CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29686/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 24 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 51 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1504 /20 1 8 , depositata il 7 marzo2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -il Fallimento X - [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso Oggetto: cessione ramo di azienda la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 7 marzo 2018, di reiezione del suo appello, nonché dell’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto ledomande della curatela di accertamento della nullità ex art.1344 cod. civ. del contratto di cessione di ramo di azienda concluso dalle società l’11 dicembre 2007 e di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA].,alla restituzione della somma di euro 10.000,00,versata quale prezzo; - la Corte di appello ha riferito che l a domanda di nullità si fondava sull’assunto che il contratto era stato posto in essere al fine di eludere norme imperative, atteso che il ramo di azienda ceduto, denominato «[OSCURATO:PERSONA]» non possedeva, all’epoca, le caratteristiche di autonomia e di organizzazione necessarie per generare profitto e che l’operazione perfezionata si risolveva in un trasferimento di lavoratori elusivo della disciplina in tema di licenziamenti collettivi; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva disatteso le domande ritenendo che la cessione non costituisse un negozio in frode alla legge e affermando che il ramo di azienda ceduto costituiva un’autonoma attività organizzata svolgente funzioni di supporto a quelle di promozione e commercializzazione di prodotti (farmaceutici); -ha, quindi, respinto sia il gravame principale dell’odierna ricorrente , rilevando che quest’ultima avesse fatto acquiescenza alla statuizione del Tribunale relativa alla insussistenza della dedotta causa di nullità del contratto e osservando, in sintonia con il giudice di primo grado, che la cessione aveva ad oggetto un complesso aziendale, sia il gravame incidentale vertente sulla carenza di legittimazione attiva del curatore per violazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 24 e 43 legge fall.; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. , il quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;- avverso tale ricorso incidentale condizionato il Fallimento della X - [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dei principi di diritto in tema di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, per aver la sentenza impugnata « accolto l’eccezione di giudicato sollevata dall’appellata nel convincimento (errato) che il Fallimento avesse formulato la domanda di nullità del contratto “esclusivamente” ai sensi e nei limiti dell’art. 1344 c.c. e, quindi, non avesse specificamente impugnato il relativo capo della decisione di primo grado con cui tale domanda era stata respinta, omettendo così –la Corte – di esercitare il proprio do vere di interpretare e qualificare correttamente la domanda dell’attore/appellante»; - con il secondo motivo formula analoga censura con riferimento al diverso parametro di cui all’art. 360, primo comma, n . 5, cod. proc. civ.; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i ; - l e doglianze muovono da una non corretta interpretazione della sentenza della Corte di appello, la quale ha individuato le domande propostein giudizio nella declaratoria di nullità contrattuale in relazione alla violazione sia dell’art. 1344 cod. civ., sia dei requisiti previsti dall’art. 2112 cod. civ., e, ritenuto formatosi il giudicato interno sulla statuizione del giudice di primo grado vertente sulla prima causa di nullità, proceduto all’esame della seconda; -ha, dunque, e nucleato le domande giudiziali proposte dalla curatela in senso conforme a quanto dalla stessa indicato nei motivi in esame, per cui non sussiste il presupposto fattuale posto a fondamento degli stessi; -con il terzo motivo la ricorrente principale si duo le della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 2112 cod. civ., 101, secondo comma, 112, 113, primo comma, 329 e 346 cod. proc. civ., nonché dei principi di diritto in tema di rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale e di efficacia interna del giudicato, per aver la Corte di appello omesso di rilevare d’ufficio la nullità del contratto di cessione di ramo di azienda per violazione dell’art. 1344 cod. civ. a causa del giudicato interno formatosi sul punto; -il motivo è infondato; - i l rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando, come nel caso in esame, sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno e , cioè , quando la nullità abbia formato oggetto di domanda in primo grado e la decisione su tale domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione(cfr. Cass. 3 gennaio 2023, n. 50; Cass. 30 agosto 2019, n. 21906; Cass. 22 settembre 2017, n. 22207;Cass. 17 gennaio 2017, n. 923); - infatti, il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite con le coeve sentenze nn. 26242 e26243 del 12 dicembre 2014, per il quale «nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo», va coordinato con l’indirizzo, consolidato, secondo cui le questioni esaminabili di ufficio, che, invece, abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di merito di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell’organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, qualora la decisione o l’omessa decisione di tali questioni da parte del giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare; -con il quarto motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 110 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché dei principi di diritto in tema di giudicato esterno, per aver la sentenza impugnata ritenuto irrilevante il giudicato rappresentato dalla sentenza n. 10015/2012 dalla Corte di appello di Roma che aveva accertato la nullità della cessione del ramo di azienda in oggetto nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti delle parti da un lavoratoreper violazione dell’art. 2112 cod. civ.; -il motivo è infondato; - dall’esame della richiamata sentenza della Corte di appello emerge che il giudice di merito ha accertato l'inefficacia del tra sferimento del ramo d'azienda effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della dipendente [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, la persistenza del rapporto di lavoro di detta lavoratrice con la cedente [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che nella vicenda in esame non era ravvisabile una cessione di ramo d'azienda sussumibile nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2112 cod.civ. per mancanza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto («la [OSCURATO:PERSONA]»); -ciò posto, si osserva che l a preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno non opera ove si accerti che tra i rapporti giuridici afferenti, rispettivamente, alla sentenza che dovrebbe far stato ed al giudizio nel quale si invoca il giudicato stesso non sussista coincidenza oggettiva e soggettiva (cfr. Cass. 22 agosto 2007, n. 17883) , sicché detta preclusione deve essere esclusa, per diversità di oggetto dei rispettivi rapporti giuridici nel caso in esame, in cui il giudicato si è formato sul rapportodi lavoro che legava la dipendente [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché sull’(inesistenza) del suo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l ’oggetto del presente giudizio ha per oggetto il rapporto tra le due società; - con il quinto motivo la ric orrente principale critica la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuati nel mancato passaggio alla cessionaria delle persone che ricoprivano posizioni di vertice dell’azienda ceduta («[OSCURATO:PERSONA]»); -il motivo è infondato, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la circostanza fattuale asseritamente non esaminata è presa in considerazione dalla Corte di appello, ma ritenuta non decisiva ai fini dell’individuazione dei caratteri dell’ unità economicamente autonoma del complesso di beni e attività ceduti; - con l’ultimo motivo il ricorrente critica la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., per aver omesso di rilevare che difettasse l’elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda rappresentato dall’autonomia funzionale del ramo ceduto; -il motivo è inammissibile; -la Corte di appello ha ritenuto che il complesso dei beni e delle attività cedute, pur dando luogo a una linea di supporto ad altre unità commerciali, costituiva un’organizzazione imprenditoriale autonoma, comprendendo risorse umane e beni strumentali idonei a consentirle lo svolgimento di un’attività commerciale; - ciò posto, la doglianza, sotto l'app arente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, in relazione, in particolare, alle caratteristiche e alla funzionalità delle attività cedute, che non è ammissibile in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale non può essere accolto; -il mancato accoglimento del ricorso principale determina il venir meno della necessità di provvedere sul ricorso incidentale, proposto solo in via condizionata, e, conseguente mente, l’ esonero della ricorrente incidentale dal versamento del doppio del contributo unificato; - le spese processual i, secondo il criterio della soccombenza , si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna ilricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contr