CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 21278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] CRESCENZO; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 17/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 17/21, del 17 febbraio 2021, del Tribunale di Vallo della Lucania, che — accogliendo il gravame esperito dal Comune di Agropoli avverso la sentenza n. 248/13 del Giudice di pace di Agropoli — ha rigettato la domanda proposta dal Viviani averso il predetto Comune, per il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, per effetto del sinistro stradale verificatosi, il 5 marzo 2011, lungo la via Belvedere; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il Comune di Agropoli per conseguire il ristoro dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito del già descritto sinistro stradale, la cui verificazione addebitava allo sbandamento del mezzo, causato da un'anomalia del manto stradale costituita da ristagno d'acqua, pietrisco e muschio viscido, presente da tempo "in loco", nonché alla mancata segnalazione di tale imprevedibile insidia; - che istruita la causa anche mediante l'assunzione di prova per testi e lo svolgimento di una CTU, la domanda risarcitoria veniva accolta integralmente dal primo giudice; - che il giudice di appello, adito su gravame del Comune, invece, la respingeva, esito al quale perveniva sul presupposto che la causa del sinistro fosse da addebitare all'eccessiva velocità di guida impressa dal Viviani al proprio veicolo, ritenendo, pertanto, non necessario procedere all'esame delle doglianze dell'appellante Comune in ordine Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2-alla quantificazione del danno, non senza, però, aver rilevato come anch'esse apparissero fondate; - che avverso la sentenza del Tribunale vallese ricorre per cassazione il Viviani, sulla base — come detto — di cinque motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — "omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti", ovvero la presenza, da diverso tempo, sulla sede stradale di una chiazza viscida e l'assenza di ogni segnalazione di pericolo; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del travisamento del dato probatorio relativo alla velocità della vettura, avendo il giudice di appello statuito erroneamente che, nella disposta consulenza tecnica d'ufficio, essa fosse stata accertata nella misura di 75-80 km/h; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1227, 2051, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.)", perché il giudice di appello avrebbe fatto malgoverno dei principi normativi in tema di distribuzione dell'onere della prova, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., "di fatto esonerando il Comune dall'onere di fornire la dimostrazione del caso fortuito"; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — "nullità. della sentenza in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.", per "motivazione apparente", lamentando che la sentenza impugnata ha affermato "in modo apodittico la sussistenza del caso fortuito"; - che il quinto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — l'affermazione con cui il giudice di appello ha ritenuto non raggiunta la prova sul "quantum debeatur', e ciò Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3-"nonostante lo stesso fosse stato accertato con consulenza tecnica d'ufficio", nonché "senza rilevare l'omissione degli oneri di contestazione in capo al convenuto", deducendo, pertanto, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché "error in procedendo" per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. oltre degli artt. 155, comma 2, 112 e 115 cod. proc. civ.; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Agropoli, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022; - che il controricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio di non condividere la proposta formulata dal consigliere relatore, nel senso dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, risultando i primi quattro motivi di ricorso infondati e il quinto inammissibile; - che il primo motivo è infondato; - che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omesso esame di un "fatto" — ovvero, un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" ( Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4-(cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) — idoneo ad integrare il vizio di legittimità, ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo se "decisivo"; - che, tuttavia, l'attributo della "decisività" connota solo quel fatto il cui esame — invece, mancato — "avrebbe determinato un esito diverso della controversia" (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01), ciò che accade quando il fatto ommesso sia tale "da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratto decidendi» risulti priva di fondamento" (così Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-019); - che, nel caso in esame, la sentenza impugnata — oltre ad individuare la causa esclusiva del sinistro, come si vedrà meglio più avanti (in particolare, scrutinando il secondo motivo di ricorso), nella condotta di guida dello stesso Viviani — ha ricostruito la condizione del manto stradale come meramente connotata "dalla presenza di acqua e pietrisco" e non già da "cattiva manutenzione", come ipotizzato dall'allora appellato; - che tanto, dunque, esimeva il giudice di appello — nella prospettiva dallo stesso seguita — di doversi interrogare sulla mancata segnalazione di una condizione (la cattiva manutenzione della "res" in custodia) alla quale ha mostrato di non attribuire alcun rilievo, ed il cui mancato apprezzamento, nella logica di quella ricostruzione fattuale, non ha certo "privato di fondamento" la "ratio decidenar espressa dalla sentenza qui in esame; - che pure il secondo motivo risulta, secondo questo collegio, infondato; Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5-- che, difatti, a prescindere dai dubbi sulla stessa ammissibilità del "travisamento della prova" quale vizio di legittimità (così come espressi, in particolare, da Cass. Sez. Lav., sent. 3 novembre 2020, n. 24395, Rv. 659540-01), deve escludersi che, nel caso in esamw, il Tribunale di Vallo della Lucania sia incorso in un travisamento; - che sussiste, infatti, travisamento della prova — evenienza "che implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale" — allorché "l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell'atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564- 01, in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1163, Rv. 656633-02, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 gennaio 2021, n. 49, non massimata), ma sempre che, beninteso, siffatta informazione probatoria "travisata" si presenti "come decisiva", nel senso che, ove si faccia luogo ad una correzione di quel travisamento, essa possa "da sola portare il giudice di merito, in sede di rinvio, a cambiare i contenuti della sua decisione" (Cass. Sez. 1, ord. 14 febbraio 2020, n. 3796, Rv. 657055-01); - che la condizione da ultimo indicata non sussiste nel caso di specie; - che, difatti, sebbene il giudice di appello sia incorso certamente in una "svista", nell'accreditare al veicolo condotto dal Viviani una "velocità di 75-80 km/h" (atteso che l'espletata CTU stima la stessa "ben al di sotto" di tale misura), siffatta circostanza non risulta "decisiva", nel senso dianzi illustrato, ovvero di presentarsi, "da sola", sufficiente a determinare una pronuncia dal diverso contenuto; Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6-- che il giudice di appello, invero, ha mostrato di ritenere — e ciò, innanzitutto, in difetto di uno stato di "cattiva manutenzione della strada" — la condotta del Viviani quale causa esclusiva del sinistro, valorizzando al tal fine il fatto che costui, "violando il limite di velocità" (ciò che il ricorrente non contesta), tra l'altro in una strada "in quel tratto caratterizzata dalla presenza di una curva", si sia astenuto dal porsi in una condizione — data anche la duplice circostanza che "la strada era al momento del sinistro illuminata" e che le "dimensioni della careggiata" risultavano, quanto alla larghezza della stessa, come accertato dal CTU, di "circa sette metri" — di "evitare il pericolo" in cui è, invece, incorso; - che, sotto questo profilo, la circostanza che la velocità non fosse di 75-80 Km/h risulta, dunque, non decisiva; - che il terzo motivo non è fondato, non sussistendo alcun malgoverno dei principi normativi in tema di distribuzione dell'onere della prova, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., "di fatto esonerando il Comune" — come sostiene il ricorrente — "dall'onere di fornire la dimostrazione del caso fortuito"; - che il giudice di appello, infatti, sulla base degli elementi probatori a sua disposizione — e a prescindere da chi li avesse introdotti, trovando applicazione, nel giudizio civile, il principio dello di "acquisizione probatoria", principio "in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio" (Cass. Sez. Un., sent. 23 dicembre 2005, n. 28498, Rv. 586372-01) — ha concluso nel senso che la condotta di guida del Viviani sia stata la causa esclusiva del sinistro; Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -7-- che il quarto motivo - che ipotizza la ricorrenza di un difetto di motivazione - non è fondato; - che, sul punto, va rammentato come, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio), il sindacato di questa Corte è destinato, ormai, ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); - che il difetto di motivazione, pertanto, è oggi ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonce a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 ud. 02-03-2022 -8-motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01); - che il quinto motivo è, invece, inammissibile; - che, infatti, anche a ritenere che esso non investa un mero "obiter dicturn" (o meglio, un'affermazione — quella relativa alla fondatezza pure dei motivi di gravame svolti dal Comune di Agropoli in ordine alla quantificazione del danno — svolta "ad abundantiam", sicché essa non poteva, o meglio non doveva, costituire oggetto di impugnazione: cfr. Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; Cass. Sez. Lav., scnt. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01), ma una vera e propria "ratio decidendz" aggiuntiva, circa l'assenza di prova dell'ammontare del danno, l'esito del suo scrutinio risulta, egualmente, nel senso dell'inammissibilità, per carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01), giacché la definitività della statuizione che ha escluso la responsabilità del Comune in relazione al sinistro occorso al Viviani rende inutile l'esame del presente motivo; - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma t-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 22669 sez. M3 ud. 02-03-2022 -9-unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte P.Q.MRic. 2021 n. 22669 sez. M3 ud. 02-03-2022 -10-