CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 12875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29994/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TRCNNA 49D65 G023Z), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Salerno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41A25 E480O), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 288/2018, pubblicata il 1° marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Distanze legali tra costruzioni –Terrazze R.G.N. 29994/18 C.C.17/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire accertare che la convenuta aveva realizzato due portici con soprastanti terrazzi sui lati nord-ovest e sud - ovest, presso il fabbricato sito in Agropoli, via Verga, in violazione delle distanze legali e regolamentari dal confine e dall’edificio di proprietà dell’attore e al fine di ottenere la conseguente condanna di essa convenuta all’abbattimento o all’arretramento delle opere realizzate in violazione di dette distanze, oltre al risarcimento dei danni. Resisteva alla domanda [OSCURATO:PERSONA], la quale esponeva che il proprio fabbricato era stato realizzato all’esito di regolare concessione edilizia n. 68/S del 27 febbraio 1969 e che l’intervento edilizio di ristrutturazione realizzato nel 1997, come da concessione n. 2370, si era limitato ad una semplice ristrutturazione della balconata e della terrazza sul lato sud-ovest, previa demolizione e successiva ricostruzione, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e con realizzazione ex novo esclusivamente di un pilastro di sostegno, resosi necessario per il rinforzo statico e sismico delle ristrutturate balconate. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 223/2013, depositata il 26 aprile 2013, notificata il 18 settembre 2013, accoglieva la domanda avanzata dall’attore e, per l’effetto, condannava la convenuta ad arretrare i due portici con sovrastanti terrazzi/balconi e il pilastro con base allargata fino alla distanza di ml. 10,00 dall’edificio di proprietà dell’attore; condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 3.000,00, a titolo di risarcimento danni. 2.– Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2013, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava: a ) l’inapplicabilità delle prescrizioni dettate in tema di distanze legali tra edifici dal d.m. n. 1444/1968, in quanto recepito dal Comune di Agropoli solo nell’anno 1972, a fronte della realizzazione del fabbricato risalente all’anno 1969 e completato nell’anno 1971; b) l’inesistenza di alcuna nuova costruzione all’esito degli interventi realizzati nell’anno 1997, che si erano limitati alla ristrutturazione dei porticati e delle balconate, senza alcuna alterazione della sagoma preesistente dell’edificio e della superficie di dette preesistenti balconate, essendo dunque rimasta inalterata la distanza rispetto al fabbricato frontista; c ) in ogni caso, l’acquisizione per usucapione del diritto a mantenere le opere realizzate alle distanze in concreto esistenti; d) l’errato computo della distanza tenendo conto della proiezione del balcone e del punto più esterno, benché i balconi non fossero ritenuti idonei a costituire volumetria ai fini del calcolo delle distanze tra costruzioni; e) la carenza di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’appello, sostenendo che, attraverso la concessione edilizia n. 2370 del 24 aprile 1997, erano state realizzate nuove coperture e un nuovo portico. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe,accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione proposta e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, conteneva l’ordine di abbattimento o arretramento, sino alla distanza legale di ml. 10,00 dal fabbricato frontista, limitatamente all’estensione della terrazza, e alla conseguente realizzazione di altro porticato, all’esito dei lavori eseguiti in attuazione della concessione edilizia n. 2370/1997, confermando, per il resto, le statuizioni di cui alla pronuncia di primo grado. A sostegnodell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che i lavori realizzati nell’anno 1997 avevano interessato l’ampliamento di una terrazza, contrariamente all’assunto del consulente tecnico d’ufficio, come emergeva dalle foto rappresentative dei luoghi di causa; b) che solo con riferimento alla terrazza e al portico già realizzati nell’anno 1969, costituenti parti integranti del fabbricato nella sua originaria struttura, doveva essere rispettata la distanza all’epoca prescritta di ml. 3,00; c ) che la terrazza ampliata nell’anno 1997, da cui si sarebbe potuto ricavare altro porticato, non poteva considerarsi una mera sporgenza e dunque era soggetta al calcolo delle distanze tra costruzioni, in quanto idonea ad ampliare la volumetria del fabbricato; d) che, in ordine a tale ampliamento, doveva essere rispettata la distanza di ml. 10,00 dal fabbricato frontista; e) che il diritto al risarcimento del danno doveva essere riconosciuto a prescindere dalla prova, in quanto la violazione delle distanze riduceva il valore dell’edificio e costituiva limitazione al godimento del bene da parte del vicino. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che avrebbe precluso l’applicabilità del d.m. n. 1444/1968 alla fattispecie, per avere la Corte di merito “eclissato del tutto” sia le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di primo grado, sia gli atti depositati da entrambe le parti in causa nell’appendice pre-decisoria del giudizio di gravame ai sensi dell’art. 190 c.p.c. Ne arguisce l’istante che, ove fossero state valutate le suddette risultanze, sarebbe emerso che la terrazza sul lato sud- ovest, oggetto della licenza edilizia del 1997, preesisteva sin dal 1969 e che, in forza della predetta licenza del 1997, la Tarcinale si era limitata ad eseguire unicamente i lavori di ristrutturazione del preesistente balcone, rispettando la sagoma e la superficie pregresse, senza alcuna variazione delle distanze rispetto al fabbricato frontista di ml. 7,60 e di ml. 6,10 dai confini. Soggiunge la ricorrente che, laddove tali elementi fossero stati debitamente considerati, non avrebbe trovato applicazione il d.m. n. 1444/1968, in difetto di nuove costruzioni, posto che l’intervento realizzato sarebbe consistito nella mera ristrutturazione mediante demolizione di un edificio preesistente e ricostruzione nel rispetto e nel mantenimento dell’originaria distanza, superficie e volumetria. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ricostruito erroneamente lo stato dei luoghi, contraddicendo gli esiti della relazione di consulenza tecnica d’ufficio e prendendo in considerazione le fotografie rappresentative dello stato dei luoghi in fase di ricostruzione e non invece le fotografie che rappresentavano le opere in corso di demolizione (ossia le foto dei ferri del solaio del balcone e del terrazzo sul lato sud-ovest) e le fotografie storiche afferenti alla concessione n. 1896/1993, con i rilievi grafici alla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel 1981 agli atti delgiudizio riassunto, da cui sarebbe risultata la preesistenza, sin dal 1969, del terrazzo sul lato sud-ovest rispetto all’anno 1997. 3.– I due motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico – sono inammissibili. E tanto perché la censura inerente all’omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. Norma applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1,Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6-L, Ordinanza n. 24909 del 09/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014), tra cui rientra quello di specie, atteso che la notifica della citazione in appello risale al 18 ottobre 2013. Detta evenienza è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019;Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Senonché nella fattispecie entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto che, per effetto della concessione edilizia n. 2370 del 24 aprile 1997, la Tarcinale ha ristrutturato l’immobile di sua proprietà, ampliando la terrazza posta sul lato sud-ovest, sicché, in ordine a tale ampliamento, operava la prescrizione sulle distanze di cui al d.m. n. 1444/1968. A nulla rileva che la sentenza d’appello – diversamente dalla sentenza di primo grado – abbia escluso l’ampliamento con riguardo alla terrazza posta sul lato nord-ovest, poiché l’oggetto del contendere in sede di legittimità concerne solo l’intervento sulla terrazza ubicata sul lato sud-ovest, oggetto dei lavori di cui alla concessione rilasciata nell’anno 1997, rispetto alla quale, nei gradi di merito, vi sono state due statuizioni conformi, nel senso di ritenere che l’ampliamento vi fosse stato e che dovesse essere disposto l’abbattimento o l’arretramento. 3.1.– Inoltre, si rileva che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non èinquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio recepita (o disattesa) dal giudice – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi, fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) –, risolvendosi la critica ad essa rivolta nell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 02/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 8584 del 16/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 18391 del 26/07/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). E altrettanto costituiscono mere questioni o argomentazioni, e non accadimenti storico-naturalistici, le deduzioni asseritamente esposte dalla controparte nella propria comparsa conclusionale nel giudizio d’appello (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017; Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014). 3.2.– A fortiori l’omissione evocata dalla ricorrente non sussiste, in quanto dal corpo motivazionale della pronuncia d’appello non emerge affatto che il Giudice abbia tralasciato di valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di prime cure, avendone invece espressamente disatteso gli esiti, alla luce di altri riscontri probatori in atti. Segnatamente la pronuncia della Corte d’appello, quale judex peritus peritorum, ha confutato le conclusioni esposte dal consulente tecnico d’ufficio nel proprio elaborato, ritenendo che la terrazza oggetto dei lavori di ristrutturazione del 1997 fosse stata ampliata, alla luce delle risultanze emergenti dalle fotografie rappresentative dei luoghi di causa. Dunque, ha fornito gli elementi di valutazione adottati e quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 27411 del 08/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014; Sez. 3,Sentenza n. 11440 del 18/11/1997). E nel fare riferimento a tale elemento documentale non risulta – come, per contro, sostenuto dalla ricorrente – che abbia considerato le sole fotografie rappresentative dello stato dei luoghi in fase di ricostruzione, e non già quelle rappresentative delle opere in corso di demolizione; né che abbia omesso di valutare gli ulteriori documenti indicati dalla ricorrente (fotografie storiche afferenti alla concessione n. 1896/1993 e rilievi grafici di cui alla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel 1981 agli atti del giudizio riassunto), di cui peraltro non è stato specificato il contenuto. 4.–Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, in ragione dell’erronea valutazione del presupposto di fatto, per avere la Corte distrettuale reputato che la ricostruzione della terrazza sul lato sud-ovest, nell’anno 1997, avesse determinato una maggiore estensione di detto terrazzo – e quindi un’opera nuova – , alla quale avrebbero dovuto essere applicate le prescrizioni sulle distanze, di cui al richiamato d.m., di ml. 10,00 rispetto all’edificio antistante. In proposito, la ricorrente contesta che la ricostruzione del preesistente terrazzo abbia determinato l’ampliamento della struttura, sicché tale intervento non avrebbe minimamente alterato la sagoma, la superficie, la volumetria e le distanze pregresse, con la conseguente esclusione della possibilità di applicare la distanza prescritta dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968. In subordine, l’istante obietta che, in ogni caso, non sarebbe stata creata nessuna intercapedine da assoggettare a tutela. 4.1.–La doglianza è inammissibile. Ed infatti, sotto l’apparente veste di un vizio di violazione di legge o di sussunzione, la ricorrente mira in realtà a confutare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Senonché la rinnovata valutazione delle relative circostanze decisive, in una prospettiva alternativa rispetto a quanto ritenuto dal Giudice del gravame, è preclusa, trattandosi di un apprezzamento dei fatti (e, quindi, di merito) insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). In aggiunta, si evidenzia che l’ampliamento della terrazza, quale opera innovativa, assume rilievo ai fini del computo delle distanze secondo il regime sulle distanze legali vigente al tempo in cui l’intervento è stato eseguito. Ora, in tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17242 del 22/07/2010; Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005). Significato, quest’ultimo, al quale si è fatto riferimento nel caso in disputa. 5.– In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi articolati non ha offerto elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020; Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017). Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del suo difensore. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto