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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03575/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1652/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti -controricorrente– TRIBUTI: [OSCURATO:PERSONA] .

RAGIONIERE - [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza n. 2165/10/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 19.10.2015, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società in epigrafe impugnava la cartella di pagamento n.0142013 0013793474,notificata in data 15/05/2013, con cui l’Agenzia delle Entrate, per l'anno di imposta 2008, aveva iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n.600/73, l'importo di €.87.389,03, maggiorato dei compensi di riscossione, per carente e/o omesso versamento IRES, derivante dal disconosciuto scomputo di ritenute d’acconto, per “mancata o tardiva risposta alla richiesta di documentazione relativa a: ritenute rigo RN15”, come da precedente comunicazione di irregolarità.

2. La C.T.P. di Bari, adita dalla società contribuente – che sosteneva trattarsi di ritenute regolarmente effettuate dalla società portoghese [OSCURATO:PERSONA] LDA, acquirente in esclusiva dei marchi “Panfocaccia” e “Primoforno”, di cui alle fatture 4/08, 5/08 e 44/08 esibite in giudizio, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

3. La C.T.R. respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservando che la dedotta violazione dell’art. 165 del TUIR in materia di crediti di imposta contrastava con quanto previsto dalla legge, perché i relativi adempimenti effettuati dalla società contribuente mediante la compilazione del modello S.C.

Società di capitali 2009 per il periodo d'imposta 2008 non erano stati mai sottoposti ad accertamento della competente Agenzia delle Entrate e l'atto numero 08332169988, allegato dall'Ufficio in primo grado, emesso il 18 Aprile 2012 dall'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, di rettifica dei dati della stessa dichiarazione da cui è scaturito l'esito del controllo formale, si riferiva espressamente alla mancata o tardiva risposta alla richiesta di documentazione relativa a “ritenute rigo RN15”, senza che l'Ufficio avesse mai manifestato alcun riferimento alla disciplina racchiusa nel suindicato articolo 165 del T.U.I.R..

Quindi l'eccezione sollevata dall'appellante era a dire della C.T.R. del tutto estranea al rapporto contenzioso, così come era stato incardinato con il ricorso introduttivo della controversia, perché nel giudizio di primo grado non vi era stata disputa sul punto e quindi di conseguenza la sentenza gravata doverosamente non si era pronunciata.

Avendo la contribuente adeguatamente documentato la circostanza del diritto al credito d'imposta maturato, pari ad euro 55.765,00 e non avendola mai l'Ufficio contestata, scaturiva di conseguenza l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione, perché non era stata commessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari alcuna violazione e falsa applicazione dell'articolo 165 del T.U.I.R..

4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi.

5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

7. La parte controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo – rubricato « violazione dell’art. 57, comma 2, n. 4, decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. aveva erroneamente considerato nuovo il motivo di appello attinente alla violazione dell’art. 165 del TU.I.R., dal momento che la società, in merito alle ritenute di cui al rigo RN15 non aveva prodotto alcuna documentazione a seguito della comunicazione di irregolarità e solo in giudizio aveva chiarito che le ritenute erano state effettuate dalla società portoghese [OSCURATO:PERSONA] company LDA.

L’Ufficio, nelle controdeduzioni di primo grado, aveva sin da subito dedotto che le imposte estere pagate a titolo definitivo su tale reddito estero, eccedente la quota di imposta italiana, dovevano essere dichiarate come credito di imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera a titolo definitivo e non già come ritenute e che solo in sede di ricorso la contribuente aveva precisato che le ritenute disconosciute derivavano da redditi prodotti all’estero e tassati in Portogallo, di tal che, solo dopo tale chiarimento, fornito per la prima volta in giudizio, l’Ufficio aveva potuto collocare la fattispecie nell’art. 165 T.U.I.R..

Non vi sarebbepertanto alcuna questione estranea al rapporto contenzioso, ma il normale esercizio del diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.» l’Agenzia addebita alla C.T.R. di non aver motivato sulla questione, già dedotta in primo grado e reiterata in appello, secondo cui, in ogni caso, la deduzione non poteva spettare, in quanto il reddito di euro 15.606,00, indicato al rigo RN1, colonna 2, della dichiarazione, era stato completamente azzerato dalle perdite di pari importo indicate al rigo RN4, colonne 1 e 2, per cui non vi era alcuna imposta dovuta da cui detrarre il credito di imposta pagato all’estero, che non poteva essere riportato nell’anno successivo (righe 26-31 delle controdeduzioni in primo grado e pag. 4, righe da 20 a 24 dell’atto di appello).

3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

3.1. La cartella di pagamento, preceduta dalla comunicazione di irregolarità menzionata dalla stessa C.T.R., cui la società non dava seguito, riguardava, per come pacifico, la deduzione delle ritenute di cui al rigo RN15 della dichiarazione presenta dalla medesima società.

Avendo quest’ultima prodotto per la prima volta in giudizio documentazione attestante che l’imposta era stata assolta dalla società portoghese acquirente i marchi Panfocaccia e Prontoforno, le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate in primo grado ed in grado di appello, sia in merito alla errata qualificazione delle ritenute- che in tesi dovevano invece essere dichiarate come credito di imposta - , sia in merito alla non spettanza del credito di imposta per non esservi alcuna imposta da cui detrarre il credito, essendo il reddito dichiarato azzerato da perdite dichiarate di pari importo, costituiscono all’evidenza mere difese.

3.2. Ed invero, mediante le controdeduzioni la parte resistente nel giudizio tributario deve assumere posizione e difendersi rispetto ai vizi eccepiti dalla parte ricorrente ed alle prove delle quali intende avvalersi, nonché formulare le proprie eccezioni processuali e di merito.

L’atto impugnato non risulta pertanto essere stato integrato, né dedotta in grado di appello una modifica della causa petendi, rientrando la questione della violazione dell’art. 165 T.U.I.R. nel thema decidendumper come introdotto dal ricorso di primo grado che, diversamente da quanto sostiene la parte controricorrente, non era certamente limitato alla verifica della mera sussistenza o meno di una qualsiasi documentazione giustificativa alle ritenute indicate al rigo RN15, quanto piuttosto alla legittimità sostanziale di tali ritenute.

4. Il terzo motivo, con il quale si denunzia «violazione dell’art. 165 del T.U.I.R., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , sia nella parte in cui la C.T.R., in adesione a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, aveva ritenuto che i pagamenti effettuati per la cessione del marchi erano stati effettuati al netto della ritenute d’acconto, sia là dove respingeva il secondo motivo di appello, affermando che la contribuente aveva adeguatamente provato il credito di imposta maturato, che non era mai stato contestato dall’Ufficio, è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

5. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza viene cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1652/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti -controricorrente– TRIBUTI: [OSCURATO:PERSONA] . RAGIONIERE - [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza n. 2165/10/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 19.10.2015, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società in epigrafe impugnava la cartella di pagamento n.0142013 0013793474,notificata in data 15/05/2013, con cui l’Agenzia delle Entrate, per l'anno di imposta 2008, aveva iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n.600/73, l'importo di €.87.389,03, maggiorato dei compensi di riscossione, per carente e/o omesso versamento IRES, derivante dal disconosciuto scomputo di ritenute d’acconto, per “mancata o tardiva risposta alla richiesta di documentazione relativa a: ritenute rigo RN15”, come da precedente comunicazione di irregolarità. 2. La C.T.P. di Bari, adita dalla società contribuente – che sosteneva trattarsi di ritenute regolarmente effettuate dalla società portoghese [OSCURATO:PERSONA] LDA, acquirente in esclusiva dei marchi “Panfocaccia” e “Primoforno”, di cui alle fatture 4/08, 5/08 e 44/08 esibite in giudizio, accoglieva il ricorso e compensava le spese. 3. La C.T.R. respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservando che la dedotta violazione dell’art. 165 del TUIR in materia di crediti di imposta contrastava con quanto previsto dalla legge, perché i relativi adempimenti effettuati dalla società contribuente mediante la compilazione del modello S.C. Società di capitali 2009 per il periodo d'imposta 2008 non erano stati mai sottoposti ad accertamento della competente Agenzia delle Entrate e l'atto numero 08332169988, allegato dall'Ufficio in primo grado, emesso il 18 Aprile 2012 dall'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, di rettifica dei dati della stessa dichiarazione da cui è scaturito l'esito del controllo formale, si riferiva espressamente alla mancata o tardiva risposta alla richiesta di documentazione relativa a “ritenute rigo RN15”, senza che l'Ufficio avesse mai manifestato alcun riferimento alla disciplina racchiusa nel suindicato articolo 165 del T.U.I.R.. Quindi l'eccezione sollevata dall'appellante era a dire della C.T.R. del tutto estranea al rapporto contenzioso, così come era stato incardinato con il ricorso introduttivo della controversia, perché nel giudizio di primo grado non vi era stata disputa sul punto e quindi di conseguenza la sentenza gravata doverosamente non si era pronunciata. Avendo la contribuente adeguatamente documentato la circostanza del diritto al credito d'imposta maturato, pari ad euro 55.765,00 e non avendola mai l'Ufficio contestata, scaturiva di conseguenza l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione, perché non era stata commessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari alcuna violazione e falsa applicazione dell'articolo 165 del T.U.I.R.. 4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi. 5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. La parte controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo – rubricato « violazione dell’art. 57, comma 2, n. 4, decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. aveva erroneamente considerato nuovo il motivo di appello attinente alla violazione dell’art. 165 del TU.I.R., dal momento che la società, in merito alle ritenute di cui al rigo RN15 non aveva prodotto alcuna documentazione a seguito della comunicazione di irregolarità e solo in giudizio aveva chiarito che le ritenute erano state effettuate dalla società portoghese [OSCURATO:PERSONA] company LDA. L’Ufficio, nelle controdeduzioni di primo grado, aveva sin da subito dedotto che le imposte estere pagate a titolo definitivo su tale reddito estero, eccedente la quota di imposta italiana, dovevano essere dichiarate come credito di imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera a titolo definitivo e non già come ritenute e che solo in sede di ricorso la contribuente aveva precisato che le ritenute disconosciute derivavano da redditi prodotti all’estero e tassati in Portogallo, di tal che, solo dopo tale chiarimento, fornito per la prima volta in giudizio, l’Ufficio aveva potuto collocare la fattispecie nell’art. 165 T.U.I.R.. Non vi sarebbepertanto alcuna questione estranea al rapporto contenzioso, ma il normale esercizio del diritto di difesa. 2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.» l’Agenzia addebita alla C.T.R. di non aver motivato sulla questione, già dedotta in primo grado e reiterata in appello, secondo cui, in ogni caso, la deduzione non poteva spettare, in quanto il reddito di euro 15.606,00, indicato al rigo RN1, colonna 2, della dichiarazione, era stato completamente azzerato dalle perdite di pari importo indicate al rigo RN4, colonne 1 e 2, per cui non vi era alcuna imposta dovuta da cui detrarre il credito di imposta pagato all’estero, che non poteva essere riportato nell’anno successivo (righe 26-31 delle controdeduzioni in primo grado e pag. 4, righe da 20 a 24 dell’atto di appello). 3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 3.1. La cartella di pagamento, preceduta dalla comunicazione di irregolarità menzionata dalla stessa C.T.R., cui la società non dava seguito, riguardava, per come pacifico, la deduzione delle ritenute di cui al rigo RN15 della dichiarazione presenta dalla medesima società. Avendo quest’ultima prodotto per la prima volta in giudizio documentazione attestante che l’imposta era stata assolta dalla società portoghese acquirente i marchi Panfocaccia e Prontoforno, le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate in primo grado ed in grado di appello, sia in merito alla errata qualificazione delle ritenute- che in tesi dovevano invece essere dichiarate come credito di imposta - , sia in merito alla non spettanza del credito di imposta per non esservi alcuna imposta da cui detrarre il credito, essendo il reddito dichiarato azzerato da perdite dichiarate di pari importo, costituiscono all’evidenza mere difese. 3.2. Ed invero, mediante le controdeduzioni la parte resistente nel giudizio tributario deve assumere posizione e difendersi rispetto ai vizi eccepiti dalla parte ricorrente ed alle prove delle quali intende avvalersi, nonché formulare le proprie eccezioni processuali e di merito. L’atto impugnato non risulta pertanto essere stato integrato, né dedotta in grado di appello una modifica della causa petendi, rientrando la questione della violazione dell’art. 165 T.U.I.R. nel thema decidendumper come introdotto dal ricorso di primo grado che, diversamente da quanto sostiene la parte controricorrente, non era certamente limitato alla verifica della mera sussistenza o meno di una qualsiasi documentazione giustificativa alle ritenute indicate al rigo RN15, quanto piuttosto alla legittimità sostanziale di tali ritenute. 4. Il terzo motivo, con il quale si denunzia «violazione dell’art. 165 del T.U.I.R., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , sia nella parte in cui la C.T.R., in adesione a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, aveva ritenuto che i pagamenti effettuati per la cessione del marchi erano stati effettuati al netto della ritenute d’acconto, sia là dove respingeva il secondo motivo di appello, affermando che la contribuente aveva adeguatamente provato il credito di imposta maturato, che non era mai stato contestato dall’Ufficio, è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi. 5. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza viene cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composi
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