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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:C:2025:443
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0209

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑209/24 P VP contro [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Rifiuto di rinnovo del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato – Articolo 266 TFUE – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale comporta – Snaturamento degli elementi di prova – [OSCURATO:PERSONA] di procedura della Corte – Articolo 151, paragrafo 1 – Riservatezza delle comunicazioni tra avvocati» Introduzione

1. Con la sua impugnazione, VP (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:72 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) del 17 dicembre 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa») nonché della decisione della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2022 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), e, dall’altro, al versamento di un risarcimento di importo pari a EUR 5000000 a titolo di risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito.

2. La decisione controversa e quella di rigetto del reclamo sono state adottate dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑187/18 ; in prosieguo: la sentenza di annullamento, EU:T:2020:613 ), che annullava, in particolare, talune decisioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto una domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto di agente temporaneo presso tale agenzia.

3. Conformemente alla domanda della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno, da un lato, sul primo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova riguardanti l’attuazione della sentenza di annullamento, e, dall’altro, sulla domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la rimozione dal fascicolo di causa di un documento contenente uno scambio di corrispondenza tra due avvocati.

[OSCURATO:PERSONA]

4. Il 16 novembre 2007 la ricorrente è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di agente temporaneo, per esercitare le funzioni di consigliere giuridico, con contratto a tempo determinato, che è stato rinnovato fino al 15 novembre 2017.

Prima di quest’ultima data, ella ha presentato al direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] una domanda di rinnovo per un tempo indeterminato del suo contratto a decorrere dal 16 novembre 2017 ( 2 ), che è stata respinta con decisione del direttore del 12 maggio 2017.

La ricorrente ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto con decisione del 1 o dicembre 2017 della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «commissione di ricorso») e, successivamente, un ricorso dinanzi al Tribunale.

5. Con la sentenza di annullamento, il Tribunale ha, in primo luogo, annullato le decisioni del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017 ( 3 ), in secondo luogo, condannato il [OSCURATO:PERSONA] a versare una somma pari a EUR 30000 a titolo di risarcimento del danno materiale causato alla ricorrente, nonché una somma pari a EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale subito da quest’ultima, in terzo luogo, respinto il ricorso per la restante parte e, in quarto luogo, condannato il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

6. L’8 gennaio 2021 la ricorrente ha inviato al nuovo direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di esecuzione di tale sentenza mediante il rinnovo del suo contratto e, a seguito di una prima decisione ( 4 ) annullata dalla commissione di ricorso ( 5 ), tale nuovo direttore, dopo averla invitata a presentare le sue osservazioni ( 6 ), le ha indicato, con la decisione controversa, che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva versato la totalità delle somme il cui pagamento era stato ordinato dal Tribunale nella sentenza di annullamento, non occorreva adottare ulteriori misure in esecuzione di tale sentenza.

Un reclamo avverso tale decisione, presentato dalla ricorrente il 3 marzo 2022, è stato respinto con decisione di rigetto del reclamo.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2022, la ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l’annullamento della decisione controversa, compresa la decisione connessa e inscindibile di non rinnovare per un tempo indeterminato il suo contratto di lavoro, nonché della decisione di rigetto del reclamo, in secondo luogo, il risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa di tali decisioni e, in terzo luogo, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

8. La ricorrente ha dedotto cinque motivi di ricorso ( 7 ), il primo dei quali è stato ritirato da quest’ultima in udienza, mentre gli altri quattro sono stati respinti dal Tribunale con la sentenza impugnata.

9. Per quanto riguarda, più in particolare, il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, anzitutto, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la decisione di rigetto del reclamo integrava la motivazione della decisione controversa, in quanto fondava il rifiuto di rinnovare il contratto della ricorrente non solo su considerazioni in quest’ultima esposte, ma anche su considerazioni connesse al funzionamento interno del [OSCURATO:PERSONA], come riassunte al punto 37 della sentenza impugnata.

10. Di seguito, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] si era conformato all’obbligo di riprendere la procedura di esame della domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e di adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione del 12 maggio 2017 ( 8 ), dato che, come risultava dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo, in sede di esame del reclamo della ricorrente il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che non occorresse reintegrare quest’ultima per considerazioni attinenti all’organizzazione interna di tale agenzia.

Peraltro, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la motivazione su cui si fondava il nuovo rifiuto di accogliere la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente erano distinti da quelli alla base della decisione del 12 maggio 2017.

11. Infine, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che la ricorrente non aveva contestato la fondatezza del punto della motivazione relativo all’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che tale punto della motivazione era di per sé sufficiente a giustificare la decisione di non rinnovare il contratto di quest’ultima.

Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 46 della sentenza impugnata, che dovevano essere respinti in quanto inoperanti gli argomenti con i quali la ricorrente contestava la fondatezza del punto della motivazione vertente sul fatto che, a seguito della sentenza di annullamento, non dovesse essere adottato alcun provvedimento, dato che il versamento del risarcimento previsto da tale sentenza era sufficiente a garantirne la corretta esecuzione.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

12. Il 17 marzo 2024, la ricorrente ha proposto un’impugnazione contro la sentenza impugnata.

Essa chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, condannare il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale che essa avrebbe subito, valutato in via equitativa in EUR 5000000, e condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative tanto al procedimento di impugnazione quanto a quello dinanzi al Tribunale.

13. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione, di disporre la rimozione dal fascicolo di causa dell’allegato C.1 e di condannare la ricorrente alle spese.

Analisi

14. Come ho indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, la mia analisi si concentrerà sul primo dei nove motivi d’impugnazione dedotti dalla ricorrente, vertente su uno snaturamento degli elementi del fascicolo di causa ( 9 ), nonché sulla domanda di rimozione dell’allegato C.1 dal fascicolo, formulata dal [OSCURATO:PERSONA].

Sul primo motivo d’impugnazione

15. Con il suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente, dopo aver rilevato che il Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, aveva accolto il secondo motivo del suo ricorso in primo grado riconoscendo che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto ad adottare una decisione sostitutiva in esecuzione della sentenza di annullamento ( 10 ), contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova, in particolare la decisione di rigetto del reclamo.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti 22 e da 34 a 38 della sentenza impugnata, che la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo attuavano la sentenza di annullamento, sostituendo le decisioni del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017.

16. Nelle considerazioni che seguono, inizierò ricordando gli aspetti pertinenti della valutazione effettuata dal Tribunale, prima di esaminare l’esistenza dello snaturamento degli elementi di prova addotto dalla ricorrente.

Sulla valutazione del Tribunale

17. Come risulta dal dispositivo della sentenza di annullamento, il Tribunale ha annullato le decisioni del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017 e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni materiali e morali causati alla ricorrente, respingendo al contempo il ricorso «per la restante parte».

Ad eccezione della condanna al risarcimento dei danni materiali e morali, il Tribunale non ha fornito alcun’altra indicazione in ordine alle eventuali ulteriori misure che spettava al [OSCURATO:PERSONA] adottare.

18. A seguito di tale sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa e, in risposta al reclamo presentato dalla ricorrente, la decisione di rigetto del reclamo, le quali sono state oggetto della sentenza impugnata.

19. Al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che, in esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e ad adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione del 12 maggio 2017, nel rispetto del dispositivo di tale sentenza e della motivazione che ne costituivano la base necessaria.

Ciò precisato, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non poteva fondatamente sostenere che il [OSCURATO:PERSONA], decidendo di non rinnovare il suo contratto di lavoro, aveva violato l’articolo 266 TFUE e aveva commesso un errore manifesto di valutazione.

Il Tribunale è giunto a tale conclusione basandosi sui due motivi seguenti.

20. In primo luogo, al punto 38 di detta sentenza, il Tribunale ha sostanzialmente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] si era conformato all’obbligo, evocato dalla ricorrente, di riprendere la procedura relativa alla domanda di rinnovo e di adottare una nuova decisione ( 11 ).

Da un lato, al punto 35 di detta sentenza, esso ha constatato che, con la decisione controversa , il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che, oltre al versamento del risarcimento concesso alla ricorrente dalla sentenza di annullamento, «non fosse tenuto ad adottare alcuna misura di esecuzione supplementare».

Dall’altro lato, ai punti 36 e 37 della medesima sentenza, esso ha sottolineato che, con la decisione di rigetto del reclamo , la commissione di ricorso aveva «integrato la motivazione» della decisione controversa, «basando il diniego di rinnovo del contratto anche su considerazioni connesse al funzionamento interno del [OSCURATO:PERSONA]» e, in particolare, sul fatto che quest’ultimo «intendeva riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era garantita in seno all’agenzia (...) senza avere l’intenzione di reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato» ( 12 ).

21. In secondo luogo, ai punti da 39 a 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] non era obbligato a rinnovare il contratto della ricorrente, dato che un agente temporaneo non ha alcun diritto al rinnovo del suo contratto e che, quanto all’argomento secondo cui la reintegrazione della ricorrente nel suo posto era conforme all’interesse del servizio, quest’ultima non contestava in modo specifico la fondatezza del motivo vertente sull’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ).

Tuttavia, al punto 46 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] vertente sul fatto che non occorreva adottare provvedimenti ulteriori in esecuzione della sentenza di annullamento era inoperante, tenuto conto del fatto che tale agenzia, nella decisione controversa, valutata alla luce della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, si era pronunciata sulla domanda di rinnovo del contratto ( 14 ).

22. Pertanto, ne concludo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato il rigetto del secondo motivo del ricorso in primo grado unicamente sulla motivazione, sintetizzata al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, basata sull’ «evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA]» e, in particolare, sulla considerazione secondo cui tale agenzia «intendeva far evolvere la sua organizzazione interna e riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era garantita all’interno dell’agenzia».

23. Una volta fornita tale precisazione, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, il Tribunale, concludendo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente eseguito la sentenza di annullamento, abbia snaturato gli elementi di prova e, più in particolare, la decisione di rigetto del reclamo.

Sullo snaturamento dei mezzi di prova

24. La ricorrente sostiene che, fino al settembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha costantemente fatto valere che non era richiesta, né era stata adottata, alcuna decisione riguardo all’esecuzione della sentenza di annullamento ( 15 ), mentre il Tribunale, nella sentenza impugnata, sarebbe partito dal presupposto, sulla base di uno snaturamento dei fatti, che fosse stata adottata una decisione sostitutiva delle decisioni annullate del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017, ritenendo che la decisione di rigetto del reclamo costituisse una siffatta decisione sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] replica che, pur non essendo tenuto a farlo, ha riesaminato la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e, a seguito di tale riesame, l’ha respinta.

Infatti, nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso avrebbe concluso, in via principale, che il [OSCURATO:PERSONA] non era necessariamente tenuto a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto e, in subordine, che essa avrebbe nondimeno esaminato (e respinto) tale domanda.

25. A tal riguardo, ricordo che dall’articolo 266, primo comma, TFUE emerge che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto comporta ( 16 ).

26. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto risulta che il Tribunale è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, tranne nel caso in cui l’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti.

Ne consegue che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto assoggettata, come tale, al controllo della Corte ( 17 ).

Un siffatto snaturamento sussiste nel caso in cui, senza ricorso a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appaia manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione letterale.

Tuttavia, tale snaturamento deve risultare in maniera manifesta dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Inoltre, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova, deve indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati travisati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto detto giudice a tale snaturamento ( 18 ).

27. Nel caso di specie, a seguito della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, successivamente confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, la quale, come sottolineato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, è parimenti pertinente ai fini dell’esame della legittimità della decisione controversa.

28. Ritengo che, così facendo, il [OSCURATO:PERSONA] abbia dato esecuzione alla sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE e abbia adempiuto il suo obbligo di rispondere alla domanda e al successivo reclamo della ricorrente.

Al riguardo, nella sua argomentazione, la ricorrente sembra confondere due aspetti distinti: da un lato, la questione dell’ esistenza di una decisione di esecuzione della sentenza di annullamento e, dall’altro, la fondatezza della decisione con cui il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver dato esecuzione alla sentenza di annullamento (vale a dire, la decisione controversa, integrata dalla decisione di rigetto del reclamo).

29. Occorre tuttavia esaminare se, come fa valere la ricorrente, il Tribunale, concludendo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente dato esecuzione a tale sentenza, abbia snaturato gli elementi di prova e, più in particolare, la decisione di rigetto del reclamo.

30. A tal riguardo, in primo luogo, rilevo che, con la decisione controversa, il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla domanda di esecuzione della sentenza di annullamento presentata dalla ricorrente sottolineando, in sostanza, che gli effetti dell’illegittimità rilevata dal Tribunale nella sentenza di annullamento sarebbero stati ribaltati dal pagamento della compensazione disposta da quest’ultimo.

31. In secondo luogo, osservo che, con la decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha, in particolare, esaminato il motivo relativo alla violazione dell’articolo 266 TFUE da parte del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, alle pagine 16 e 17 di tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto gli argomenti relativi ai «punti della motivazione [della sentenza di annullamento] relativi alla soppressione del servizio giuridico e al mancato rinnovo del contratto della ricorrente» ( 19 ).

Questa parte di tale decisione si compone, in sostanza, di tre argomenti, mediante i quali tale commissione di ricorso ha precisato: – anzitutto, che il risarcimento della totalità dei danni materiali e morali era stato fissato in via equitativa dal Tribunale, tenuto conto del fatto che, a causa delle irregolarità constatate, la ricorrente aveva «perso un’opportunità» di proroga del suo contratto ( 20 ) e che il Tribunale non ha preso e non ha potuto prendere posizione sulla questione del ripristino del servizio giuridico interno del [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ); – inoltre, che la decisione di istituire un posto di consigliere giuridico interno in seno al [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ) era stata adottata dal direttore esecutivo e sostenuta dal comitato esecutivo ( 23 ) e che tale decisione non era connessa, in primo luogo, alla situazione specifica della ricorrente, in secondo luogo, all’esame sul quale si basava la decisione dell’ex direttore di non rinnovare il suo contratto e, in terzo luogo, alla sentenza di annullamento; – infine, che, sulla base di un esame approfondito e trasparente dello status quo, il [OSCURATO:PERSONA] intendeva riorganizzare il modo in cui era garantita la funzione giuridica al fine di limitare i rischi individuati, senza avere l’intenzione di ristabilire persone o organizzazioni di lavoro precedenti.

32. In terzo ed ultimo luogo, sottolineo che il Tribunale, al punto 18 della sentenza impugnata, ha considerato che, con la decisione controversa, «il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha necessariamente deciso (...) che non occorreva rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente» e, al punto 38 di tale sentenza, ha precisato che, con la decisione di rigetto del reclamo – la quale, secondo la sua valutazione di cui al punto 22 di detta sentenza, integrava la motivazione della decisione controversa – il [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato e respinto la domanda di rinnovo del contratto, «basandosi su considerazioni connesse all’organizzazione interna di tale agenzia» ( 24 ).

33. In tale contesto occorre valutare se il Tribunale, considerando nella sentenza impugnata che, con la decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso aveva aggiunto un motivo supplementare di rigetto della domanda della ricorrente, abbia commesso uno snaturamento degli elementi di prova.

Tale valutazione riguarda, in sostanza, l’interpretazione del terzo argomento esposto al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, secondo il quale tale commissione ha ricordato che la riorganizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA], e in particolare del suo servizio giuridico, non implicava alcuna intenzione di reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato ( 25 ).

34. A tal riguardo, è vero che non risulta in modo manifesto che, con tale argomento, la commissione di ricorso abbia inteso motivare il diniego di rinnovo del contratto della ricorrente basandosi anche su un motivo che si aggiunge a quello sul quale si è basata la decisione controversa, vale a dire, come sottolineato dal Tribunale al punto 38 di tale sentenza, «su considerazioni connesse all’organizzazione interna di tale agenzia» ( 26 ).

Tuttavia, non si può escludere che tale passaggio possa essere letto nel senso che respinge implicitamente la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente.

Infatti, il comitato per i ricorsi, osservando che, per ragioni estranee alla situazione personale della ricorrente, legate all’organizzazione interna del servizio giuridico, l’agenzia non aveva l’intenzione di «reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato», non poteva che riferirsi, implicitamente, all’assenza di necessità di rinnovare il contratto della ricorrente, il che costituisce una motivazione fornita in subordine, diversa dalla motivazione unica della decisione controversa, che si limitava a constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad adottare alcun’altra misura in esecuzione della sentenza di annullamento.

35. Pertanto, alla luce di tale possibilità, quanto meno difendibile, ritengo che le condizioni necessarie per l’accertamento di uno snaturamento degli elementi di prova, quali riassunte al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, non siano soddisfatte e, più in particolare, che la valutazione degli elementi di prova – vale a dire della decisione di rigetto del reclamo – da parte del Tribunale, non sia manifestamente contraria al tenore letterale di tale decisione.

36. Nell’ipotesi in cui la Corte condividesse tale interpretazione, il primo motivo del ricorso dovrebbe quindi essere respinto.

37. Per contro, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che la motivazione del Tribunale sia inficiata da uno snaturamento degli elementi di prova, occorrerà accogliere il primo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata.

Infatti, come risulta dai punti 37, 43 e 44 di tale sentenza, il Tribunale, respingendo il ricorso in primo grado, si è basato unicamente sul motivo delle decisioni controverse fondato sull’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ).

In tale ipotesi, occorrerà esaminare la possibilità per la Corte di statuire sul ricorso in primo grado, questione che sarà affrontata nei seguenti paragrafi delle presenti conclusioni.

Sul ricorso in primo grado

38. A norma dell’articolo 61 dello Statuto, quando quest’ultima annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

39. Ritengo che ciò si verificherebbe nell’ambito della presente causa, nella situazione in cui la Corte considerasse necessario annullare la sentenza impugnata.

In tal caso, essa disporrebbe, in effetti, di tutti gli elementi necessari per statuire sul secondo motivo del ricorso in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione ( 28 ).

40. Con tale motivo d’impugnazione, la ricorrente adduce, in sostanza, due argomenti.

Essa fa valere, in primo luogo, che spettava al [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza di annullamento, riprendere la procedura di esame della domanda di rinnovo del suo contratto e adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione controversa e, in secondo luogo, che il rinnovo di tale contratto era l’unica misura ipotizzabile al fine di porre rimedio alle illegittimità constatate nella sentenza di annullamento.

41. Per quanto riguarda il primo argomento, ricordo, da un lato, che dall’articolo 266, primo comma, TFUE risulta che l’istituzione da cui emana l’atto annullato deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che dichiara tale atto nullo e non avvenuto comporta e, dall’altro, che, a seguito della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comportava ( 29 ) e, come riconosciuto dallo stesso Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, ad adottare un nuovo atto sostitutivo della decisione del 12 maggio 2017.

42. A seguito della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, confermata dalla decisione di rigetto del reclamo.

Sebbene, con la decisione controversa, tale agenzia non abbia riesaminato la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente, ella le ha tuttavia risposto di non essere tenuta ad adottare alcuna misura diversa dal pagamento della compensazione alla quale il Tribunale l’aveva condannata, il che, in definitiva, equivaleva implicitamente a concludere che non occorreva rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente ( 30 ).

43. Nel corso della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha confermato tale motivazione, mettendo in evidenza in particolare la circostanza che la compensazione disposta dal Tribunale nella sentenza di annullamento – che la ricorrente stessa ha chiesto per compensare il danno materiale causato dal mancato rinnovo del suo contratto – costituiva «un equo risarcimento dell’intero danno materiale subito da [quest’ultima]», come dichiarato dal Tribunale al punto 201 della sentenza di annullamento.

44. Alla luce di tali elementi, ritengo che, con la decisione controversa, come confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, il [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente rivalutato la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente, ritenendo di non essere tenuto ad adottare alcuna misura diversa dal pagamento della compensazione alla quale il Tribunale l’aveva condannato.

45. Per quanto riguarda il secondo argomento, rilevo, come sottolineato dal Tribunale ai punti 25, 26 e 41 della sentenza impugnata, che un agente temporaneo non ha alcun diritto al rinnovo del suo contratto, giacché la possibilità di rinnovare quest’ultimo costituisce una mera facoltà lasciata alla valutazione dell’autorità competente e delle istituzioni che dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi ( 31 ).

Tali considerazioni appaiono ancor più pertinenti quando si tratta di sostituire un contratto a tempo determinato con un contratto a tempo indeterminato, che crea un collegamento più stabile e senza limiti di tempo tra l’istituzione e l’agente di cui trattasi ( 32 ).

Ne deriva che l’esecuzione della sentenza di annullamento non doveva necessariamente concretizzarsi nel rinnovo del contratto della ricorrente ( 33 ).

46. Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza della sua risposta, che costituisce l’oggetto degli altri motivi di impugnazione ( 34 ), ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato le misure imposte dall’esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

47. In conclusione propongo, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, di statuire definitivamente sul ricorso in primo grado, di respingere il secondo motivo del ricorso in primo grado.

Sulla domanda di rimozione dal fascicolo dell’allegato C.1

48. Con la sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, in applicazione dell’articolo 151 del regolamento di procedura di quest’ultima, la rimozione dal fascicolo di causa dell’allegato C.1 dell’impugnazione, che contiene uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente, la sua precedente consulente giuridica e un terzo, nel quale era incluso, sotto forma di copia e incolla, il contenuto di un messaggio di posta elettronica inviato il 2 aprile 2021 dal consulente giuridico del [OSCURATO:PERSONA] alla precedente consulente giuridica della ricorrente riguardo alla possibilità di avviare discussioni tra le parti al fine di comporre la controversia in via amichevole ( 35 ).

In sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la corrispondenza di cui trattasi è coperta dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati, conformemente al codice belga di deontologia dell’avvocato, sottolineando che né la ricorrente né il suo attuale consulente erano i destinatari del messaggio di posta elettronica contestato, mentre la ricorrente fa valere, da un lato, che la riservatezza prevista da tale codice costituisce una norma interna dell’ordine degli avvocati di Bruxelles (Belgio) che non vincola quest’ultima e, dall’altro, che tale corrispondenza costituisce un elemento di prova determinante per suffragare la sua posizione ( 36 ).

49. In via preliminare, ricordo che il diritto dell’Unione non prevede alcuna norma specifica in ordine all’utilizzo delle prove.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio applicabile a tal riguardo è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che la ricevibilità di un elemento di prova prodotto in tempo utile può essere contestata dinanzi ai giudici dell’Unione solo basandosi sul fatto che quest’ultimo è stato ottenuto in modo irregolare ( 37 ).

Più in particolare, in presenza di prove prodotte in modo irregolare da una parte, occorre ponderare gli interessi delle rispettive parti in causa in relazione al loro diritto ad un processo equo, tenendo conto degli interessi tutelati dalle norme violate o eluse in sede di acquisizione di siffatte prove ( 38 ).

Ne consegue che il giudice dell’Unione, di fronte ad un’istanza di ritiro di elementi di prova, deve ponderare, da un lato, gli interessi del ricorrente che ha prodotto tali prove, tenuto conto, in particolare, della loro utilità ai fini della valutazione del merito del ricorso dinanzi ad esso pendente, con, dall’altro lato, gli interessi della parte avversa, che potrebbero essere pregiudicati in modo concreto ed effettivo dal mantenimento di tali prove nel fascicolo ( 39 ).

50. Ricordo altresì che, per quanto riguarda la situazione nel caso di specie, il diritto al rispetto della riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente è stato certamente da tempo riconosciuto dalla Corte ( 40 ), in particolare come espressione dei principi del diritto a un processo equo e del rispetto della vita privata quali sanciti, rispettivamente, agli articoli 47 e 7 della Carta ( 41 ) e agli articoli 6 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 42 ).

51. Ciò posto, mi sembra che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente – che peraltro mira principalmente a tutelare gli interessi di quest’ultimo – non si estenda, in ogni caso, alla corrispondenza tra avvocati, a meno che tali comunicazioni facciano parte delle comunicazioni tra avvocato e cliente ( 43 ).

Infatti, la tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocati è normalmente garantita, a livello nazionale, dalle norme deontologiche adottate dagli ordini forensi competenti, eventualmente su mandato del legislatore, e vincola solo gli avvocati soggetti a tali norme ( 44 ).

52. Anche supponendo che, come fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA], le norme deontologiche dell’ordine forense di Bruxelles siano state violate nel caso di specie dalla precedente avvocata della ricorrente ( 45 ), la responsabilità derivante da tale violazione riguarda solo quest’ultima.

Una siffatta violazione, ammettendo che sussista, non potrebbe, di per sé sola, comportare un divieto per la ricorrente di produrre elementi di prova che essa non ha ottenuto irregolarmente ( 46 ).

53. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, nel caso di specie, si trattava di una corrispondenza che prevedeva la possibilità di una composizione amichevole della controversia, in quanto, in ogni caso, tale corrispondenza non riguardava un eventuale scambio di informazioni riservate sul contenuto di un’eventuale composizione amichevole della controversia, ma esprimeva semplicemente la disponibilità in linea di massima del [OSCURATO:PERSONA] ad avviare siffatte trattative ( 47 ).

Inoltre, la giurisprudenza citata da quest’ultimo concerne l’accesso dei terzi a determinati documenti predisposti dalla Commissione nell’ambito di un ricorso per inadempimento e non appare pertinente nel caso di specie ( 48 ).

54. In tali circostanze, propongo di respingere la domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] di rimozione dell’allegato C.1 dal fascicolo di causa ( 49 ).

Conclusione

55. Alla luce di quanto sopra esposto suggerisco che la Corte di giustizia voglia: – respingere l’impugnazione o, nell’ipotesi in cui la Corte considerasse che occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 , EU:T:2024:72 ) e respingere il secondo motivo del ricorso fatto valere da VP dinanzi al Tribunale; – respingere la domanda di rimozione dell’allegato C.1 del fascicolo di causa. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) La sua domanda era fondata sull’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. ( 3 ) Il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato, da un lato, che la decisione del 12 maggio 2017 era viziata da un errore manifesto di valutazione, in quanto giustificava il mancato rinnovo del contratto della ricorrente con la prevista soppressione del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, nella misura in cui non si poteva escludere che tale decisione potesse essere fondata su una motivazione distinta, relativa alla perdita di fiducia del direttore del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente, che detta decisione era stata adottata in violazione del diritto di essere ascoltato, dei diritti della difesa e dell’articolo 26 dello Statuto. ( 4 ) Con lettera del 2 marzo 2021 (in prosieguo: la «decisione del 2 marzo 2021»), il direttore esecutivo aveva fatto valere che l’esecuzione di detta sentenza imponeva solo il risarcimento dei danni materiali e morali, dal momento che gli effetti dell’illegittimità constatata dal Tribunale erano compensati dal versamento del risarcimento. ( 5 ) A seguito di un reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il presidente della commissione di ricorso le ha inviato, il 29 luglio 2021, una lettera in cui le comunicava che detta commissione aveva deciso, nella riunione del 16 luglio 2021, di accogliere il suo reclamo del 28 aprile 2021 e di «annullare» la decisione del 2 marzo 2021, nella misura in cui la ricorrente non aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni su quest’ultima.

Nel frattempo, il Tribunale aveva respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione del 2 marzo 2021, con ordinanza del 20 maggio 2022, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑534/21 , EU:T:2022:327 ). ( 6 ) Il 7 settembre 2021, detto nuovo direttore ha inviato alla ricorrente una lettera con cui la informava che non intendeva adottare le ulteriori misure richieste da quest’ultima nell’ambito della sua domanda, in quanto la sentenza di annullamento era già stata interamente eseguita, e la invitava a presentare le sue osservazioni sulla decisione prevista, cosa che quest’ultima ha fatto il 15 ottobre 2021. ( 7 ) Tali motivi di ricorso vertevano sull’incompetenza della commissione di ricorso (primo motivo), sulla violazione dell’articolo 266 TFUE nonché su un errore manifesto di valutazione (secondo motivo), sulla violazione del dovere di sollecitudine (terzo motivo), sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione (quarto motivo), nonché su uno sviamento di potere (quinto motivo). ( 8 ) Osservo che la formulazione del punto 38 della sentenza impugnata può generare confusione.

Infatti, il Tribunale ha anzitutto rilevato che «la ricorrente sost[eneva] che spettava al [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della [sentenza di annullamento], riprendere il procedimento (...) e adottare una nuova decisione (...)», senza prendere esplicitamente posizione sull’esistenza di un siffatto obbligo, e, successivamente, ha risposto a tale argomento indicando che «[t]uttavia, occorr[eva] rilevare che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] si [era] conformato a tale obbligo » (il corsivo è mio). ( 9 ) Gli altri motivi d’impugnazione dedotti dalla ricorrente vertono sulla violazione dell’obbligo di verificare d’ufficio e di constatare la carenza di competenza della commissione di ricorso per l’adozione di una decisione relativa all’esecuzione della sentenza di annullamento (secondo e terzo motivo), sulla violazione del principio di «giudice precostituito per legge», sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e sulla carenza di competenza del Tribunale ad annullare la sentenza di annullamento (quarto e quinto motivo), sulla violazione dell’articolo 266 TFUE (sesto motivo), sulla violazione del principio giuridico tratto dalle sentenze del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki ( T‑476/11 P , EU:T:2013:557 , punti 71 e 73 ), nonché del 16 ottobre 2019, ZV/Commissione ( T‑684/18 , EU:T:2019:748 , punto 20 ) (settimo motivo), su un difetto di motivazione (ottavo motivo) e, infine, sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 47 della Carta (nono motivo).

Tutti questi motivi sono diretti unicamente contro i punti della motivazione della sentenza impugnata sui quali il Tribunale si è basato per respingere il secondo motivo del ricorso in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione (v., a tale proposito, paragrafo 9 delle presenti conclusioni). ( 10 ) Con tale motivo di ricorso, la ricorrente aveva fatto valere, da un lato, che spettava al [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza di annullamento, riprendere la procedura di esame della domanda di rinnovo del suo contratto e adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione controversa, e, dall’altro, che il rinnovo del suo contratto era l’unica misura ipotizzabile al fine di porre rimedio alle illegittimità constatate nella sentenza di annullamento.

Rilevo che, sebbene nel titolo del punto VII.1 e nel punto 52 della sua impugnazione la ricorrente faccia valere che il Tribunale «ha accolto» il secondo motivo del ricorso in primo grado, essa fa riferimento, a mio avviso, al fatto che il Tribunale, pur respingendo tale motivo, avrebbe, a suo avviso, riconosciuto «l’obbligo [del [OSCURATO:PERSONA]] di adottare una decisione sostitutiva». ( 11 )

V. nota a piè pagina 8 delle presenti conclusioni. ( 12 ) Tale punto della motivazione risulterebbe dalle pagine 16 e 17 della decisione di rigetto del reclamo. ( 13 ) Il punto 44 di detta sentenza precisa che «tale motivazione, articolata nella decisione di rigetto del reclamo, era di per sé sufficiente a giustificare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente». ( 14 ) In altri termini, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 266 TFUE e aveva commesso un errore manifesto di valutazione per il motivo che, indipendentemente dalla questione se dovessero essere adottate misure, tale agenzia aveva, in ogni caso, adottato una decisione di esecuzione della sentenza di annullamento. ( 15 ) Allo stesso tempo, in modo un po’ contraddittorio, la ricorrente sostiene che il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la sua domanda di reintegrazione, nonostante la pronuncia della sentenza di annullamento. ( 16 ) La Corte ha giudicato che, secondo tale disposizione, nell’ipotesi in cui un atto sia annullato o dichiarato invalido, le istituzioni da cui tale atto promana sono solo tenute ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta.

Di conseguenza, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per decidere i provvedimenti da attuare per porre rimedio all’illegittimità constatata, fermo restando che tali provvedimenti devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi e con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario (v., in particolare, sentenza del 29 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑248/17 P ,

ECLI:EU:C:2018:967

, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

Il Tribunale ha precisato che, nell’esercizio del potere discrezionale conferitole dall’articolo 266 TFUE, spetta all’amministrazione scegliere tra i diversi provvedimenti prospettabili, conformi alla motivazione della sentenza di annullamento e ai principi e alle norme del diritto dell’Unione, al fine di contemperare gli interessi del servizio con la necessità di tutelare adeguatamente i diritti della parte ricorrente e che, nella ricerca del provvedimento di esecuzione, l’istituzione o l’organismo interessato deve segnatamente evitare, per rispettare i principi e le norme del diritto dell’Unione, che i provvedimenti adottati siano viziati dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (v., in particolare, sentenza del 23 ottobre 2024, ZR/EUIPO, T‑634/22 , EU:T:2024:746 , punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata). ( 17 )

V. sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA ( C‑130/22 P , EU:C:2024:1018 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 )

V. sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA ( C‑130/22 P , EU:C:2024:1018 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) Tali passaggi costituiscono l’ultima parte del punto C di tale decisione. ( 20 ) La commissione di ricorso sottolinea che la ricorrente stessa aveva chiesto il risarcimento del danno materiale subito a causa del mancato rinnovo del suo contratto. ( 21 ) La commissione di ricorso ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale non può, nell’esercizio delle sue competenze, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o sostituirsi a queste ultime. ( 22 ) Tale decisione risultava dalle conclusioni del comitato esecutivo presentate il 3 marzo 2021, che sono state menzionate dalla ricorrente nel suo reclamo. ( 23 ) La commissione di ricorso indica che il calendario proposto per l’avvio della procedura di assunzione di cui trattasi era strettamente connesso all’esito della procedura di assunzione di un direttore delle risorse umane. ( 24 ) Il Tribunale si basa sul terzo argomento menzionato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 25 ) Ricordo che tale passaggio della decisione di rigetto del reclamo, nel testo originale in lingua inglese, così recita: «[b]ased on a thourough and transparent assessment of the status quo performed in 2021 on the basis of 2020 data, [OSCURATO:PERSONA] intends to reorganise the way the legal function works to mitigate the identified risks without intending to reinstate persons or past working organisations» [«sulla base di un esame approfondito e trasparente dello status quo effettuato nel 2021 a partire da dati del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] intende riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica lavora per mitigare i rischi identificati, senza avere l’intenzione di reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato (traduzione libera)]». ( 26 ) In altri termini, con detto argomento, la commissione di ricorso sembra limitarsi, in sostanza, a confutare l’allegazione della ricorrente, vertente, in sostanza, sul fatto che la decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare un posto di consigliere giuridico interno all’interno del [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal comitato esecutivo, avrebbe necessariamente comportato il rinnovo del suo contratto, senza pronunciarsi sulla necessità o sull’opportunità di tale rinnovo. ( 27 ) È giocoforza constatare che è difficile comprendere la ragione che ha indotto il Tribunale a pronunciarsi unicamente su uno dei due motivi da esso ravvisati nella decisione controversa, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo, senza aver ritenuto necessario pronunciarsi sul motivo principale del rigetto della domanda della ricorrente secondo il [OSCURATO:PERSONA], vertente sul fatto che non occorreva adottare alcun ulteriore provvedimento in esecuzione della sentenza di annullamento, che il Tribunale si è limitato a considerare inoperante. ( 28 ) Poiché l’oggetto delle presenti conclusioni è limitato al primo motivo d’impugnazione, tale analisi non pregiudica l’esame degli altri motivi d’impugnazione. ( 29 )

V. supra, paragrafo 96 delle presenti conclusioni. ( 30 ) Il Tribunale si è pronunciato in tal senso al punto 18 della sentenza impugnata. ( 31 )

V. in particolare, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA ( C-130/22 P , EU:C:2024:1018 , punto 39 ). ( 32 ) Ciò è confermato da una giurisprudenza consolidata del Tribunale [v. sentenza del 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21 , EU:T:2022:695 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata]. ( 33 ) A tal riguardo, la ricorrente sembra confondere, da un lato, l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di adottare, a seguito della sentenza di annullamento, una nuova decisione sulla domanda di rinnovo del suo contratto, e, dall’altro, la motivazione su cui si fonda la nuova decisione (la decisione controversa, confermata dalla decisione di rigetto del reclamo).

In altri termini, la questione se i motivi enunciati da tali decisioni siano fondati è strettamente connessa alla fondatezza di tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale agenzia abbia adottato una decisione in esecuzione della sentenza di annullamento. ( 34 )

V. nota a piè di pagina 9 delle presenti conclusioni. ( 35 ) Tale messaggio di posta elettronica faceva seguito alla domanda della ricorrente indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l’esecuzione della sentenza di annullamento mediante il rinnovo del suo contratto, al quale quest’ultimo si opponeva. ( 36 ) Per scrupolo di precisione, rilevo che la ricorrente eccepisce altresì, a titolo preliminare, l’irricevibilità di tale domanda, dato che quest’ultima non è stata presentata con atto separato.

Ritengo, tuttavia, che tale eccezione non possa essere accolta.

Infatti, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, detta domanda doveva essere presentata con atto separato solo se tale agenzia avesse chiesto che la Corte statuisse sulla stessa domanda senza avviare la discussione nel merito, il che non si verificava nel caso di specie. ( 37 ) V., in particolare, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 129 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche, in dottrina, Lenaerts, K., e a.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, 2° ediz., [OSCURATO:PERSONA], 2023, pag.

790. A tal riguardo, la Corte ha deciso di ritirare un documento dal fascicolo di causa nell’ipotesi, in particolare, di pareri giuridici emessi, per uso interno, dai servizi giuridici delle istituzioni (ordinanze del 23 ottobre 2002, Austria/Consiglio, C‑445/00 , EU:C:2002:607 , punto 12 , e del 14 maggio 2019, Ungheria/Parlamento, C‑650/18 , EU:C:2019:438 , punti da 8 a 19 ) o da un’amministrazione nazionale (ordinanza del 23 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑221/06 , EU:C:2007:185 , punti da 19 a 23 ). ( 38 ) V., per analogia, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 130 ).

Si trattava, nel caso di specie, di documenti interni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU 2001, L 145, pag. 43 ), la cui produzione non è stata né autorizzata dall’istituzione interessata né ordinata dal giudice dell’Unione. ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 131 ). ( 40 )

V. sentenza del 18 maggio 1982, AM & S [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( 155/79 , EU:C:1982:157 , punti da 18 a 27 ). ( 41 ) V., a tal proposito, per quanto riguarda più in generale i fondamenti della tutela del segreto professionale degli avvocati, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. ( C‑305/05 , EU:C:2006:788 , punti da 36 a 46 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche, in dottrina, [OSCURATO:PERSONA], D., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA] of Lawyers in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. da 6 a

8. ( 42 ) Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:259 , punto 49 ) – confermate su tale punto dalla Corte nella sua sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 27 ) – dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che l’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU tutela la riservatezza di ogni corrispondenza tra i singoli e accorda una tutela rafforzata alle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti (v., in tal senso, Corte EDU, 6 dicembre 2012, Michaud c.

Francia, CE:ECHR:2012:1206JUD001232311, §§ 117 e 118).

Al pari di detta disposizione, la cui tutela copre non solo l’attività di difesa, ma altresì la consulenza legale, l’articolo 7 della Carta garantisce necessariamente la segretezza di tale consulenza giuridica, e ciò tanto riguardo al suo contenuto quanto alla sua esistenza.

Infatti, come rilevato dalla Corte EDU, i soggetti che consultano un avvocato possono ragionevolmente attendersi che le loro comunicazioni rimangano private e riservate [Corte EDU, 9 aprile 2019, Altay c.

Turchia (n. 2), CE:ECHR:2019:0409JUD001123609, § 49].

Pertanto, a parte situazioni eccezionali, le persone in parola devono poter legittimamente confidare nel fatto che il loro avvocato non renderà noto a nessuno, senza il loro consenso, che esse lo consultano. ( 43 ) V., in particolare, in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], D., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA] of Lawyers in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. 17 e

18. ( 44 ) Inoltre, non vi è uniformità al riguardo negli ordinamenti giuridici nazionali.

È vero che, in alcuni sistemi, tale corrispondenza è oggetto di una tutela quasi assoluta (v., a titolo di esempio, oltre all’articolo 6.1 del codice belga di deontologia dell’avvocato, citato dal [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 3.1 del [OSCURATO:PERSONA] della professione forense in Francia e l’articolo 48 del codice deontologico forense italiano), ma, anche in tali casi, l’obbligo che deriva da tale tutela resta a carico degli avvocati interessati.

A livello europeo, ai sensi dell’articolo 5.3.1 del codice deontologico degli avvocati europei del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) (edizione 2019), consultabile in lingua francese al seguente indirizzo: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/FR_DEON_CoC.pdf., «[l]’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre État membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou “without prejudice” doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications [l’avvocato che intende inviare a un collega di un altro Stato membro una comunicazione che desidera rimanga riservata o “con riserva di tutti i diritti” (“without prejudice”) dovrà esprimere chiaramente tale volontà al momento dell’invio della prima di tali comunicazioni]».

L’articolo 5.3.2 di tale codice precisa che «[s]i le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou “without prejudice”, il doit en informer l’expéditeur sans délai [Qualora il destinatario delle comunicazioni non sia in grado di garantirne la riservatezza o con riserva di tutti i diritti (“without prejudice”), dovrà informarne immediatamente il mittente]».

Peraltro, il commento all’articolo 5.3 del memorandum esplicativo di tale documento dà atto di approcci diversi tra gli Stati membri. ( 45 ) A tal riguardo, rilevo che, sebbene la circostanza, evocata dalla ricorrente, secondo cui lo stesso rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto alla precedente rappresentante della ricorrente di divulgare il contenuto della sua comunicazione a quest’ultima non sia suffragata da alcun elemento di prova, il contenuto stesso di tale comunicazione imponeva, a mio avviso, che quest’ultima comunicasse al suo cliente la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad avviare discussioni.

Tuttavia, non prenderò posizione sulla possibilità di riprodurre parola per parola l’integralità degli scambi tra i due colleghi interessati invece di riassumerli, una questione che resta comunque soggetta alle norme dell’ordine forense competente e non è rilevante nel caso di specie. ( 46 ) In particolare ai sensi della giurisprudenza citata al paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 47 ) A tal riguardo, in una situazione analoga, il Tribunale ha riconosciuto, sostanzialmente, la possibilità di far valere l’esistenza di un dialogo tra le parti riguardante un’eventuale composizione amichevole della controversia (sentenza del 18 ottobre 2023, BZ/BCE, T‑162/21 , EU:T:2023:647 , punto 133 ). ( 48 ) Infatti, nell’ambito di tale giurisprudenza, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la preservazione dell’obiettivo in questione, vale a dire una composizione amichevole della controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato prima della sentenza della Corte, giustificava il diniego di accesso a documenti redatti nell’ambito del procedimento in questione (V. sentenza del 12 settembre 2007, API/Commissione, T‑36/04 , EU:T:2007:258 , punto 121 e giurisprudenza ivi citata). ( 49 ) Tale conclusione, ovviamente, non pregiudica la questione del valore probatorio di tale documento, che sarà valutata dalla Corte conformemente al principio della libera valutazione delle prove menzionato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0209 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑209/24 P VP contro [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Rifiuto di rinnovo del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato – Articolo 266 TFUE – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale comporta – Snaturamento degli elementi di prova – [OSCURATO:PERSONA] di procedura della Corte – Articolo 151, paragrafo 1 – Riservatezza delle comunicazioni tra avvocati» Introduzione 1. Con la sua impugnazione, VP (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:72 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) del 17 dicembre 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa») nonché della decisione della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2022 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), e, dall’altro, al versamento di un risarcimento di importo pari a EUR 5000000 a titolo di risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito. 2. La decisione controversa e quella di rigetto del reclamo sono state adottate dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑187/18 ; in prosieguo: la sentenza di annullamento, EU:T:2020:613 ), che annullava, in particolare, talune decisioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto una domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto di agente temporaneo presso tale agenzia. 3. Conformemente alla domanda della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno, da un lato, sul primo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova riguardanti l’attuazione della sentenza di annullamento, e, dall’altro, sulla domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la rimozione dal fascicolo di causa di un documento contenente uno scambio di corrispondenza tra due avvocati. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il 16 novembre 2007 la ricorrente è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di agente temporaneo, per esercitare le funzioni di consigliere giuridico, con contratto a tempo determinato, che è stato rinnovato fino al 15 novembre 2017. Prima di quest’ultima data, ella ha presentato al direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] una domanda di rinnovo per un tempo indeterminato del suo contratto a decorrere dal 16 novembre 2017 ( 2 ), che è stata respinta con decisione del direttore del 12 maggio 2017. La ricorrente ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto con decisione del 1 o dicembre 2017 della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «commissione di ricorso») e, successivamente, un ricorso dinanzi al Tribunale. 5. Con la sentenza di annullamento, il Tribunale ha, in primo luogo, annullato le decisioni del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017 ( 3 ), in secondo luogo, condannato il [OSCURATO:PERSONA] a versare una somma pari a EUR 30000 a titolo di risarcimento del danno materiale causato alla ricorrente, nonché una somma pari a EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale subito da quest’ultima, in terzo luogo, respinto il ricorso per la restante parte e, in quarto luogo, condannato il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 6. L’8 gennaio 2021 la ricorrente ha inviato al nuovo direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di esecuzione di tale sentenza mediante il rinnovo del suo contratto e, a seguito di una prima decisione ( 4 ) annullata dalla commissione di ricorso ( 5 ), tale nuovo direttore, dopo averla invitata a presentare le sue osservazioni ( 6 ), le ha indicato, con la decisione controversa, che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva versato la totalità delle somme il cui pagamento era stato ordinato dal Tribunale nella sentenza di annullamento, non occorreva adottare ulteriori misure in esecuzione di tale sentenza. Un reclamo avverso tale decisione, presentato dalla ricorrente il 3 marzo 2022, è stato respinto con decisione di rigetto del reclamo. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 7. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2022, la ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l’annullamento della decisione controversa, compresa la decisione connessa e inscindibile di non rinnovare per un tempo indeterminato il suo contratto di lavoro, nonché della decisione di rigetto del reclamo, in secondo luogo, il risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa di tali decisioni e, in terzo luogo, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 8. La ricorrente ha dedotto cinque motivi di ricorso ( 7 ), il primo dei quali è stato ritirato da quest’ultima in udienza, mentre gli altri quattro sono stati respinti dal Tribunale con la sentenza impugnata. 9. Per quanto riguarda, più in particolare, il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, anzitutto, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la decisione di rigetto del reclamo integrava la motivazione della decisione controversa, in quanto fondava il rifiuto di rinnovare il contratto della ricorrente non solo su considerazioni in quest’ultima esposte, ma anche su considerazioni connesse al funzionamento interno del [OSCURATO:PERSONA], come riassunte al punto 37 della sentenza impugnata. 10. Di seguito, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] si era conformato all’obbligo di riprendere la procedura di esame della domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e di adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione del 12 maggio 2017 ( 8 ), dato che, come risultava dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo, in sede di esame del reclamo della ricorrente il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che non occorresse reintegrare quest’ultima per considerazioni attinenti all’organizzazione interna di tale agenzia. Peraltro, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la motivazione su cui si fondava il nuovo rifiuto di accogliere la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente erano distinti da quelli alla base della decisione del 12 maggio 2017. 11. Infine, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che la ricorrente non aveva contestato la fondatezza del punto della motivazione relativo all’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che tale punto della motivazione era di per sé sufficiente a giustificare la decisione di non rinnovare il contratto di quest’ultima. Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 46 della sentenza impugnata, che dovevano essere respinti in quanto inoperanti gli argomenti con i quali la ricorrente contestava la fondatezza del punto della motivazione vertente sul fatto che, a seguito della sentenza di annullamento, non dovesse essere adottato alcun provvedimento, dato che il versamento del risarcimento previsto da tale sentenza era sufficiente a garantirne la corretta esecuzione. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 12. Il 17 marzo 2024, la ricorrente ha proposto un’impugnazione contro la sentenza impugnata. Essa chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, condannare il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale che essa avrebbe subito, valutato in via equitativa in EUR 5000000, e condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative tanto al procedimento di impugnazione quanto a quello dinanzi al Tribunale. 13. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione, di disporre la rimozione dal fascicolo di causa dell’allegato C.1 e di condannare la ricorrente alle spese. Analisi 14. Come ho indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, la mia analisi si concentrerà sul primo dei nove motivi d’impugnazione dedotti dalla ricorrente, vertente su uno snaturamento degli elementi del fascicolo di causa ( 9 ), nonché sulla domanda di rimozione dell’allegato C.1 dal fascicolo, formulata dal [OSCURATO:PERSONA]. Sul primo motivo d’impugnazione 15. Con il suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente, dopo aver rilevato che il Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, aveva accolto il secondo motivo del suo ricorso in primo grado riconoscendo che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto ad adottare una decisione sostitutiva in esecuzione della sentenza di annullamento ( 10 ), contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova, in particolare la decisione di rigetto del reclamo. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti 22 e da 34 a 38 della sentenza impugnata, che la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo attuavano la sentenza di annullamento, sostituendo le decisioni del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017. 16. Nelle considerazioni che seguono, inizierò ricordando gli aspetti pertinenti della valutazione effettuata dal Tribunale, prima di esaminare l’esistenza dello snaturamento degli elementi di prova addotto dalla ricorrente. Sulla valutazione del Tribunale 17. Come risulta dal dispositivo della sentenza di annullamento, il Tribunale ha annullato le decisioni del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017 e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni materiali e morali causati alla ricorrente, respingendo al contempo il ricorso «per la restante parte». Ad eccezione della condanna al risarcimento dei danni materiali e morali, il Tribunale non ha fornito alcun’altra indicazione in ordine alle eventuali ulteriori misure che spettava al [OSCURATO:PERSONA] adottare. 18. A seguito di tale sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa e, in risposta al reclamo presentato dalla ricorrente, la decisione di rigetto del reclamo, le quali sono state oggetto della sentenza impugnata. 19. Al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che, in esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e ad adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione del 12 maggio 2017, nel rispetto del dispositivo di tale sentenza e della motivazione che ne costituivano la base necessaria. Ciò precisato, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non poteva fondatamente sostenere che il [OSCURATO:PERSONA], decidendo di non rinnovare il suo contratto di lavoro, aveva violato l’articolo 266 TFUE e aveva commesso un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale è giunto a tale conclusione basandosi sui due motivi seguenti. 20. In primo luogo, al punto 38 di detta sentenza, il Tribunale ha sostanzialmente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] si era conformato all’obbligo, evocato dalla ricorrente, di riprendere la procedura relativa alla domanda di rinnovo e di adottare una nuova decisione ( 11 ). Da un lato, al punto 35 di detta sentenza, esso ha constatato che, con la decisione controversa , il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che, oltre al versamento del risarcimento concesso alla ricorrente dalla sentenza di annullamento, «non fosse tenuto ad adottare alcuna misura di esecuzione supplementare». Dall’altro lato, ai punti 36 e 37 della medesima sentenza, esso ha sottolineato che, con la decisione di rigetto del reclamo , la commissione di ricorso aveva «integrato la motivazione» della decisione controversa, «basando il diniego di rinnovo del contratto anche su considerazioni connesse al funzionamento interno del [OSCURATO:PERSONA]» e, in particolare, sul fatto che quest’ultimo «intendeva riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era garantita in seno all’agenzia (...) senza avere l’intenzione di reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato» ( 12 ). 21. In secondo luogo, ai punti da 39 a 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] non era obbligato a rinnovare il contratto della ricorrente, dato che un agente temporaneo non ha alcun diritto al rinnovo del suo contratto e che, quanto all’argomento secondo cui la reintegrazione della ricorrente nel suo posto era conforme all’interesse del servizio, quest’ultima non contestava in modo specifico la fondatezza del motivo vertente sull’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ). Tuttavia, al punto 46 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] vertente sul fatto che non occorreva adottare provvedimenti ulteriori in esecuzione della sentenza di annullamento era inoperante, tenuto conto del fatto che tale agenzia, nella decisione controversa, valutata alla luce della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, si era pronunciata sulla domanda di rinnovo del contratto ( 14 ). 22. Pertanto, ne concludo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato il rigetto del secondo motivo del ricorso in primo grado unicamente sulla motivazione, sintetizzata al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, basata sull’ «evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA]» e, in particolare, sulla considerazione secondo cui tale agenzia «intendeva far evolvere la sua organizzazione interna e riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era garantita all’interno dell’agenzia». 23. Una volta fornita tale precisazione, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, il Tribunale, concludendo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente eseguito la sentenza di annullamento, abbia snaturato gli elementi di prova e, più in particolare, la decisione di rigetto del reclamo. Sullo snaturamento dei mezzi di prova 24. La ricorrente sostiene che, fino al settembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha costantemente fatto valere che non era richiesta, né era stata adottata, alcuna decisione riguardo all’esecuzione della sentenza di annullamento ( 15 ), mentre il Tribunale, nella sentenza impugnata, sarebbe partito dal presupposto, sulla base di uno snaturamento dei fatti, che fosse stata adottata una decisione sostitutiva delle decisioni annullate del 12 maggio e del 1 o dicembre 2017, ritenendo che la decisione di rigetto del reclamo costituisse una siffatta decisione sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] replica che, pur non essendo tenuto a farlo, ha riesaminato la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e, a seguito di tale riesame, l’ha respinta. Infatti, nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso avrebbe concluso, in via principale, che il [OSCURATO:PERSONA] non era necessariamente tenuto a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto e, in subordine, che essa avrebbe nondimeno esaminato (e respinto) tale domanda. 25. A tal riguardo, ricordo che dall’articolo 266, primo comma, TFUE emerge che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto comporta ( 16 ). 26. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto risulta che il Tribunale è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, tranne nel caso in cui l’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Ne consegue che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto assoggettata, come tale, al controllo della Corte ( 17 ). Un siffatto snaturamento sussiste nel caso in cui, senza ricorso a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appaia manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione letterale. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare in maniera manifesta dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Inoltre, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova, deve indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati travisati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto detto giudice a tale snaturamento ( 18 ). 27. Nel caso di specie, a seguito della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, successivamente confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, la quale, come sottolineato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, è parimenti pertinente ai fini dell’esame della legittimità della decisione controversa. 28. Ritengo che, così facendo, il [OSCURATO:PERSONA] abbia dato esecuzione alla sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE e abbia adempiuto il suo obbligo di rispondere alla domanda e al successivo reclamo della ricorrente. Al riguardo, nella sua argomentazione, la ricorrente sembra confondere due aspetti distinti: da un lato, la questione dell’ esistenza di una decisione di esecuzione della sentenza di annullamento e, dall’altro, la fondatezza della decisione con cui il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver dato esecuzione alla sentenza di annullamento (vale a dire, la decisione controversa, integrata dalla decisione di rigetto del reclamo). 29. Occorre tuttavia esaminare se, come fa valere la ricorrente, il Tribunale, concludendo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente dato esecuzione a tale sentenza, abbia snaturato gli elementi di prova e, più in particolare, la decisione di rigetto del reclamo. 30. A tal riguardo, in primo luogo, rilevo che, con la decisione controversa, il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla domanda di esecuzione della sentenza di annullamento presentata dalla ricorrente sottolineando, in sostanza, che gli effetti dell’illegittimità rilevata dal Tribunale nella sentenza di annullamento sarebbero stati ribaltati dal pagamento della compensazione disposta da quest’ultimo. 31. In secondo luogo, osservo che, con la decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha, in particolare, esaminato il motivo relativo alla violazione dell’articolo 266 TFUE da parte del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, alle pagine 16 e 17 di tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto gli argomenti relativi ai «punti della motivazione [della sentenza di annullamento] relativi alla soppressione del servizio giuridico e al mancato rinnovo del contratto della ricorrente» ( 19 ). Questa parte di tale decisione si compone, in sostanza, di tre argomenti, mediante i quali tale commissione di ricorso ha precisato: – anzitutto, che il risarcimento della totalità dei danni materiali e morali era stato fissato in via equitativa dal Tribunale, tenuto conto del fatto che, a causa delle irregolarità constatate, la ricorrente aveva «perso un’opportunità» di proroga del suo contratto ( 20 ) e che il Tribunale non ha preso e non ha potuto prendere posizione sulla questione del ripristino del servizio giuridico interno del [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ); – inoltre, che la decisione di istituire un posto di consigliere giuridico interno in seno al [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ) era stata adottata dal direttore esecutivo e sostenuta dal comitato esecutivo ( 23 ) e che tale decisione non era connessa, in primo luogo, alla situazione specifica della ricorrente, in secondo luogo, all’esame sul quale si basava la decisione dell’ex direttore di non rinnovare il suo contratto e, in terzo luogo, alla sentenza di annullamento; – infine, che, sulla base di un esame approfondito e trasparente dello status quo, il [OSCURATO:PERSONA] intendeva riorganizzare il modo in cui era garantita la funzione giuridica al fine di limitare i rischi individuati, senza avere l’intenzione di ristabilire persone o organizzazioni di lavoro precedenti. 32. In terzo ed ultimo luogo, sottolineo che il Tribunale, al punto 18 della sentenza impugnata, ha considerato che, con la decisione controversa, «il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha necessariamente deciso (...) che non occorreva rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente» e, al punto 38 di tale sentenza, ha precisato che, con la decisione di rigetto del reclamo – la quale, secondo la sua valutazione di cui al punto 22 di detta sentenza, integrava la motivazione della decisione controversa – il [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato e respinto la domanda di rinnovo del contratto, «basandosi su considerazioni connesse all’organizzazione interna di tale agenzia» ( 24 ). 33. In tale contesto occorre valutare se il Tribunale, considerando nella sentenza impugnata che, con la decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso aveva aggiunto un motivo supplementare di rigetto della domanda della ricorrente, abbia commesso uno snaturamento degli elementi di prova. Tale valutazione riguarda, in sostanza, l’interpretazione del terzo argomento esposto al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, secondo il quale tale commissione ha ricordato che la riorganizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA], e in particolare del suo servizio giuridico, non implicava alcuna intenzione di reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato ( 25 ). 34. A tal riguardo, è vero che non risulta in modo manifesto che, con tale argomento, la commissione di ricorso abbia inteso motivare il diniego di rinnovo del contratto della ricorrente basandosi anche su un motivo che si aggiunge a quello sul quale si è basata la decisione controversa, vale a dire, come sottolineato dal Tribunale al punto 38 di tale sentenza, «su considerazioni connesse all’organizzazione interna di tale agenzia» ( 26 ). Tuttavia, non si può escludere che tale passaggio possa essere letto nel senso che respinge implicitamente la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente. Infatti, il comitato per i ricorsi, osservando che, per ragioni estranee alla situazione personale della ricorrente, legate all’organizzazione interna del servizio giuridico, l’agenzia non aveva l’intenzione di «reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato», non poteva che riferirsi, implicitamente, all’assenza di necessità di rinnovare il contratto della ricorrente, il che costituisce una motivazione fornita in subordine, diversa dalla motivazione unica della decisione controversa, che si limitava a constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad adottare alcun’altra misura in esecuzione della sentenza di annullamento. 35. Pertanto, alla luce di tale possibilità, quanto meno difendibile, ritengo che le condizioni necessarie per l’accertamento di uno snaturamento degli elementi di prova, quali riassunte al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, non siano soddisfatte e, più in particolare, che la valutazione degli elementi di prova – vale a dire della decisione di rigetto del reclamo – da parte del Tribunale, non sia manifestamente contraria al tenore letterale di tale decisione. 36. Nell’ipotesi in cui la Corte condividesse tale interpretazione, il primo motivo del ricorso dovrebbe quindi essere respinto. 37. Per contro, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che la motivazione del Tribunale sia inficiata da uno snaturamento degli elementi di prova, occorrerà accogliere il primo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata. Infatti, come risulta dai punti 37, 43 e 44 di tale sentenza, il Tribunale, respingendo il ricorso in primo grado, si è basato unicamente sul motivo delle decisioni controverse fondato sull’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ). In tale ipotesi, occorrerà esaminare la possibilità per la Corte di statuire sul ricorso in primo grado, questione che sarà affrontata nei seguenti paragrafi delle presenti conclusioni. Sul ricorso in primo grado 38. A norma dell’articolo 61 dello Statuto, quando quest’ultima annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 39. Ritengo che ciò si verificherebbe nell’ambito della presente causa, nella situazione in cui la Corte considerasse necessario annullare la sentenza impugnata. In tal caso, essa disporrebbe, in effetti, di tutti gli elementi necessari per statuire sul secondo motivo del ricorso in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione ( 28 ). 40. Con tale motivo d’impugnazione, la ricorrente adduce, in sostanza, due argomenti. Essa fa valere, in primo luogo, che spettava al [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza di annullamento, riprendere la procedura di esame della domanda di rinnovo del suo contratto e adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione controversa e, in secondo luogo, che il rinnovo di tale contratto era l’unica misura ipotizzabile al fine di porre rimedio alle illegittimità constatate nella sentenza di annullamento. 41. Per quanto riguarda il primo argomento, ricordo, da un lato, che dall’articolo 266, primo comma, TFUE risulta che l’istituzione da cui emana l’atto annullato deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che dichiara tale atto nullo e non avvenuto comporta e, dall’altro, che, a seguito della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comportava ( 29 ) e, come riconosciuto dallo stesso Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, ad adottare un nuovo atto sostitutivo della decisione del 12 maggio 2017. 42. A seguito della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, confermata dalla decisione di rigetto del reclamo. Sebbene, con la decisione controversa, tale agenzia non abbia riesaminato la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente, ella le ha tuttavia risposto di non essere tenuta ad adottare alcuna misura diversa dal pagamento della compensazione alla quale il Tribunale l’aveva condannata, il che, in definitiva, equivaleva implicitamente a concludere che non occorreva rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente ( 30 ). 43. Nel corso della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha confermato tale motivazione, mettendo in evidenza in particolare la circostanza che la compensazione disposta dal Tribunale nella sentenza di annullamento – che la ricorrente stessa ha chiesto per compensare il danno materiale causato dal mancato rinnovo del suo contratto – costituiva «un equo risarcimento dell’intero danno materiale subito da [quest’ultima]», come dichiarato dal Tribunale al punto 201 della sentenza di annullamento. 44. Alla luce di tali elementi, ritengo che, con la decisione controversa, come confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, il [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente rivalutato la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente, ritenendo di non essere tenuto ad adottare alcuna misura diversa dal pagamento della compensazione alla quale il Tribunale l’aveva condannato. 45. Per quanto riguarda il secondo argomento, rilevo, come sottolineato dal Tribunale ai punti 25, 26 e 41 della sentenza impugnata, che un agente temporaneo non ha alcun diritto al rinnovo del suo contratto, giacché la possibilità di rinnovare quest’ultimo costituisce una mera facoltà lasciata alla valutazione dell’autorità competente e delle istituzioni che dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi ( 31 ). Tali considerazioni appaiono ancor più pertinenti quando si tratta di sostituire un contratto a tempo determinato con un contratto a tempo indeterminato, che crea un collegamento più stabile e senza limiti di tempo tra l’istituzione e l’agente di cui trattasi ( 32 ). Ne deriva che l’esecuzione della sentenza di annullamento non doveva necessariamente concretizzarsi nel rinnovo del contratto della ricorrente ( 33 ). 46. Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza della sua risposta, che costituisce l’oggetto degli altri motivi di impugnazione ( 34 ), ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato le misure imposte dall’esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE. 47. In conclusione propongo, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, di statuire definitivamente sul ricorso in primo grado, di respingere il secondo motivo del ricorso in primo grado. Sulla domanda di rimozione dal fascicolo dell’allegato C.1 48. Con la sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, in applicazione dell’articolo 151 del regolamento di procedura di quest’ultima, la rimozione dal fascicolo di causa dell’allegato C.1 dell’impugnazione, che contiene uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente, la sua precedente consulente giuridica e un terzo, nel quale era incluso, sotto forma di copia e incolla, il contenuto di un messaggio di posta elettronica inviato il 2 aprile 2021 dal consulente giuridico del [OSCURATO:PERSONA] alla precedente consulente giuridica della ricorrente riguardo alla possibilità di avviare discussioni tra le parti al fine di comporre la controversia in via amichevole ( 35 ). In sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la corrispondenza di cui trattasi è coperta dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati, conformemente al codice belga di deontologia dell’avvocato, sottolineando che né la ricorrente né il suo attuale consulente erano i destinatari del messaggio di posta elettronica contestato, mentre la ricorrente fa valere, da un lato, che la riservatezza prevista da tale codice costituisce una norma interna dell’ordine degli avvocati di Bruxelles (Belgio) che non vincola quest’ultima e, dall’altro, che tale corrispondenza costituisce un elemento di prova determinante per suffragare la sua posizione ( 36 ). 49. In via preliminare, ricordo che il diritto dell’Unione non prevede alcuna norma specifica in ordine all’utilizzo delle prove. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio applicabile a tal riguardo è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che la ricevibilità di un elemento di prova prodotto in tempo utile può essere contestata dinanzi ai giudici dell’Unione solo basandosi sul fatto che quest’ultimo è stato ottenuto in modo irregolare ( 37 ). Più in particolare, in presenza di prove prodotte in modo irregolare da una parte, occorre ponderare gli interessi delle rispettive parti in causa in relazione al loro diritto ad un processo equo, tenendo conto degli interessi tutelati dalle norme violate o eluse in sede di acquisizione di siffatte prove ( 38 ). Ne consegue che il giudice dell’Unione, di fronte ad un’istanza di ritiro di elementi di prova, deve ponderare, da un lato, gli interessi del ricorrente che ha prodotto tali prove, tenuto conto, in particolare, della loro utilità ai fini della valutazione del merito del ricorso dinanzi ad esso pendente, con, dall’altro lato, gli interessi della parte avversa, che potrebbero essere pregiudicati in modo concreto ed effettivo dal mantenimento di tali prove nel fascicolo ( 39 ). 50. Ricordo altresì che, per quanto riguarda la situazione nel caso di specie, il diritto al rispetto della riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente è stato certamente da tempo riconosciuto dalla Corte ( 40 ), in particolare come espressione dei principi del diritto a un processo equo e del rispetto della vita privata quali sanciti, rispettivamente, agli articoli 47 e 7 della Carta ( 41 ) e agli articoli 6 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 42 ). 51. Ciò posto, mi sembra che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente – che peraltro mira principalmente a tutelare gli interessi di quest’ultimo – non si estenda, in ogni caso, alla corrispondenza tra avvocati, a meno che tali comunicazioni facciano parte delle comunicazioni tra avvocato e cliente ( 43 ). Infatti, la tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocati è normalmente garantita, a livello nazionale, dalle norme deontologiche adottate dagli ordini forensi competenti, eventualmente su mandato del legislatore, e vincola solo gli avvocati soggetti a tali norme ( 44 ). 52. Anche supponendo che, come fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA], le norme deontologiche dell’ordine forense di Bruxelles siano state violate nel caso di specie dalla precedente avvocata della ricorrente ( 45 ), la responsabilità derivante da tale violazione riguarda solo quest’ultima. Una siffatta violazione, ammettendo che sussista, non potrebbe, di per sé sola, comportare un divieto per la ricorrente di produrre elementi di prova che essa non ha ottenuto irregolarmente ( 46 ). 53. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, nel caso di specie, si trattava di una corrispondenza che prevedeva la possibilità di una composizione amichevole della controversia, in quanto, in ogni caso, tale corrispondenza non riguardava un eventuale scambio di informazioni riservate sul contenuto di un’eventuale composizione amichevole della controversia, ma esprimeva semplicemente la disponibilità in linea di massima del [OSCURATO:PERSONA] ad avviare siffatte trattative ( 47 ). Inoltre, la giurisprudenza citata da quest’ultimo concerne l’accesso dei terzi a determinati documenti predisposti dalla Commissione nell’ambito di un ricorso per inadempimento e non appare pertinente nel caso di specie ( 48 ). 54. In tali circostanze, propongo di respingere la domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] di rimozione dell’allegato C.1 dal fascicolo di causa ( 49 ). Conclusione 55. Alla luce di quanto sopra esposto suggerisco che la Corte di giustizia voglia: – respingere l’impugnazione o, nell’ipotesi in cui la Corte considerasse che occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 , EU:T:2024:72 ) e respingere il secondo motivo del ricorso fatto valere da VP dinanzi al Tribunale; – respingere la domanda di rimozione dell’allegato C.1 del fascicolo di causa. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) La sua domanda era fondata sull’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. ( 3 ) Il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato, da un lato, che la decisione del 12 maggio 2017 era viziata da un errore manifesto di valutazione, in quanto giustificava il mancato rinnovo del contratto della ricorrente con la prevista soppressione del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, nella misura in cui non si poteva escludere che tale decisione potesse essere fondata su una motivazione distinta, relativa alla perdita di fiducia del direttore del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente, che detta decisione era stata adottata in violazione del diritto di essere ascoltato, dei diritti della difesa e dell’articolo 26 dello Statuto. ( 4 ) Con lettera del 2 marzo 2021 (in prosieguo: la «decisione del 2 marzo 2021»), il direttore esecutivo aveva fatto valere che l’esecuzione di detta sentenza imponeva solo il risarcimento dei danni materiali e morali, dal momento che gli effetti dell’illegittimità constatata dal Tribunale erano compensati dal versamento del risarcimento. ( 5 ) A seguito di un reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il presidente della commissione di ricorso le ha inviato, il 29 luglio 2021, una lettera in cui le comunicava che detta commissione aveva deciso, nella riunione del 16 luglio 2021, di accogliere il suo reclamo del 28 aprile 2021 e di «annullare» la decisione del 2 marzo 2021, nella misura in cui la ricorrente non aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni su quest’ultima. Nel frattempo, il Tribunale aveva respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione del 2 marzo 2021, con ordinanza del 20 maggio 2022, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑534/21 , EU:T:2022:327 ). ( 6 ) Il 7 settembre 2021, detto nuovo direttore ha inviato alla ricorrente una lettera con cui la informava che non intendeva adottare le ulteriori misure richieste da quest’ultima nell’ambito della sua domanda, in quanto la sentenza di annullamento era già stata interamente eseguita, e la invitava a presentare le sue osservazioni sulla decisione prevista, cosa che quest’ultima ha fatto il 15 ottobre 2021. ( 7 ) Tali motivi di ricorso vertevano sull’incompetenza della commissione di ricorso (primo motivo), sulla violazione dell’articolo 266 TFUE nonché su un errore manifesto di valutazione (secondo motivo), sulla violazione del dovere di sollecitudine (terzo motivo), sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione (quarto motivo), nonché su uno sviamento di potere (quinto motivo). ( 8 ) Osservo che la formulazione del punto 38 della sentenza impugnata può generare confusione. Infatti, il Tribunale ha anzitutto rilevato che «la ricorrente sost[eneva] che spettava al [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della [sentenza di annullamento], riprendere il procedimento (...) e adottare una nuova decisione (...)», senza prendere esplicitamente posizione sull’esistenza di un siffatto obbligo, e, successivamente, ha risposto a tale argomento indicando che «[t]uttavia, occorr[eva] rilevare che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] si [era] conformato a tale obbligo » (il corsivo è mio). ( 9 ) Gli altri motivi d’impugnazione dedotti dalla ricorrente vertono sulla violazione dell’obbligo di verificare d’ufficio e di constatare la carenza di competenza della commissione di ricorso per l’adozione di una decisione relativa all’esecuzione della sentenza di annullamento (secondo e terzo motivo), sulla violazione del principio di «giudice precostituito per legge», sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e sulla carenza di competenza del Tribunale ad annullare la sentenza di annullamento (quarto e quinto motivo), sulla violazione dell’articolo 266 TFUE (sesto motivo), sulla violazione del principio giuridico tratto dalle sentenze del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki ( T‑476/11 P , EU:T:2013:557 , punti 71 e 73 ), nonché del 16 ottobre 2019, ZV/Commissione ( T‑684/18 , EU:T:2019:748 , punto 20 ) (settimo motivo), su un difetto di motivazione (ottavo motivo) e, infine, sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 47 della Carta (nono motivo). Tutti questi motivi sono diretti unicamente contro i punti della motivazione della sentenza impugnata sui quali il Tribunale si è basato per respingere il secondo motivo del ricorso in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione (v., a tale proposito, paragrafo 9 delle presenti conclusioni). ( 10 ) Con tale motivo di ricorso, la ricorrente aveva fatto valere, da un lato, che spettava al [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza di annullamento, riprendere la procedura di esame della domanda di rinnovo del suo contratto e adottare una nuova decisione in sostituzione della decisione controversa, e, dall’altro, che il rinnovo del suo contratto era l’unica misura ipotizzabile al fine di porre rimedio alle illegittimità constatate nella sentenza di annullamento. Rilevo che, sebbene nel titolo del punto VII.1 e nel punto 52 della sua impugnazione la ricorrente faccia valere che il Tribunale «ha accolto» il secondo motivo del ricorso in primo grado, essa fa riferimento, a mio avviso, al fatto che il Tribunale, pur respingendo tale motivo, avrebbe, a suo avviso, riconosciuto «l’obbligo [del [OSCURATO:PERSONA]] di adottare una decisione sostitutiva». ( 11 ) V. nota a piè pagina 8 delle presenti conclusioni. ( 12 ) Tale punto della motivazione risulterebbe dalle pagine 16 e 17 della decisione di rigetto del reclamo. ( 13 ) Il punto 44 di detta sentenza precisa che «tale motivazione, articolata nella decisione di rigetto del reclamo, era di per sé sufficiente a giustificare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente». ( 14 ) In altri termini, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 266 TFUE e aveva commesso un errore manifesto di valutazione per il motivo che, indipendentemente dalla questione se dovessero essere adottate misure, tale agenzia aveva, in ogni caso, adottato una decisione di esecuzione della sentenza di annullamento. ( 15 ) Allo stesso tempo, in modo un po’ contraddittorio, la ricorrente sostiene che il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la sua domanda di reintegrazione, nonostante la pronuncia della sentenza di annullamento. ( 16 ) La Corte ha giudicato che, secondo tale disposizione, nell’ipotesi in cui un atto sia annullato o dichiarato invalido, le istituzioni da cui tale atto promana sono solo tenute ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta. Di conseguenza, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per decidere i provvedimenti da attuare per porre rimedio all’illegittimità constatata, fermo restando che tali provvedimenti devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi e con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario (v., in particolare, sentenza del 29 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑248/17 P , ECLI:EU:C:2018:967 , punto 68 e giurisprudenza ivi citata). Il Tribunale ha precisato che, nell’esercizio del potere discrezionale conferitole dall’articolo 266 TFUE, spetta all’amministrazione scegliere tra i diversi provvedimenti prospettabili, conformi alla motivazione della sentenza di annullamento e ai principi e alle norme del diritto dell’Unione, al fine di contemperare gli interessi del servizio con la necessità di tutelare adeguatamente i diritti della parte ricorrente e che, nella ricerca del provvedimento di esecuzione, l’istituzione o l’organismo interessato deve segnatamente evitare, per rispettare i principi e le norme del diritto dell’Unione, che i provvedimenti adottati siano viziati dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (v., in particolare, sentenza del 23 ottobre 2024, ZR/EUIPO, T‑634/22 , EU:T:2024:746 , punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata). ( 17 ) V. sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA ( C‑130/22 P , EU:C:2024:1018 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) V. sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA ( C‑130/22 P , EU:C:2024:1018 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) Tali passaggi costituiscono l’ultima parte del punto C di tale decisione. ( 20 ) La commissione di ricorso sottolinea che la ricorrente stessa aveva chiesto il risarcimento del danno materiale subito a causa del mancato rinnovo del suo contratto. ( 21 ) La commissione di ricorso ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale non può, nell’esercizio delle sue competenze, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o sostituirsi a queste ultime. ( 22 ) Tale decisione risultava dalle conclusioni del comitato esecutivo presentate il 3 marzo 2021, che sono state menzionate dalla ricorrente nel suo reclamo. ( 23 ) La commissione di ricorso indica che il calendario proposto per l’avvio della procedura di assunzione di cui trattasi era strettamente connesso all’esito della procedura di assunzione di un direttore delle risorse umane. ( 24 ) Il Tribunale si basa sul terzo argomento menzionato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 25 ) Ricordo che tale passaggio della decisione di rigetto del reclamo, nel testo originale in lingua inglese, così recita: «[b]ased on a thourough and transparent assessment of the status quo performed in 2021 on the basis of 2020 data, [OSCURATO:PERSONA] intends to reorganise the way the legal function works to mitigate the identified risks without intending to reinstate persons or past working organisations» [«sulla base di un esame approfondito e trasparente dello status quo effettuato nel 2021 a partire da dati del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] intende riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica lavora per mitigare i rischi identificati, senza avere l’intenzione di reintegrare persone o modalità organizzative del lavoro del passato (traduzione libera)]». ( 26 ) In altri termini, con detto argomento, la commissione di ricorso sembra limitarsi, in sostanza, a confutare l’allegazione della ricorrente, vertente, in sostanza, sul fatto che la decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare un posto di consigliere giuridico interno all’interno del [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal comitato esecutivo, avrebbe necessariamente comportato il rinnovo del suo contratto, senza pronunciarsi sulla necessità o sull’opportunità di tale rinnovo. ( 27 ) È giocoforza constatare che è difficile comprendere la ragione che ha indotto il Tribunale a pronunciarsi unicamente su uno dei due motivi da esso ravvisati nella decisione controversa, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo, senza aver ritenuto necessario pronunciarsi sul motivo principale del rigetto della domanda della ricorrente secondo il [OSCURATO:PERSONA], vertente sul fatto che non occorreva adottare alcun ulteriore provvedimento in esecuzione della sentenza di annullamento, che il Tribunale si è limitato a considerare inoperante. ( 28 ) Poiché l’oggetto delle presenti conclusioni è limitato al primo motivo d’impugnazione, tale analisi non pregiudica l’esame degli altri motivi d’impugnazione. ( 29 ) V. supra, paragrafo 96 delle presenti conclusioni. ( 30 ) Il Tribunale si è pronunciato in tal senso al punto 18 della sentenza impugnata. ( 31 ) V. in particolare, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA ( C-130/22 P , EU:C:2024:1018 , punto 39 ). ( 32 ) Ciò è confermato da una giurisprudenza consolidata del Tribunale [v. sentenza del 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21 , EU:T:2022:695 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata]. ( 33 ) A tal riguardo, la ricorrente sembra confondere, da un lato, l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di adottare, a seguito della sentenza di annullamento, una nuova decisione sulla domanda di rinnovo del suo contratto, e, dall’altro, la motivazione su cui si fonda la nuova decisione (la decisione controversa, confermata dalla decisione di rigetto del reclamo). In altri termini, la questione se i motivi enunciati da tali decisioni siano fondati è strettamente connessa alla fondatezza di tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale agenzia abbia adottato una decisione in esecuzione della sentenza di annullamento. ( 34 ) V. nota a piè di pagina 9 delle presenti conclusioni. ( 35 ) Tale messaggio di posta elettronica faceva seguito alla domanda della ricorrente indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l’esecuzione della sentenza di annullamento mediante il rinnovo del suo contratto, al quale quest’ultimo si opponeva. ( 36 ) Per scrupolo di precisione, rilevo che la ricorrente eccepisce altresì, a titolo preliminare, l’irricevibilità di tale domanda, dato che quest’ultima non è stata presentata con atto separato. Ritengo, tuttavia, che tale eccezione non possa essere accolta. Infatti, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, detta domanda doveva essere presentata con atto separato solo se tale agenzia avesse chiesto che la Corte statuisse sulla stessa domanda senza avviare la discussione nel merito, il che non si verificava nel caso di specie. ( 37 ) V., in particolare, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 129 e giurisprudenza ivi citata). V. anche, in dottrina, Lenaerts, K., e a., EU [OSCURATO:PERSONA] , 2° ediz., [OSCURATO:PERSONA], 2023, pag. 790. A tal riguardo, la Corte ha deciso di ritirare un documento dal fascicolo di causa nell’ipotesi, in particolare, di pareri giuridici emessi, per uso interno, dai servizi giuridici delle istituzioni (ordinanze del 23 ottobre 2002, Austria/Consiglio, C‑445/00 , EU:C:2002:607 , punto 12 , e del 14 maggio 2019, Ungheria/Parlamento, C‑650/18 , EU:C:2019:438 , punti da 8 a 19 ) o da un’amministrazione nazionale (ordinanza del 23 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑221/06 , EU:C:2007:185 , punti da 19 a 23 ). ( 38 ) V., per analogia, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 130 ). Si trattava, nel caso di specie, di documenti interni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU 2001, L 145, pag. 43 ), la cui produzione non è stata né autorizzata dall’istituzione interessata né ordinata dal giudice dell’Unione. ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 131 ). ( 40 ) V. sentenza del 18 maggio 1982, AM & S [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( 155/79 , EU:C:1982:157 , punti da 18 a 27 ). ( 41 ) V., a tal proposito, per quanto riguarda più in generale i fondamenti della tutela del segreto professionale degli avvocati, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. ( C‑305/05 , EU:C:2006:788 , punti da 36 a 46 e giurisprudenza ivi citata). V. anche, in dottrina, [OSCURATO:PERSONA], D., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA] of Lawyers in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. da 6 a 8. ( 42 ) Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:259 , punto 49 ) – confermate su tale punto dalla Corte nella sua sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 27 ) – dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che l’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU tutela la riservatezza di ogni corrispondenza tra i singoli e accorda una tutela rafforzata alle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti (v., in tal senso, Corte EDU, 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia, CE:ECHR:2012:1206JUD001232311, §§ 117 e 118). Al pari di detta disposizione, la cui tutela copre non solo l’attività di difesa, ma altresì la consulenza legale, l’articolo 7 della Carta garantisce necessariamente la segretezza di tale consulenza giuridica, e ciò tanto riguardo al suo contenuto quanto alla sua esistenza. Infatti, come rilevato dalla Corte EDU, i soggetti che consultano un avvocato possono ragionevolmente attendersi che le loro comunicazioni rimangano private e riservate [Corte EDU, 9 aprile 2019, Altay c. Turchia (n. 2), CE:ECHR:2019:0409JUD001123609, § 49]. Pertanto, a parte situazioni eccezionali, le persone in parola devono poter legittimamente confidare nel fatto che il loro avvocato non renderà noto a nessuno, senza il loro consenso, che esse lo consultano. ( 43 ) V., in particolare, in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], D., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA] of Lawyers in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. 17 e 18. ( 44 ) Inoltre, non vi è uniformità al riguardo negli ordinamenti giuridici nazionali. È vero che, in alcuni sistemi, tale corrispondenza è oggetto di una tutela quasi assoluta (v., a titolo di esempio, oltre all’articolo 6.1 del codice belga di deontologia dell’avvocato, citato dal [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 3.1 del [OSCURATO:PERSONA] della professione forense in Francia e l’articolo 48 del codice deontologico forense italiano), ma, anche in tali casi, l’obbligo che deriva da tale tutela resta a carico degli avvocati interessati. A livello europeo, ai sensi dell’articolo 5.3.1 del codice deontologico degli avvocati europei del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) (edizione 2019), consultabile in lingua francese al seguente indirizzo: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/FR_DEON_CoC.pdf., «[l]’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre État membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou “without prejudice” doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications [l’avvocato che intende inviare a un collega di un altro Stato membro una comunicazione che desidera rimanga riservata o “con riserva di tutti i diritti” (“without prejudice”) dovrà esprimere chiaramente tale volontà al momento dell’invio della prima di tali comunicazioni]». L’articolo 5.3.2 di tale codice precisa che «[s]i le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou “without prejudice”, il doit en informer l’expéditeur sans délai [Qualora il destinatario delle comunicazioni non sia in grado di garantirne la riservatezza o con riserva di tutti i diritti (“without prejudice”), dovrà informarne immediatamente il mittente]». Peraltro, il commento all’articolo 5.3 del memorandum esplicativo di tale documento dà atto di approcci diversi tra gli Stati membri. ( 45 ) A tal riguardo, rilevo che, sebbene la circostanza, evocata dalla ricorrente, secondo cui lo stesso rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto alla precedente rappresentante della ricorrente di divulgare il contenuto della sua comunicazione a quest’ultima non sia suffragata da alcun elemento di prova, il contenuto stesso di tale comunicazione imponeva, a mio avviso, che quest’ultima comunicasse al suo cliente la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad avviare discussioni. Tuttavia, non prenderò posizione sulla possibilità di riprodurre parola per parola l’integralità degli scambi tra i due colleghi interessati invece di riassumerli, una questione che resta comunque soggetta alle norme dell’ordine forense competente e non è rilevante nel caso di specie. ( 46 ) In particolare ai sensi della giurisprudenza citata al paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 47 ) A tal riguardo, in una situazione analoga, il Tribunale ha riconosciuto, sostanzialmente, la possibilità di far valere l’esistenza di un dialogo tra le parti riguardante un’eventuale composizione amichevole della controversia (sentenza del 18 ottobre 2023, BZ/BCE, T‑162/21 , EU:T:2023:647 , punto 133 ). ( 48 ) Infatti, nell’ambito di tale giurisprudenza, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la preservazione dell’obiettivo in questione, vale a dire una composizione amichevole della controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato prima della sentenza della Corte, giustificava il diniego di accesso a documenti redatti nell’ambito del procedimento in questione (V. sentenza del 12 settembre 2007, API/Commissione, T‑36/04 , EU:T:2007:258 , punto 121 e giurisprudenza ivi citata). ( 49 ) Tale conclusione, ovviamente, non pregiudica la questione del valore probatorio di tale documento, che sarà valutata dalla Corte conformemente al principio della libera valutazione delle prove menzionato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris