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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 29695/2024

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24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12922/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzodi posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliatoper legge -controricorrente- -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della ditta individuale R.N.M.

Costruzioni , rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4680/2018 depositata il 18/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria dell’appartamento sito in Napoli, via Posillipo n. 203, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di quella città i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , proprietari dell’appartamento sovrastante, per conseguirne condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di infiltrazioni di acqua che avevano invaso l’immobile di sua proprietà, condotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della domanda parte attorea deduceva che: a) le infiltrazioni erano state causate dall’occlusione della tubazione di scarico della pluviale che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi convenuti, passava nel muro perimetrale della cucina, per poi immettersi nella fognatura esterna dell’edificio; b) a seguito della demolizione parziale della paretina di separazione della cucina dall’intercapedine, che isolava il muro sovrastante il contenimento in tufo, era stato accertato che l’occlusione era stata determinata dalla presenza di fogliame e materiale di risulta provenienti dall’immobile sovrastante, che era stato oggetto di radicali lavori di ristrutturazione.

I convenuti declinavano ogni responsabilitàin merito all’evento denunciato, ascrivendola alla stessa attrice, che aveva fatto realizzare uno scarico non a regola d’arte, ovvero pure, quanto all’occlusione della tubazione, all ’appaltatrice dei lavori del loro immobile, R.N.M. costruzioni.

Questa, chiamata in causa , declinava a sua volta ogni sua responsabilità, sostenendo di avere avuto in appalto soltanto ilavori di ristrutturazione interna, mentrele opere di ristrutturazione del terrazzo a livello erano state eseguite e ultimate da altra ditta.

In ogni caso chiamava in causa, a sua volta, la sua assicuratrice UGF Assicurazioni.

Istruita la causa, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8285/2012 rigettava la domanda attrice, condannando la Padovani al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la Padovani proponeva appello.

Si costituivano i coniugi Ferrante-Maffettone, che proponevano appello incidentale.

All’udienza del 14 febbraio 2017 il giudizio veniva dichiarato interrotto, in quanto il Difensore dichiarava il decesso di [OSCURATO:PERSONA], appellato ed appellante incidentale. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma pure di [OSCURATO:PERSONA], presuppostala erede d i [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2011.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell’art. 346 c.p.c.) depositata per i coniugi Ferrante-Maffettone.Con distinto atto depositato si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], per eccepire in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

All’udienza 23.01.18, di precisazione delle conclusioni, il Difensore: a) per i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Stefano: si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per [OSCURATO:PERSONA]: chiedeva disporsi l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subordine, dichiararsi inammissibile e comunque infondato l’appello ; con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018,omessa ogni indicazione sulla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (i cui nominativi non venivano neppure indicati in epigrafe e in dispositivo) e sulle argomentazioni da questi ultimi dedotte negli scritti conclusionali: a) in parziale accoglimento dell’appello della Padovani, condannava i coniugi Ferrante-Maffettone, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta R.N.M.Costruzione, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della Padovani della somma di euro 46.840, oltre rivalutazione ed interessi, nonché dell’ulteriore somma di euro 10.315, quale somma versata in esecuzione della sentenza impugnata; b) condannava la UnipolSai a tenere indenne la R.N.M.

Costruzioni dall’importo per cui quest’ultima era stata condannata, senza altre specificazioni; c) rigettava gli appelli incidentali degli appellati; d) condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con un unico atto, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale adesivo autonomo, con il quale ha aderito al ricorso principale ed ha a sua volta impugnato la sentenza della corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale RNM Costruzioni, nonché della [OSCURATO:SOCIETA], articolando due motivi.

La compagnia UnipolSai,con controricorso, ha resistito al terzo ed al quarto motivo del ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale, articolando sei motivi.

Al ricorso principale e ad entrambi i ricorsi incidentali hanno resistito con distinti controricorsila Padovani e il Calabrese ( il quale ha aderito al quarto motivo di ricorso della compagnia assicuratrice).

Per l’adunanza camerale del 9 aprile 2024 (alla quale la causa era stata rinviata di ufficio dalla precedente adunanza del 10 gennaio 2024 per impedimento del sottoscritto relatore) il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte della ricorrente incidentale Maffettone e della resistente [OSCURATO:PERSONA].

Ad esito della camera di consiglio la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare l’avviso della rifissanda adunanza personalmente ai ricorrenti principali.

Per l’odierna adunanza il nuovo Difensore dei suddetti ricorrenti principali ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, preliminarmente, dato atto che, per l’intervenuta spontanea costituzione a mezzo di nuovo difensore dei ricorrenti principali, utilmente si è omessa la rinnovazione a loro stessi di persona della notificazione di un avviso di fissazione dell’adunanza, dovendo intendersi quell’ordine, per quanto ancora rileva, come anche formalmente revocato.

2. La corte territoriale partenopea nella impugnata sentenza: a) ha ritenuto incontroversa la causa delle lamentate infiltrazioni (“occlusione del pozzetto di scarico allocato nella cucina della Padovani, che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] passava nel muro perimetrale della cucina per immettersi nella fognatura esterna dell’edificio”); b) ha ritenuto per dette infiltrazioni la responsabilità concorrente sia dei coniugi convenuti committenti (applicando il principio per cui, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile, nonviene meno per il committente la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed avuto riguardo alla circostanza che i convenuti avevano mantenuto la disponibilità della terrazza anche quando la stessa era stata utilizzata dalla ditta per il deposito dei materiali di risulta ed avuto riguardo alla circostanza che all’interno del pluviale era stato rinvenuto fogliame, che era stato ricondotto alle piante che i coniugi convenuti avevano in terrazzo) che della ditta appaltatrice terza chiamata in causa (in considerazione del fatto che all’interno del pluviale era stato rinvenuto materiale cementizio molle); c) ha ritenuto la compagnia Unipolsai, terza chiamata in causa, obbligata a tener indenne la R.N.M.

Costruzioni dalla condanna al risarcimento dei danni, in quanto questi ultimi, benché successivi allo svolgimento dei lavori, trovavano comunque la loro causa in detti lavori ed era da escludersi, alla luce di una corretta interpretazione della polizza assicurativa, che la stessa coprisse soltanto i danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori.

3. I fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA] articolano in ricorso quattro motivi.3.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione degli articoli 24, 2° comma, Cost. e 101 e 132 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale: a) ha omesso di considerare la loro posizione, anche tra le parti del giudizio nell’epigrafe e nel dispositivo del provvedimento; b) nella motivazione ha ignorato il verificarsi dell’evento interruttivo e la successiva costituzione in giudizio dei soggetti nei confronti dei quali la Padovani aveva riassunto la causa e conseguentemente ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alle domande ed eccezioni da loro proposte.

Sottolineano che dagli atti del processo emerge con evidenza l’interruzione del giudizio di appello per il verificarsi della morte di [OSCURATO:PERSONA], la riassunzione ad iniziativa della Padovani e la sua costituzione.

Richiamato il precedente di Cass. n. 22055/2018, aggiungono che l’omissione ha determinato tale effettivo pregiudizio: invero, per quanto attiene i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e StefanoFerrante, quel vizio ha condotto la corte territoriale a ritenere ammissibile e fondato il gravame, determinando la loro soccombenza sia con riguardo all’an debeaturche al quantum; mentre, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], il vizio del provvedimento ha condotto la corte territoriale a non disporre l’estromissione della stessa dal giudizio (nonostante l’ammissione dell’appellante) e, conseguentemente, a non provvedere in ordine alle spese processuali dalla stessa ingiustamente sostenute.

Si dolgono, dunque, che la corte territoriale non abbia dato applicazione al principio di diritto (affermato da Cass. n. 22055/2018), in base al quale l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza comporta nullità della stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c. e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.

Osservano che la denunciata e incontroversa omissione, compiuta dal giudice a quo,delle attività e degli scritti defensionali dei fratelli Ferrante e della Mattera in appello ha inevitabilmente infranto i principi regolatori del giusto processo (in considerazione della lesione del principio del contraddittorio e dell’alterazione della parità fra le parti ex art. 111, comma 2, Cost.) ed ha, in concreto, determinato un grave pregiudizio alle parti ricorrenti.

3.2. Con il secondo motivo la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto, quantunque essa, con la comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, avesse espressamente chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e quantunque perfino la controparte avesse riconosciuto di averla ingiustamente coinvolta nel giudizio - la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi decisione al riguardo, determinando il paradossale risultato per cui la parte, che avrebbe dovuto essere riconosciuta estranea al rapporto sostanziale, finisce con il subire il pregiudizio di sopportare i costi del processo, perché erroneamente ed illegittimamente coinvolta nel giudizio.

3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: nullità della sentenza per violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità dei coniugi Ferrante-Maffettone ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza che parte attorea avesse in primo grado invocato l’applicazione di tale norma o allegato una qualche responsabilità oggettiva dei suddetti coniugi.

Sostengono che la responsabilità prevista dall’art. 2043 c.c. e quella prevista dall’art. 2051 c.c. si fondano su presupposti di fatto diversi: la prima esige l’accertamento d’una condotta colposa e la derivazione causale da essa del danno; la seconda, l’accertamento della qualità di “custode” in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita.

Con la conseguenza che non è possibile per il danneggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilità ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno è stato arrecato dalla cosa e che il danneggiante rivesta la qualità di “custode” ai sensi e per i fini di cui all’art. 2051 c.c.

3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione - falsa applicazione degli artt. 1655, 2043 e 2051 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e nullità del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito, riformando la sentenza di primo grado e non tenendo conto di principi di diritto affermati da questa Corte, non ha considerato che la corresponsabilità del committente si configura solo nel caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c. cioè nell’ipotesi di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato semplice esecutore degli ordini del committente agendo quale nudus ministerdello stesso.

Sottolineano che nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, i danni sono derivanti esclusivamente dall’attività dell’appaltatore (e non già dalla cosa oggetto di appalto).

Aggiungono che la corte territoriale ha ritenuto pacifico (che il bene oggetto dei lavori non era passato nella esclusiva disponibilità dell’impresa, cioè) un fatto che: a) era stato prontamente contestato dagli originari convenuti; b) era stato oggetto di attenta istruttoria in primo grado; c) era stato smentito dalle dichiarazioni rese con l’interrogatorio formale dal titolare della ditta RNM, nonché dalle produzioni fotografiche; d) era stato escluso dal Tribunale; e) era stato ribadito con la costituzione in appello dei coniugi Maffettone-Ferrante.Sottolineano che la corte territoriale, senza alcuna istruttoria e tanto meno senza alcuna argomentazione, è giunta a ritenere che: a) il danno era derivato dalla cosa oggetto dell’appalto e non dall’attività dell’appaltante; b) il terrazzo a livello, pertinenza dell’immobile, non era stato consegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori.

4. [OSCURATO:PERSONA],nel ricorso incidentale adesivo autonomo (premesso che, a suo avviso, è ravvisabile un contrasto tra Cass. n. 474 e n. 2990/2019 e Cass. n. 31251/2018 e n. 18184/2010 in punto di data di decorrenza dei termini di impugnazione, previsti dall’art. 325 c.p.c.),articola due motivi.

4.1. Il primo motivo si articola in due censure.

A) Con la prima censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2228, 2230, 2231, 2730, 2733 c.c. nonché dell’art.116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie fosse pacifico che la terrazza dei convenuti è rimasta nella loro disponibilità, per cui, anche con l’utilizzo improprio della stessa quale deposito dei materiali di risulta da parte della ditta appaltatrice, non è venuto meno la responsabilità dei committenti ex art. 2051 c.c. ; nonché quella in cui ha affermato che la responsabilità concorrente sia dei committenti che della ditta appaltatrice , sul presupposto che all’interno della pluviale è stato rinvenutosia materiale cementizio molle sia fogliame , per cui non era necessario procedere ad un rinnovo della indagine tecnica (come pur era stato richiesto dagli appellati), in quanto il rinvenimento del fogliame derivava dalle piante che i coniugi convenuti tenevano sul terrazzo, evidentemente coltivato senza le adeguate cautele per i terzi .

Si duole che la corte territoriale tanto ha affermato senza previamente accertare, come pur era tenuta a fare, se nella fattispecie era stato effettivamente e concretamente trasferito un potere di fatto sull’immobile, oggetto del contratto di appalto.

Osserva che tale circostanza era controversa (tanto è vero che i convenuti/committenti in sede di memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avevano anche su di essa deferito interrogatorio formale al Calabrese, quale legale rappresentante della impresa appaltatrice) ed era stata confermata in sede di interrogatorio formale, con la conseguenza che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provato che, per effetto dell’appalto, era stato trasferito dai committenti all’appaltatore il pieno ed esclusivo potere di fatto sull’immobile nel quale dovevano essere eseguite le opere, oggetto dello stesso appalto.

Sottolinea che, essendo stata assunta la custodia dell’appartamento e della terrazza dall’appaltatore, questi avrebbe dovuto essere ritenuto l’unico responsabile dei danni prodottisi nell’appartamento sottostante.

B) Con la seconda censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la corte territoriale ha omesso l’esame dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della RNM Costruzioni.

4.2. Anche il secondo motivo si articola in due censure.

A) Con la prima censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112 e 346 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha ritenuto che l’accoglimento delle domande dell’appellante comportava di diritto il rigetto degli appelli incidentali individuati come rivolti esclusivamente ad una declaratoria di una loro non responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa .

B) Con la seconda censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame circa un punto decisivo del giudizio nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare le conclusioni (che riporta) rassegnate nella comparsa di costituzione di primo grado, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di FerranteAndrea, nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico: in sostanza, dolendosi della mancata disamina della domanda di manleva contro l’appaltatore e delle riconvenzionali contro la stessa danneggiata, che sarebbero state oggetto di riproposizione e di appello incidentale, erroneamente reputando questo limitato alla sola questione della responsabilità per i danni oggetto della domanda principale originaria.

5. La compagnia assicuratrice in sede di ricorso incidentale articola sei motivi.

5.1. Con il primo motivo la compagnia denuncia violazione dell’art. 112 del c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento) nella parte in cui la corte territoriale, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla R.N.M.

Costruzioni dell’Ing.

Calabrese, l’ha condannata a tenere indenne l’assicurata dell’intero importo per cui quest’ultima è stata condannata (e, quindi , oltre i limiti del massimale di polizza pattuito ) , senza pronunciarsi sull’eccezione relativa ( da essa tempestivamente sollevata e da essa sempre riproposta),nonostante che il chiamante in garanzia abbia sempre richiesto la sola applicazione della polizza assicurativa, senza mai aver formulato, in maniera espressa, una domanda oltre il massimale per ipotetica mala gestio (ossia una domanda di risarcimento da ritardato adempimento).

5.2. Con il secondo motivo la compagnia denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917 del c.c. (in relazione all’art.360 del c.p.c. n. 3) nella parte in cui la corte territoriale, in forza della polizza responsabilità civile azionata, ha accolto la domanda di garanzia, proposta dalla R.N.M.

Costruzioni dell’ Ing.

Calabrese nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, ha condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata dell’intero importo per cui è stata condannata, senza tener conto e quindi, di fatto, oltre i limiti del massimale pattuito.

In sintesi, secondo la compagnia, la corte di merito, così operando, sarebbe incorsa nel vizio denunciato ed avrebbe violato i principi che disciplinano i limiti della prestazione dovuta dall’assicuratore per la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.

5.3. Con il terzo motivo la compagnia ricorrente in via incidentale denuncia violazione dell’art 132 comma 2 n. 4 del c.p.c. e dell’art 118 delle disp. di att. al cpc (in relazione all’art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento) nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato senza motivare la sua eccezione inerente il massimale, sempre che si ritenga che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato detta eccezione.

In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, la totale e assoluta carenza di motivazione sul punto costituisce violazione delle invocate norme e motivo di nullità.

5.4. Con il quarto motivo la compagnia denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 del c.c. (in relazione all’art 360 n. 3 del c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado (che aveva condannato la Padovani al rimborso delle spese legali in favore soltanto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per effetto ed in conseguenza della riforma della indicata sentenza, ha condannato alla relativa restituzione non solo i soggetti in favore dei quali le spese di lite erano state liquidate ma gli “appellati in solido”.

In sintesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato l’art. 2033 del c.c. ed il principio secondo cui, rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta.

5.5. Con il quinto motivo la compagnia denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917, 1362, 1364 del c.c.(in relazione all’art. 360 del c.p.c. n. 3) nella parte in cui la corte territoriale, in forza della polizza responsabilità civile azionata, ha accolto la domanda di garanzia, proposta dalla R.N.M.

Costruzioni dell’Ing.

Calabrese nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, ha condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata non solo delle somme corrispondenti a quanto l’assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche di somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (per spese di primo grado versate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata) avente un fondamento ed un titolo completamente differente, del tutto estraneo alla garanzia assicurativa prestata ed alla stessa responsabilità civile.

In sintesi, secondola compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato le norme invocate e dei principi che disciplinano i limiti ed il contenuto della prestazione dovuta dall’assicuratore per la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.

5.6. Con il sesto motivo la compagnia denuncia violazione dell’art 156 II comma del c.p.c.; contrasto tra dispositivo e motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento) nella parte in cui la corte territoriale -avendo in sede di dispositivo condannato essa compagnia, in forza di polizza responsabilità civile, a tenere indenne la ditta assicurata R.N.M.

Costruzioni dell’intero importo per la quale è stata condannata (e, quindi, non solo delle somme corrispondenti a quanto l’assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione) – ha affermato in motivazione una espressa limitazione del suo obbligo indennitario alla sola voce rappresentata dai danni liquidati in favore della Padovani, con esclusione pertanto delle somme liquidate a titolo restitutorio.

In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, qualora si ravvisasse nella motivazione della sentenza impugnata la suddetta espressa limitazione dell’obbligo indennitario, si verserebbe in un caso di insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.

6. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono fondati nei limiti e nei termini di seguito indicati.

6.1. Fondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso principale.

Dagli atti del processo (in particolare, dai verbali di causa e dai fascicoli di parte, nonché dagli scritti conclusionali) risulta: a) l’interruzione del giudizio di appello per il verificarsi della morte di [OSCURATO:PERSONA]; b) la riassunzione del processo ad iniziativa della Padovani; c) la costituzione degli odierni ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]), che hanno sollevato eccezioni, proposto domande, svoltodifese, dedotto argomentazioni in fatto e in diritto, formulato conclusioni specificamente riferibili a ciascuno.

Ciò non di meno, la corte territoriale nella impugnata sentenza: a) ha omesso di considerare la posizione degli odierni ricorrenti, anche tra le parti del giudizio nell’epigrafe e nel dispositivo del provvedimento; b) nella motivazione ha ignorato il verificarsi dell’evento interruttivo e la successiva costituzione in giudizio dei soggetti nei confronti dei quali la Padovani aveva riassunto la causa e, così: c) ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine: c1) alle eccezioni spiegate dai fratelli Ferrante (inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., novità della domanda ex art. 345, comma 1, c.p.c.); c2) alle argomentazioni dedotte dagli stessi negli atti difensivi conclusivi (circa sia l’infondatezza del gravame, sia la determinazione del quantum richiesto); c3) all’eccepito difetto di legittimazione passiva della Mattera, coinvolta quale parte nel processo di appello, ma non erede di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, quanto alla posizione della sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in sede di comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, aveva espressamente chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, nonché la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali.

Nonostante l’espresso riconoscimento della fondatezza della suddetta eccezione ad opera del Difensore della Padovani, la sentenza impugnata ha omesso ogni decisione al riguardo.

6.2. Parimenti fondate sono entrambe le censure in cui si articola il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Maffettone.

Invero: a) quest’ultima nel giudizio di primo grado ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 primo comma c.c. del diritto al risarcimento del danno, azionato dalla Padovani, ed ha articolato domande riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna dell’attrice, previo accertamento della sua responsabilità per gli abusi perpetrati a danno dell’impianto di scarico delle acque pluviali a servizio esclusivo del terrazzo di sua proprietà, al ripristino dello stato originario di detto impianto, con la eliminazione delle abusive immissioni, nonché al risarcimento dei danni tutti, in misura da liquidarsi con separato giudizio); b) detta eccezione e dette domande: sono state dalla stessa ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, sono state riproposte nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di FerranteAndrea, nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico.

Pur tuttavia, dette eccezioni e dette domande sono state trascurate dalla corte territoriale.

6.3. Fondati,per quanto di ragione, sono i primi tre motivi del ricorso incidentale proposto dalla compagnia, che vanno esaminati congiuntamente per evidente intima connessione, concernendo la denunciata condanna oltre il massimale.

La compagnia, nel costituirsi in primo grado, non ha contestato l’esistenza della polizza, ma, nel contestare la copertura assicurativa, ha rilevato la sussistenza (nelle fattispecie relative a danni a cose) di un massimale pari a 100 milioni delle vecchie lire; ha successivamente depositato la polizza, attestante detto massimale; ha riproposto l’eccezione di massimale sia in sede di comparsa di risposta in appello che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] , nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico.

Pur tuttavia, neppure detta eccezione è stata esaminata dalla corte territoriale (che ha esaminato solo la questione della copertura assicurativa per l’essersi verificati i danni non durante l’esecuzione dei lavori), che ha condannato la compagnia a tenere indenne la R.N.M. per un importo superiore al massimale pattuito, pur non essendo stata proposta nei suoi confronti qualsivoglia domanda di mala gestio(cioè, di risarcimento per ritardato adempimento).

Invero la R.N.M.

Costruzioni ha chiesto l’applicazione della polizza assicurativa azionata e di essere tenuta indenne in base ad essa, nonché il pagamento delle spese di resistenza per non aver la compagnia voluto costituirsi direttamente per suo conto in giudizio, ma non ha mai dedotto un colpevole ritardodella compagnia nella liquidazione.

Invero, nella motivazione manca assolutamente ogni riferimento alla problematica del massimale; manca ogni esposizione della questione sollevata e dei principi ritenuti applicabili; manca qualsivoglia elemento di diritto o di fatto che possa rappresentare una qualche giustificazione o motivazione di rigetto implicito.

Occorre qui ribadire che il massimale è al contempo: a) un elemento essenziale della polizza, essendo l’assicuratore tenuto ad indennizzare l’assicurato esclusivamente nei modi e nei limiti del contratto di assicurazione; b) un elemento costitutivo del diritto dell’assicurato di essere garantito in base al contratto e nei limiti dello stesso; c) un limite oggettivo dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore.

Con la conseguenza che il giudice di merito, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, può accoglierla soltanto nei limiti del massimale (salvo il caso che sia stata proposta domanda per mala gestio).

6.4. Fondati per quanto di ragione sono anche gli ultimi tre motivi del ricorso incidentale proposto dalla Compagnia, subordinati all’accoglimento dei primi tre e nella misura in cui non possano considerarsi pertanto assorbiti, che vanno esaminati congiuntamente per evidente intima connessione, essendo relativi alla denunciata estensione della condanna restitutoria anche all’assicurato (in quanto soggetto non beneficiario della condanna alle spese nel giudizio di primo grado: motivo quarto) ed alla compagnia assicuratrice (in quanto somme comunque non rientranti in garanzia: motivo quinto e sesto).

In punto di fatto risulta che: a) il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda proposta dalla Padovani, aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti Ferrante – Maffettone, mentre aveva compensato le spese tra le altre parti; b) la Padovani, conl’atto di citazione in appello, aveva chiesto anche la condanna alla restituzione delle somme versate ai convenuti a titolo di spese legali liquidate dal primo giudice; c) la corte territoriale, nella sentenza impugnata - dopo aver in motivazione (p. 5) accolto la domanda risarcitoria dell’appellante condannando gli appellati in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 46.840,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo ; e dopo aver ritenuto che anche gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento dell’ulteriore somma di euro 10.315,00 in favore dell’appellante pari alla somma da quest’ultimo versata in esecuzione della sentenza impugnata siccome riformata nel presente grado di giudizio in favore dell’appellata - in sede di dispositivo, ha statuito: - dapprima: … accoglie parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto condanna [OSCURATO:PERSONA] eMaffettone Concetta nonché [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare della ditta R.N.M.

Costruzioni al pagamento, in solido, della somma di euro 46.840,00, oltrerivalutazione ed interessi dalla domanda, in favore di parte appellante nonché l’ulteriore somma di euro 10.315,00 quale somma versata dall’appellante in esecuzione della sentenza impugnata ; - e, poi, condanna la Unipol a tenere indenne la RNM Costruzioni dall’importo per cui quest’ultima è stata condannata .

Orbene, la corte territoriale, nel condannare gli appellati in solido alla restituzione delle somme versatedall’appellante, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, hacondannato alla restituzione anche un soggetto (il Calabrese, quale titolare della RNM Costruzioni) che quelle somme non aveva incamerato, in quanto la sentenza del giudice di primo grado aveva condannato la Padovani a corrispondere le speselegali esclusivamente nei confronti dei coniugi Maffettone e [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui soltanto questi ultimi (e, per quanto concerne il secondo, i di lui eredi) potevano essere tenuti alla restituzione, a seguito dellariforma della sentenza del Tribunale e del venir meno del titolo da questa costituito.

D’altronde, nell’inerzia del Calabrese, Unipolsai ha indubbiamente interesse ad impugnare la statuizione, essendo stata per l’appunto condannata a tenere indenne la RNM Costruzioni dell’Ing.

Calabrese di tutte le somme per le quali questi è stato condannato, subendone il relativo pesoeconomico.

Sotto altro profilo, la corte territoriale ha erroneamente condannato la compagnia, in sede dispositiva, a tenere indenne il Calabrese non soltanto (legittimamente) delle somme corrispondenti a quanto il professionista è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento per i fatti dannosi oggetto di causa e provocati alla Padovani, ma anche (illegittimamente) delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (quale per l’appunto sono le spese di primo grado, che vengano versate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello), che sono del tutto estranee al contenuto della garanzia assicurativa prestata: e tanto in difetto di una precisa pattuizione contrattuale, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha illegittimamente esteso l’obbligo indennitario a situazioni ed obbligazioni estranee al rischio garantito (quali sono le somme conseguite in forza di titolo giudiziale, poi venuto meno).

7. Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome relativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni pretermesse, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte: - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dichiara ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12922/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzodi posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliatoper legge -controricorrente- -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della ditta individuale R.N.M. Costruzioni , rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4680/2018 depositata il 18/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria dell’appartamento sito in Napoli, via Posillipo n. 203, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di quella città i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , proprietari dell’appartamento sovrastante, per conseguirne condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di infiltrazioni di acqua che avevano invaso l’immobile di sua proprietà, condotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della domanda parte attorea deduceva che: a) le infiltrazioni erano state causate dall’occlusione della tubazione di scarico della pluviale che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi convenuti, passava nel muro perimetrale della cucina, per poi immettersi nella fognatura esterna dell’edificio; b) a seguito della demolizione parziale della paretina di separazione della cucina dall’intercapedine, che isolava il muro sovrastante il contenimento in tufo, era stato accertato che l’occlusione era stata determinata dalla presenza di fogliame e materiale di risulta provenienti dall’immobile sovrastante, che era stato oggetto di radicali lavori di ristrutturazione. I convenuti declinavano ogni responsabilitàin merito all’evento denunciato, ascrivendola alla stessa attrice, che aveva fatto realizzare uno scarico non a regola d’arte, ovvero pure, quanto all’occlusione della tubazione, all ’appaltatrice dei lavori del loro immobile, R.N.M. costruzioni. Questa, chiamata in causa , declinava a sua volta ogni sua responsabilità, sostenendo di avere avuto in appalto soltanto ilavori di ristrutturazione interna, mentrele opere di ristrutturazione del terrazzo a livello erano state eseguite e ultimate da altra ditta. In ogni caso chiamava in causa, a sua volta, la sua assicuratrice UGF Assicurazioni. Istruita la causa, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8285/2012 rigettava la domanda attrice, condannando la Padovani al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la Padovani proponeva appello. Si costituivano i coniugi Ferrante-Maffettone, che proponevano appello incidentale. All’udienza del 14 febbraio 2017 il giudizio veniva dichiarato interrotto, in quanto il Difensore dichiarava il decesso di [OSCURATO:PERSONA], appellato ed appellante incidentale. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma pure di [OSCURATO:PERSONA], presuppostala erede d i [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2011. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell’art. 346 c.p.c.) depositata per i coniugi Ferrante-Maffettone.Con distinto atto depositato si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], per eccepire in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. All’udienza 23.01.18, di precisazione delle conclusioni, il Difensore: a) per i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Stefano: si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per [OSCURATO:PERSONA]: chiedeva disporsi l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subordine, dichiararsi inammissibile e comunque infondato l’appello ; con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018,omessa ogni indicazione sulla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (i cui nominativi non venivano neppure indicati in epigrafe e in dispositivo) e sulle argomentazioni da questi ultimi dedotte negli scritti conclusionali: a) in parziale accoglimento dell’appello della Padovani, condannava i coniugi Ferrante-Maffettone, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta R.N.M.Costruzione, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della Padovani della somma di euro 46.840, oltre rivalutazione ed interessi, nonché dell’ulteriore somma di euro 10.315, quale somma versata in esecuzione della sentenza impugnata; b) condannava la UnipolSai a tenere indenne la R.N.M. Costruzioni dall’importo per cui quest’ultima era stata condannata, senza altre specificazioni; c) rigettava gli appelli incidentali degli appellati; d) condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con un unico atto, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale adesivo autonomo, con il quale ha aderito al ricorso principale ed ha a sua volta impugnato la sentenza della corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale RNM Costruzioni, nonché della [OSCURATO:SOCIETA], articolando due motivi. La compagnia UnipolSai,con controricorso, ha resistito al terzo ed al quarto motivo del ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale, articolando sei motivi. Al ricorso principale e ad entrambi i ricorsi incidentali hanno resistito con distinti controricorsila Padovani e il Calabrese ( il quale ha aderito al quarto motivo di ricorso della compagnia assicuratrice). Per l’adunanza camerale del 9 aprile 2024 (alla quale la causa era stata rinviata di ufficio dalla precedente adunanza del 10 gennaio 2024 per impedimento del sottoscritto relatore) il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte della ricorrente incidentale Maffettone e della resistente [OSCURATO:PERSONA]. Ad esito della camera di consiglio la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare l’avviso della rifissanda adunanza personalmente ai ricorrenti principali. Per l’odierna adunanza il nuovo Difensore dei suddetti ricorrenti principali ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, dato atto che, per l’intervenuta spontanea costituzione a mezzo di nuovo difensore dei ricorrenti principali, utilmente si è omessa la rinnovazione a loro stessi di persona della notificazione di un avviso di fissazione dell’adunanza, dovendo intendersi quell’ordine, per quanto ancora rileva, come anche formalmente revocato. 2. La corte territoriale partenopea nella impugnata sentenza: a) ha ritenuto incontroversa la causa delle lamentate infiltrazioni (“occlusione del pozzetto di scarico allocato nella cucina della Padovani, che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] passava nel muro perimetrale della cucina per immettersi nella fognatura esterna dell’edificio”); b) ha ritenuto per dette infiltrazioni la responsabilità concorrente sia dei coniugi convenuti committenti (applicando il principio per cui, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile, nonviene meno per il committente la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed avuto riguardo alla circostanza che i convenuti avevano mantenuto la disponibilità della terrazza anche quando la stessa era stata utilizzata dalla ditta per il deposito dei materiali di risulta ed avuto riguardo alla circostanza che all’interno del pluviale era stato rinvenuto fogliame, che era stato ricondotto alle piante che i coniugi convenuti avevano in terrazzo) che della ditta appaltatrice terza chiamata in causa (in considerazione del fatto che all’interno del pluviale era stato rinvenuto materiale cementizio molle); c) ha ritenuto la compagnia Unipolsai, terza chiamata in causa, obbligata a tener indenne la R.N.M. Costruzioni dalla condanna al risarcimento dei danni, in quanto questi ultimi, benché successivi allo svolgimento dei lavori, trovavano comunque la loro causa in detti lavori ed era da escludersi, alla luce di una corretta interpretazione della polizza assicurativa, che la stessa coprisse soltanto i danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori. 3. I fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA] articolano in ricorso quattro motivi.3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione degli articoli 24, 2° comma, Cost. e 101 e 132 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale: a) ha omesso di considerare la loro posizione, anche tra le parti del giudizio nell’epigrafe e nel dispositivo del provvedimento; b) nella motivazione ha ignorato il verificarsi dell’evento interruttivo e la successiva costituzione in giudizio dei soggetti nei confronti dei quali la Padovani aveva riassunto la causa e conseguentemente ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alle domande ed eccezioni da loro proposte. Sottolineano che dagli atti del processo emerge con evidenza l’interruzione del giudizio di appello per il verificarsi della morte di [OSCURATO:PERSONA], la riassunzione ad iniziativa della Padovani e la sua costituzione. Richiamato il precedente di Cass. n. 22055/2018, aggiungono che l’omissione ha determinato tale effettivo pregiudizio: invero, per quanto attiene i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e StefanoFerrante, quel vizio ha condotto la corte territoriale a ritenere ammissibile e fondato il gravame, determinando la loro soccombenza sia con riguardo all’an debeaturche al quantum; mentre, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], il vizio del provvedimento ha condotto la corte territoriale a non disporre l’estromissione della stessa dal giudizio (nonostante l’ammissione dell’appellante) e, conseguentemente, a non provvedere in ordine alle spese processuali dalla stessa ingiustamente sostenute. Si dolgono, dunque, che la corte territoriale non abbia dato applicazione al principio di diritto (affermato da Cass. n. 22055/2018), in base al quale l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza comporta nullità della stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c. e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. Osservano che la denunciata e incontroversa omissione, compiuta dal giudice a quo,delle attività e degli scritti defensionali dei fratelli Ferrante e della Mattera in appello ha inevitabilmente infranto i principi regolatori del giusto processo (in considerazione della lesione del principio del contraddittorio e dell’alterazione della parità fra le parti ex art. 111, comma 2, Cost.) ed ha, in concreto, determinato un grave pregiudizio alle parti ricorrenti. 3.2. Con il secondo motivo la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto, quantunque essa, con la comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, avesse espressamente chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e quantunque perfino la controparte avesse riconosciuto di averla ingiustamente coinvolta nel giudizio - la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi decisione al riguardo, determinando il paradossale risultato per cui la parte, che avrebbe dovuto essere riconosciuta estranea al rapporto sostanziale, finisce con il subire il pregiudizio di sopportare i costi del processo, perché erroneamente ed illegittimamente coinvolta nel giudizio. 3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: nullità della sentenza per violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità dei coniugi Ferrante-Maffettone ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza che parte attorea avesse in primo grado invocato l’applicazione di tale norma o allegato una qualche responsabilità oggettiva dei suddetti coniugi. Sostengono che la responsabilità prevista dall’art. 2043 c.c. e quella prevista dall’art. 2051 c.c. si fondano su presupposti di fatto diversi: la prima esige l’accertamento d’una condotta colposa e la derivazione causale da essa del danno; la seconda, l’accertamento della qualità di “custode” in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita. Con la conseguenza che non è possibile per il danneggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilità ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno è stato arrecato dalla cosa e che il danneggiante rivesta la qualità di “custode” ai sensi e per i fini di cui all’art. 2051 c.c. 3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione - falsa applicazione degli artt. 1655, 2043 e 2051 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e nullità del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito, riformando la sentenza di primo grado e non tenendo conto di principi di diritto affermati da questa Corte, non ha considerato che la corresponsabilità del committente si configura solo nel caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c. cioè nell’ipotesi di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato semplice esecutore degli ordini del committente agendo quale nudus ministerdello stesso. Sottolineano che nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, i danni sono derivanti esclusivamente dall’attività dell’appaltatore (e non già dalla cosa oggetto di appalto). Aggiungono che la corte territoriale ha ritenuto pacifico (che il bene oggetto dei lavori non era passato nella esclusiva disponibilità dell’impresa, cioè) un fatto che: a) era stato prontamente contestato dagli originari convenuti; b) era stato oggetto di attenta istruttoria in primo grado; c) era stato smentito dalle dichiarazioni rese con l’interrogatorio formale dal titolare della ditta RNM, nonché dalle produzioni fotografiche; d) era stato escluso dal Tribunale; e) era stato ribadito con la costituzione in appello dei coniugi Maffettone-Ferrante.Sottolineano che la corte territoriale, senza alcuna istruttoria e tanto meno senza alcuna argomentazione, è giunta a ritenere che: a) il danno era derivato dalla cosa oggetto dell’appalto e non dall’attività dell’appaltante; b) il terrazzo a livello, pertinenza dell’immobile, non era stato consegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori. 4. [OSCURATO:PERSONA],nel ricorso incidentale adesivo autonomo (premesso che, a suo avviso, è ravvisabile un contrasto tra Cass. n. 474 e n. 2990/2019 e Cass. n. 31251/2018 e n. 18184/2010 in punto di data di decorrenza dei termini di impugnazione, previsti dall’art. 325 c.p.c.),articola due motivi. 4.1. Il primo motivo si articola in due censure. A) Con la prima censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2228, 2230, 2231, 2730, 2733 c.c. nonché dell’art.116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie fosse pacifico che la terrazza dei convenuti è rimasta nella loro disponibilità, per cui, anche con l’utilizzo improprio della stessa quale deposito dei materiali di risulta da parte della ditta appaltatrice, non è venuto meno la responsabilità dei committenti ex art. 2051 c.c. ; nonché quella in cui ha affermato che la responsabilità concorrente sia dei committenti che della ditta appaltatrice , sul presupposto che all’interno della pluviale è stato rinvenutosia materiale cementizio molle sia fogliame , per cui non era necessario procedere ad un rinnovo della indagine tecnica (come pur era stato richiesto dagli appellati), in quanto il rinvenimento del fogliame derivava dalle piante che i coniugi convenuti tenevano sul terrazzo, evidentemente coltivato senza le adeguate cautele per i terzi . Si duole che la corte territoriale tanto ha affermato senza previamente accertare, come pur era tenuta a fare, se nella fattispecie era stato effettivamente e concretamente trasferito un potere di fatto sull’immobile, oggetto del contratto di appalto. Osserva che tale circostanza era controversa (tanto è vero che i convenuti/committenti in sede di memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avevano anche su di essa deferito interrogatorio formale al Calabrese, quale legale rappresentante della impresa appaltatrice) ed era stata confermata in sede di interrogatorio formale, con la conseguenza che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provato che, per effetto dell’appalto, era stato trasferito dai committenti all’appaltatore il pieno ed esclusivo potere di fatto sull’immobile nel quale dovevano essere eseguite le opere, oggetto dello stesso appalto. Sottolinea che, essendo stata assunta la custodia dell’appartamento e della terrazza dall’appaltatore, questi avrebbe dovuto essere ritenuto l’unico responsabile dei danni prodottisi nell’appartamento sottostante. B) Con la seconda censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la corte territoriale ha omesso l’esame dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della RNM Costruzioni. 4.2. Anche il secondo motivo si articola in due censure. A) Con la prima censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112 e 346 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha ritenuto che l’accoglimento delle domande dell’appellante comportava di diritto il rigetto degli appelli incidentali individuati come rivolti esclusivamente ad una declaratoria di una loro non responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa . B) Con la seconda censura la Maffettone, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame circa un punto decisivo del giudizio nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare le conclusioni (che riporta) rassegnate nella comparsa di costituzione di primo grado, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di FerranteAndrea, nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico: in sostanza, dolendosi della mancata disamina della domanda di manleva contro l’appaltatore e delle riconvenzionali contro la stessa danneggiata, che sarebbero state oggetto di riproposizione e di appello incidentale, erroneamente reputando questo limitato alla sola questione della responsabilità per i danni oggetto della domanda principale originaria. 5. La compagnia assicuratrice in sede di ricorso incidentale articola sei motivi. 5.1. Con il primo motivo la compagnia denuncia violazione dell’art. 112 del c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento) nella parte in cui la corte territoriale, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla R.N.M. Costruzioni dell’Ing. Calabrese, l’ha condannata a tenere indenne l’assicurata dell’intero importo per cui quest’ultima è stata condannata (e, quindi , oltre i limiti del massimale di polizza pattuito ) , senza pronunciarsi sull’eccezione relativa ( da essa tempestivamente sollevata e da essa sempre riproposta),nonostante che il chiamante in garanzia abbia sempre richiesto la sola applicazione della polizza assicurativa, senza mai aver formulato, in maniera espressa, una domanda oltre il massimale per ipotetica mala gestio (ossia una domanda di risarcimento da ritardato adempimento). 5.2. Con il secondo motivo la compagnia denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917 del c.c. (in relazione all’art.360 del c.p.c. n. 3) nella parte in cui la corte territoriale, in forza della polizza responsabilità civile azionata, ha accolto la domanda di garanzia, proposta dalla R.N.M. Costruzioni dell’ Ing. Calabrese nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, ha condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata dell’intero importo per cui è stata condannata, senza tener conto e quindi, di fatto, oltre i limiti del massimale pattuito. In sintesi, secondo la compagnia, la corte di merito, così operando, sarebbe incorsa nel vizio denunciato ed avrebbe violato i principi che disciplinano i limiti della prestazione dovuta dall’assicuratore per la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato. 5.3. Con il terzo motivo la compagnia ricorrente in via incidentale denuncia violazione dell’art 132 comma 2 n. 4 del c.p.c. e dell’art 118 delle disp. di att. al cpc (in relazione all’art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento) nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato senza motivare la sua eccezione inerente il massimale, sempre che si ritenga che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato detta eccezione. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, la totale e assoluta carenza di motivazione sul punto costituisce violazione delle invocate norme e motivo di nullità. 5.4. Con il quarto motivo la compagnia denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 del c.c. (in relazione all’art 360 n. 3 del c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado (che aveva condannato la Padovani al rimborso delle spese legali in favore soltanto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per effetto ed in conseguenza della riforma della indicata sentenza, ha condannato alla relativa restituzione non solo i soggetti in favore dei quali le spese di lite erano state liquidate ma gli “appellati in solido”. In sintesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato l’art. 2033 del c.c. ed il principio secondo cui, rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta. 5.5. Con il quinto motivo la compagnia denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917, 1362, 1364 del c.c.(in relazione all’art. 360 del c.p.c. n. 3) nella parte in cui la corte territoriale, in forza della polizza responsabilità civile azionata, ha accolto la domanda di garanzia, proposta dalla R.N.M. Costruzioni dell’Ing. Calabrese nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, ha condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata non solo delle somme corrispondenti a quanto l’assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche di somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (per spese di primo grado versate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata) avente un fondamento ed un titolo completamente differente, del tutto estraneo alla garanzia assicurativa prestata ed alla stessa responsabilità civile. In sintesi, secondola compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato le norme invocate e dei principi che disciplinano i limiti ed il contenuto della prestazione dovuta dall’assicuratore per la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato. 5.6. Con il sesto motivo la compagnia denuncia violazione dell’art 156 II comma del c.p.c.; contrasto tra dispositivo e motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento) nella parte in cui la corte territoriale -avendo in sede di dispositivo condannato essa compagnia, in forza di polizza responsabilità civile, a tenere indenne la ditta assicurata R.N.M. Costruzioni dell’intero importo per la quale è stata condannata (e, quindi, non solo delle somme corrispondenti a quanto l’assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione) – ha affermato in motivazione una espressa limitazione del suo obbligo indennitario alla sola voce rappresentata dai danni liquidati in favore della Padovani, con esclusione pertanto delle somme liquidate a titolo restitutorio. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, qualora si ravvisasse nella motivazione della sentenza impugnata la suddetta espressa limitazione dell’obbligo indennitario, si verserebbe in un caso di insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. 6. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono fondati nei limiti e nei termini di seguito indicati. 6.1. Fondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso principale. Dagli atti del processo (in particolare, dai verbali di causa e dai fascicoli di parte, nonché dagli scritti conclusionali) risulta: a) l’interruzione del giudizio di appello per il verificarsi della morte di [OSCURATO:PERSONA]; b) la riassunzione del processo ad iniziativa della Padovani; c) la costituzione degli odierni ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]), che hanno sollevato eccezioni, proposto domande, svoltodifese, dedotto argomentazioni in fatto e in diritto, formulato conclusioni specificamente riferibili a ciascuno. Ciò non di meno, la corte territoriale nella impugnata sentenza: a) ha omesso di considerare la posizione degli odierni ricorrenti, anche tra le parti del giudizio nell’epigrafe e nel dispositivo del provvedimento; b) nella motivazione ha ignorato il verificarsi dell’evento interruttivo e la successiva costituzione in giudizio dei soggetti nei confronti dei quali la Padovani aveva riassunto la causa e, così: c) ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine: c1) alle eccezioni spiegate dai fratelli Ferrante (inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., novità della domanda ex art. 345, comma 1, c.p.c.); c2) alle argomentazioni dedotte dagli stessi negli atti difensivi conclusivi (circa sia l’infondatezza del gravame, sia la determinazione del quantum richiesto); c3) all’eccepito difetto di legittimazione passiva della Mattera, coinvolta quale parte nel processo di appello, ma non erede di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, quanto alla posizione della sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in sede di comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, aveva espressamente chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, nonché la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali. Nonostante l’espresso riconoscimento della fondatezza della suddetta eccezione ad opera del Difensore della Padovani, la sentenza impugnata ha omesso ogni decisione al riguardo. 6.2. Parimenti fondate sono entrambe le censure in cui si articola il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Maffettone. Invero: a) quest’ultima nel giudizio di primo grado ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 primo comma c.c. del diritto al risarcimento del danno, azionato dalla Padovani, ed ha articolato domande riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna dell’attrice, previo accertamento della sua responsabilità per gli abusi perpetrati a danno dell’impianto di scarico delle acque pluviali a servizio esclusivo del terrazzo di sua proprietà, al ripristino dello stato originario di detto impianto, con la eliminazione delle abusive immissioni, nonché al risarcimento dei danni tutti, in misura da liquidarsi con separato giudizio); b) detta eccezione e dette domande: sono state dalla stessa ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, sono state riproposte nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di FerranteAndrea, nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. Pur tuttavia, dette eccezioni e dette domande sono state trascurate dalla corte territoriale. 6.3. Fondati,per quanto di ragione, sono i primi tre motivi del ricorso incidentale proposto dalla compagnia, che vanno esaminati congiuntamente per evidente intima connessione, concernendo la denunciata condanna oltre il massimale. La compagnia, nel costituirsi in primo grado, non ha contestato l’esistenza della polizza, ma, nel contestare la copertura assicurativa, ha rilevato la sussistenza (nelle fattispecie relative a danni a cose) di un massimale pari a 100 milioni delle vecchie lire; ha successivamente depositato la polizza, attestante detto massimale; ha riproposto l’eccezione di massimale sia in sede di comparsa di risposta in appello che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] , nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. Pur tuttavia, neppure detta eccezione è stata esaminata dalla corte territoriale (che ha esaminato solo la questione della copertura assicurativa per l’essersi verificati i danni non durante l’esecuzione dei lavori), che ha condannato la compagnia a tenere indenne la R.N.M. per un importo superiore al massimale pattuito, pur non essendo stata proposta nei suoi confronti qualsivoglia domanda di mala gestio(cioè, di risarcimento per ritardato adempimento). Invero la R.N.M. Costruzioni ha chiesto l’applicazione della polizza assicurativa azionata e di essere tenuta indenne in base ad essa, nonché il pagamento delle spese di resistenza per non aver la compagnia voluto costituirsi direttamente per suo conto in giudizio, ma non ha mai dedotto un colpevole ritardodella compagnia nella liquidazione. Invero, nella motivazione manca assolutamente ogni riferimento alla problematica del massimale; manca ogni esposizione della questione sollevata e dei principi ritenuti applicabili; manca qualsivoglia elemento di diritto o di fatto che possa rappresentare una qualche giustificazione o motivazione di rigetto implicito. Occorre qui ribadire che il massimale è al contempo: a) un elemento essenziale della polizza, essendo l’assicuratore tenuto ad indennizzare l’assicurato esclusivamente nei modi e nei limiti del contratto di assicurazione; b) un elemento costitutivo del diritto dell’assicurato di essere garantito in base al contratto e nei limiti dello stesso; c) un limite oggettivo dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore. Con la conseguenza che il giudice di merito, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, può accoglierla soltanto nei limiti del massimale (salvo il caso che sia stata proposta domanda per mala gestio). 6.4. Fondati per quanto di ragione sono anche gli ultimi tre motivi del ricorso incidentale proposto dalla Compagnia, subordinati all’accoglimento dei primi tre e nella misura in cui non possano considerarsi pertanto assorbiti, che vanno esaminati congiuntamente per evidente intima connessione, essendo relativi alla denunciata estensione della condanna restitutoria anche all’assicurato (in quanto soggetto non beneficiario della condanna alle spese nel giudizio di primo grado: motivo quarto) ed alla compagnia assicuratrice (in quanto somme comunque non rientranti in garanzia: motivo quinto e sesto). In punto di fatto risulta che: a) il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda proposta dalla Padovani, aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti Ferrante – Maffettone, mentre aveva compensato le spese tra le altre parti; b) la Padovani, conl’atto di citazione in appello, aveva chiesto anche la condanna alla restituzione delle somme versate ai convenuti a titolo di spese legali liquidate dal primo giudice; c) la corte territoriale, nella sentenza impugnata - dopo aver in motivazione (p. 5) accolto la domanda risarcitoria dell’appellante condannando gli appellati in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 46.840,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo ; e dopo aver ritenuto che anche gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento dell’ulteriore somma di euro 10.315,00 in favore dell’appellante pari alla somma da quest’ultimo versata in esecuzione della sentenza impugnata siccome riformata nel presente grado di giudizio in favore dell’appellata - in sede di dispositivo, ha statuito: - dapprima: … accoglie parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto condanna [OSCURATO:PERSONA] eMaffettone Concetta nonché [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare della ditta R.N.M. Costruzioni al pagamento, in solido, della somma di euro 46.840,00, oltrerivalutazione ed interessi dalla domanda, in favore di parte appellante nonché l’ulteriore somma di euro 10.315,00 quale somma versata dall’appellante in esecuzione della sentenza impugnata ; - e, poi, condanna la Unipol a tenere indenne la RNM Costruzioni dall’importo per cui quest’ultima è stata condannata . Orbene, la corte territoriale, nel condannare gli appellati in solido alla restituzione delle somme versatedall’appellante, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, hacondannato alla restituzione anche un soggetto (il Calabrese, quale titolare della RNM Costruzioni) che quelle somme non aveva incamerato, in quanto la sentenza del giudice di primo grado aveva condannato la Padovani a corrispondere le speselegali esclusivamente nei confronti dei coniugi Maffettone e [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui soltanto questi ultimi (e, per quanto concerne il secondo, i di lui eredi) potevano essere tenuti alla restituzione, a seguito dellariforma della sentenza del Tribunale e del venir meno del titolo da questa costituito. D’altronde, nell’inerzia del Calabrese, Unipolsai ha indubbiamente interesse ad impugnare la statuizione, essendo stata per l’appunto condannata a tenere indenne la RNM Costruzioni dell’Ing. Calabrese di tutte le somme per le quali questi è stato condannato, subendone il relativo pesoeconomico. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha erroneamente condannato la compagnia, in sede dispositiva, a tenere indenne il Calabrese non soltanto (legittimamente) delle somme corrispondenti a quanto il professionista è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento per i fatti dannosi oggetto di causa e provocati alla Padovani, ma anche (illegittimamente) delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (quale per l’appunto sono le spese di primo grado, che vengano versate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello), che sono del tutto estranee al contenuto della garanzia assicurativa prestata: e tanto in difetto di una precisa pattuizione contrattuale, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha illegittimamente esteso l’obbligo indennitario a situazioni ed obbligazioni estranee al rischio garantito (quali sono le somme conseguite in forza di titolo giudiziale, poi venuto meno). 7. Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome relativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni pretermesse, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte: - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dichiara ti
Sentenza Cassazione n. 29695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris