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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17142/2022

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7 ORDINANZA sul ricorso 4252/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via P.L. da Palestrina n.47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4252/2017 Numero sezionale 1006/2022 Numero di raccolta generale 17142/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 05/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la G.S.A. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva accolto solo in parte l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’opponente aveva chiesto l’ammissione di un maggiore credito vantato nei confronti della società; che il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che la ricorrente ha depositato un tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso, notificato il 14 marzo 2022; che ne consegue l’estinzione del processo; che, non risultando l’adesione del Fallimento controricorrente, dev’essere condannata alle spese la parte ricorrente che vi ha dato causa (art. 391, co. 2 e 4, c.p.c.).

P.Q.M. dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 2250,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Roma, 29 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 4252/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via P.L. da Palestrina n.47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4252/2017 Numero sezionale 1006/2022 Numero di raccolta generale 17142/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 05/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la G.S.A. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva accolto solo in parte l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’opponente aveva chiesto l’ammissione di un maggiore credito vantato nei confronti della società; che il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che la ricorrente ha depositato un tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso, notificato il 14 marzo 2022; che ne consegue l’estinzione del processo; che, non risultando l’adesione del Fallimento controricorrente, dev’essere condannata alle spese la parte ricorrente che vi ha dato causa (art. 391, co. 2 e 4, c.p.c.). P.Q.M. dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 2250,00, di cui € 200,00 per esborsi. Roma, 29 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8
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