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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 06942/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n.19779/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1049/2024depositata il 12/06/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e l’indefensio della parte intimata;Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.19779/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1049/2024depositata il 12/06/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e l’indefensio della parte intimata;Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.19779/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1049/2024depositata il 12/06/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e l’indefensio della parte intimata;Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.19779/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1049/2024depositata il 12/06/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e l’indefensio della parte intimata;Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06942/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris