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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06677/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso iscritto al n. 22931/2021 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore -ricorrente - contro: [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza n. 330/05/2021 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.100,00 oltre 15 % onorario, iv.a. e c.p.a., se dovute, ed € 200,00 esborsi.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso iscritto al n. 22931/2021 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore -ricorrente - contro: [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza n. 330/05/2021 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.100,00 oltre 15 % onorario, iv.a. e c.p.a., se dovute, ed € 200,00 esborsi. Roma,
Sentenza Cassazione n. 06677/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris