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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13067/2026

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2025 nella causa R.G. 3753/2024 tra:[OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].;-intimati-udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto P.G, dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la dichiarazione della competenza del giudice a quo.Nel 2024, la nuova concessionaria del Comune di Salerno, laR.[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., notificava ad AndreaNumero registro generale 4023/2025Numero sezionale 2566/2025Numero di raccolta generale 13067/2026Apicella un'intimazione di pagamento di € 396,31, per il mancatoData pubblicazione 06/05/2026versamento di una sanzione relativa ad una violazione del codicedella strada del 2016.

Essa si fondava su una intimazione del 2021,emessa dalla precedente concessionaria.Con ricorso al Giudice di pace di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] haproposto opposizione.

Il motivo principale è la mancata notifica ditale intimazione presupposta; inoltre, si fa valere che essa è stataemessa dalla precedente concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., quando laconcessione era già scaduta.

Il Comune di Salerno e la nuovaconcessionaria sostengono che l'opposizione è tardiva, non essendostato impugnato il verbale originario.

Riguardo alla questione dellascadenza della concessione [OSCURATO:SOCIETA]., eccepiscono il difetto digiurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudiceamministrativo.

Nel merito, affermano la piena legittimitàdell'operato della [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che la scadenza delcontratto era stata prima sospesa per effetto della normativaemergenziale Covid-19 e poi validamente prorogata, in conformitàa quanto previsto dal capitolato d'oneri approvato dal ConsiglioComunale.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Salerno, con provvedimento del 14.06.2024,ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore delGiudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], luogo di residenza di AndreaApicella.

Qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione aisensi dell'art. 615 c.p.c., ha individuato la competenza nel foro delluogo di residenza del debitore ([OSCURATO:PERSONA]), ricadente nellacircoscrizione del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degliartt. 27 e 480 c.p.c.Investito della causa a seguito della riassunzione, tale giudice hasollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendosi asua volta incompetente.2 di 3Numero registro generale 4023/2025Numero sezionale 2566/2025Numero di raccolta generale 13067/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 06/05/20261. - È da statuire la competenza del Giudice di pace di NoceraInferiore (così come argomentato dal Giudice di pace di Salerno edalla Procura Generale).

Infatti, il giudice territorialmentecompetente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dalmancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, èda individuare ex art. 27, co. 1 c.p.c. trattandosi di un giudizio diopposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: cfr. Cass. n.29388/2024, secondo cui la mancata elezione di domicilio delcreditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta lacompetenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto dellariscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degliartt. 27, co. 1 e 480, co. 3 c.p.c.Nel caso di specie il giudice del luogo in cui l'atto dellariscossione è stato notificato è appunto il Giudice di pace di NoceraInferiore, nella cui circoscrizione si trova la residenza del debitore.2. – La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace diNocera Inferiore, dinanzi al quale la causa è da riassumere neitermini di legge.Nulla va disposto sulle spese di questa fase in considerazionedella natura del giudizio.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di NoceraInferiore, dinanzi al quale la causa è da riassumere nei termini dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 nella causa R.G. 3753/2024 tra:[OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].;-intimati-udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto P.G, dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la dichiarazione della competenza del giudice a quo.Nel 2024, la nuova concessionaria del Comune di Salerno, laR.[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., notificava ad AndreaNumero registro generale 4023/2025Numero sezionale 2566/2025Numero di raccolta generale 13067/2026Apicella un'intimazione di pagamento di € 396,31, per il mancatoData pubblicazione 06/05/2026versamento di una sanzione relativa ad una violazione del codicedella strada del 2016. Essa si fondava su una intimazione del 2021,emessa dalla precedente concessionaria.Con ricorso al Giudice di pace di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] haproposto opposizione. Il motivo principale è la mancata notifica ditale intimazione presupposta; inoltre, si fa valere che essa è stataemessa dalla precedente concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., quando laconcessione era già scaduta. Il Comune di Salerno e la nuovaconcessionaria sostengono che l'opposizione è tardiva, non essendostato impugnato il verbale originario. Riguardo alla questione dellascadenza della concessione [OSCURATO:SOCIETA]., eccepiscono il difetto digiurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudiceamministrativo. Nel merito, affermano la piena legittimitàdell'operato della [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che la scadenza delcontratto era stata prima sospesa per effetto della normativaemergenziale Covid-19 e poi validamente prorogata, in conformitàa quanto previsto dal capitolato d'oneri approvato dal ConsiglioComunale.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Salerno, con provvedimento del 14.06.2024,ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore delGiudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], luogo di residenza di AndreaApicella. Qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione aisensi dell'art. 615 c.p.c., ha individuato la competenza nel foro delluogo di residenza del debitore ([OSCURATO:PERSONA]), ricadente nellacircoscrizione del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degliartt. 27 e 480 c.p.c.Investito della causa a seguito della riassunzione, tale giudice hasollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendosi asua volta incompetente.2 di 3Numero registro generale 4023/2025Numero sezionale 2566/2025Numero di raccolta generale 13067/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 06/05/20261. - È da statuire la competenza del Giudice di pace di NoceraInferiore (così come argomentato dal Giudice di pace di Salerno edalla Procura Generale). Infatti, il giudice territorialmentecompetente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dalmancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, èda individuare ex art. 27, co. 1 c.p.c. trattandosi di un giudizio diopposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: cfr. Cass. n.29388/2024, secondo cui la mancata elezione di domicilio delcreditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta lacompetenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto dellariscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degliartt. 27, co. 1 e 480, co. 3 c.p.c.Nel caso di specie il giudice del luogo in cui l'atto dellariscossione è stato notificato è appunto il Giudice di pace di NoceraInferiore, nella cui circoscrizione si trova la residenza del debitore.2. – La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace diNocera Inferiore, dinanzi al quale la causa è da riassumere neitermini di legge.Nulla va disposto sulle spese di questa fase in considerazionedella natura del giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di NoceraInferiore, dinanzi al quale la causa è da riassumere nei termini dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3
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