104/08)
«Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura – Libertà fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito del possesso del diploma previsto dalla normativa nazionale per il rilascio di una licenza di esercizio di una
scuola guida – Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri»
1.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato –
Inapplicabilità ad una situazione puramente interna di uno Stato membro (Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE) (v. punti 19-24, dispositivo
1)
2.
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti (Art. 234 CE) (v. punti 27-28)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione dei principi
fondamentali dei Trattati CE e UE e delle relative libertà fondamentali, nonché degli artt. 16 e 20 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che istituisce un sistema di autorizzazione per la creazione, l’utilizzo
e l’esercizio di una scuola guida e che prevede un requisito del possesso del diploma – Discriminazione dei propri cittadini
rispetto ai cittadini di altri Stati membri che si avvalgono dei diritti derivanti dal diritto comunitario e che non sono
necessariamente soggetti al requisito del possesso del diploma
Dispositivo
1)
Gli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi, in una situazione come quella oggetto
della causa principale, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite da un cittadino di tale Stato membro come
equivalenti al possesso del diploma richiesto dalla detta normativa ai fini dell’esercizio in tale Stato membro di un’attività
autonoma di scuola guida.
2)
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la seconda e la terza questione sottoposte
dall’[OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA].