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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22912/2026

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a;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante delraggruppamento temporaneo di professionisti costituito da sé stesso e daBruno Macchiaroli, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1704/2020,depositata il 13/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante di un raggruppamento temporaneo di professionisticostituito insieme all’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto ingiudizio davanti al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendoche fosse condannata al pagamento di euro 153.952,37, quale compensoprofessionale per l’adeguamento della progettazione delle opere relative aun nuovo fabbricato per i viaggiatori.L’attore ha dedotto di essere stato aggiudicatario dell’appalto relativo allaprogettazione e alla direzione dei lavori e di avere stipulato il relativocontratto il 30 ottobre 1998; che il contratto prevedeva la redazione delprogetto definitivo ed esecutivo; che in fase di redazione del progettodefinitivo si era reso necessario procedere ad una nuova progettazione cheprevedeva lo spostamento della stazione; che i professionisti avevanoredatto il progetto definitivo e quello esecutivo così come modificati,trasmettendoli nel 1999 e nel 2001; che successivamente, nel 2007, laconvenuta aveva chiesto di revisionare il progetto esecutivo del 2001,integrandolo con le normative di settore sopravvenute; che la nuovaprogettazione aveva comportato modifiche radicali e il nuovo progetto erastato consegnato nel 2009, per cui egli aveva diritto al pagamento delcompenso per le nuove progettazioni.Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda ededucendo che il compenso pattuito nel 1998 era stato determinato aforfait, per cui nulla era dovuto ai professionisti; inoltre, la nota del 2007non andava intesa quale nuovo contratto, trattandosi di mero invito aformulare un’offerta per la redazione del progetto modificato.Il Tribunale ha rigettato la domanda.2.

La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e, con lasentenza n. 1704/2020, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravamee, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’EnteNumero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026Autonomo [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento di euro157.241,56.Il giudice d’appello ha osservato come il primo giudice avesse accertato, inbase alla consulenza tecnico-estimativa espletata, che Circumvesuvianaaveva chiesto ai professionisti, con nota del 22 giugno 2007, non già dellemere varianti, rientranti nel compenso stabilito per l’opera inizialmenteprevista, ma una modifica del progetto esecutivo consegnato nel 2001,che aveva comportato il radicale cambiamento dell’originaria impostazioneprogettuale, determinato da esigenze della committente connesse aldecorso del tempo necessario per procedere agli espropri e all’entrata invigore di nuove normative in materia di lavori pubblici e di norme tecnichedi costruzione.

Dato che tale accertamento in fatto non era stato oggettodi impugnazione, ha proseguito il giudice d’appello, spettava aiprofessionisti un compenso aggiuntivo, così come previsto dall’art. 2.7 delcapitolato speciale allegato al contratto d’appalto del 1998 concluso tra leparti.La Corte d’appello, a differenza del Tribunale, ha ritenuto che nel citatoart. 2.7 non vi fosse riferimento all’approvazione del progetto, il che ècoerente con la ratio della previsione, che è quella di consentire allacommittente di chiedere l’adeguamento di un progetto già approvato edunque di autorizzare i professionisti incaricati ad apportare le modificherichieste all’elaborato già consegnato.

Ciò sarebbe avvenuto – ha ancoraconsiderato il giudice d’appello – con la nota del 22 giugno 2007, il cuioggetto è “estensione incarico professionale ACU n. 614 del 30 ottobre1998” e con la quale si rappresenta che la progettazione esecutiva “deve”essere adeguata e integrata; d’altro canto, l’ultima parte del citato art. 2.7prevedeva che i professionisti avessero l’obbligo di redigere gli elaboratirichiesti dal responsabile del procedimento in aggiunta o a modifica delprogetto, cosicché, una volta pervenuta la richiesta di cui alla nota sopraricordata, i professionisti non potevano sottrarsi a tale obbligo.

Infine, haNumero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026concluso il giudice d’appello, l’attività svolta era stata senza dubbioapprovata dalla committente, come si evinceva dal fax inviato dalresponsabile del procedimento il 10 aprile 2008 e dal verbale dellariunione del 26 giugno 2008, in cui era presente il medesimo responsabilee si è avuta l’approvazione del cronoprogramma degli interventi propostoda [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre l’[OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso l’ing. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di un raggruppamento temporaneo di professionisti.Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia “errore presupposto”: la Corte d’appello haaffermato che il giudice di primo grado aveva accertato comeCircumvesuviana, con la nota del 2007, avesse richiesto ai professionistinon delle mere varianti, ma una modifica del progetto esecutivo del 2001,che ha comportato il radicale cambiamento dell’originale impostazioneprogettuale, determinato da esigenze della committente, accertamento infatto che non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente; inrealtà, l’accertamento del processo non riguardava se i lavori andassero omeno fatti, ma se gli adeguamenti progettuali dovessero rientrare nelcompenso delle attività già progettate e per mero scrupolo si precisa chela ricorrente ha contestato “non solo la consulenza tecnica d’ufficio comefonte di prova, ma ne ha anche contestato le risultanze”.1.1.

Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse: non si censurala sentenza impugnata, ma ci si limita a una precisazione, dato che “quelloche conta dinnanzi alla Suprema Corte è l’erroneo presupposto di fondo dacui scaturiscono i motivi che seguono”.2.

I restanti motivi sono tra loro strettamente connessi:Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026a) il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2.7 del capitolatospeciale, violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. n.22608/1955; l’art. 2.7 del capitolato speciale non è altro che la ripetizionedell’art. 7 del d.m. n. 22608/1955, avendo ad oggetto il conferimento diincarichi per la progettazione e direzione di opere pubbliche;b) il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362e 1363 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; la Corte d’appello haritenuto in pratica che vi sia stata una novazione del contratto con unnuovo incarico; ma la nota del 2007, secondo cui “la progettazioneesecutiva deve essere adeguata e integrata a quanto imposto dalle vigentinormative […], prevedendo per gli impianti tecnologici i necessariadeguamenti”, fa ricadere la fattispecie nell’art. 2.7 del capitolato, “senzache ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi”; in ogni caso,mancherebbe l’autorizzazione del responsabile del procedimento previstadall’art. 2.7; inoltre, i contratti pubblici sono soggetti al principio diimmodificabilità dell’oggetto contrattuale, cui sono sottoposte anche lepattuizioni circa il compenso;c) il quarto motivo fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 1230c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., riproponendo la medesimacensura del precedente motivo richiamando la violazione dell’art. 1230c.c.;d) il quinto motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al n. 5dell’art. 360 c.p.c.: il giudice non solo non avrebbe indicato gli elementi dacui ha desunto il proprio convincimento, ma non avrebbe ricostruito l’iterlogico della decisione nella parte in cui ha riqualificato la richiesta dipreventivo come una vera e propria offerta, senza accettazione dicontroparte e senza l’approvazione da parte del responsabile delprocedimento.Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/20263.

I motivi, anche volendo tralasciare alcune evidenti ragioni diinammissibilità, sono comunque tutti privi di fondamento.Quanto al secondo motivo, è vero che l’art. 2.7 del capitolato specialetestualmente recita: “L’incaricato si obbliga ad introdurre nel progettodefinitivo ed esecutivo, anche se già elaborato o presentato, tutte lemodifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile delresponsabile del procedimento fino alla definitiva approvazione dellostesso, secondo le norme stabilite per le opere in conto dello Stato, senzache ciò dia diritto a speciali maggiori compensi”.

L’articolo ha però unaseconda parte (riportata dalla Corte d’appello alla pag. 3 della sentenzaimpugnata; il testo completo dell’articolo è trascritto alle pagg. 10 e 11 delcontroricorso), secondo la quale: “Qualora le modifiche comportino invececambiamenti nella impostazione progettuale, determinati da nuoveesigenze e autorizzati dal responsabile del procedimento, all’incaricatospettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corsod’opera”.Il ricorrente si limita, appunto, a considerare la prima parte e al riguardoritiene che la nota protocollare del 22 giugno 2007 consista in unasemplice richiesta di un preventivo di spesa, dando un’interpretazione chesi contrappone a quella compiuta dalla Corte d’appello.

Per cui la censura,in ultima analisi, si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede undiverso e non consentito esame del merito.Quanto al terzo motivo, il ricorrente riconduce la fattispecie in esame allaprima parte dell’art. 2.7, ritenendo appunto che non vi sarebbe statodiritto a speciali e maggiori compensi, senza considerare – come si èappena detto – la seconda parte dell’art. 2.7.Nel quarto motivo si ripropone la stessa censura, ancora ribadendo che lafattispecie in esame non darebbe diritto a speciali e maggiori compensi.L’ultimo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5dell’art. 360 c.p.c., ma in realtà fa valere un vizio di motivazione, nonNumero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026avendo – ad avviso del ricorrente – la Corte d’appello indicato gli elementida cui ha desunto il proprio convincimento e nemmeno ricostruito l’iterlogico-giuridico che ha condotto alla scelta delle argomentazioni a basedella decisione.La Corte rileva che il vizio non sussiste, perché la Corte d’appello haanaliticamente e in modo convincente argomentato l’accoglimento delladomanda dei professionisti (v. supra, sub 2 dei fatti di causa); ecomunque, la censura è inammissibile in quanto volta a lamentare un viziodi insufficienza della motivazione, non più denunciabile dopo la notariforma del n. 5 dell’art. 360 del codice di rito.4.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in eeuro7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge, da distrarsi in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] che inmemoria si è dichiarato antistatario.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 10 marzo 2026.Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante delraggruppamento temporaneo di professionisti costituito da sé stesso e daBruno Macchiaroli, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1704/2020,depositata il 13/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante di un raggruppamento temporaneo di professionisticostituito insieme all’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto ingiudizio davanti al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendoche fosse condannata al pagamento di euro 153.952,37, quale compensoprofessionale per l’adeguamento della progettazione delle opere relative aun nuovo fabbricato per i viaggiatori.L’attore ha dedotto di essere stato aggiudicatario dell’appalto relativo allaprogettazione e alla direzione dei lavori e di avere stipulato il relativocontratto il 30 ottobre 1998; che il contratto prevedeva la redazione delprogetto definitivo ed esecutivo; che in fase di redazione del progettodefinitivo si era reso necessario procedere ad una nuova progettazione cheprevedeva lo spostamento della stazione; che i professionisti avevanoredatto il progetto definitivo e quello esecutivo così come modificati,trasmettendoli nel 1999 e nel 2001; che successivamente, nel 2007, laconvenuta aveva chiesto di revisionare il progetto esecutivo del 2001,integrandolo con le normative di settore sopravvenute; che la nuovaprogettazione aveva comportato modifiche radicali e il nuovo progetto erastato consegnato nel 2009, per cui egli aveva diritto al pagamento delcompenso per le nuove progettazioni.Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda ededucendo che il compenso pattuito nel 1998 era stato determinato aforfait, per cui nulla era dovuto ai professionisti; inoltre, la nota del 2007non andava intesa quale nuovo contratto, trattandosi di mero invito aformulare un’offerta per la redazione del progetto modificato.Il Tribunale ha rigettato la domanda.2. La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e, con lasentenza n. 1704/2020, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravamee, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’EnteNumero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026Autonomo [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento di euro157.241,56.Il giudice d’appello ha osservato come il primo giudice avesse accertato, inbase alla consulenza tecnico-estimativa espletata, che Circumvesuvianaaveva chiesto ai professionisti, con nota del 22 giugno 2007, non già dellemere varianti, rientranti nel compenso stabilito per l’opera inizialmenteprevista, ma una modifica del progetto esecutivo consegnato nel 2001,che aveva comportato il radicale cambiamento dell’originaria impostazioneprogettuale, determinato da esigenze della committente connesse aldecorso del tempo necessario per procedere agli espropri e all’entrata invigore di nuove normative in materia di lavori pubblici e di norme tecnichedi costruzione. Dato che tale accertamento in fatto non era stato oggettodi impugnazione, ha proseguito il giudice d’appello, spettava aiprofessionisti un compenso aggiuntivo, così come previsto dall’art. 2.7 delcapitolato speciale allegato al contratto d’appalto del 1998 concluso tra leparti.La Corte d’appello, a differenza del Tribunale, ha ritenuto che nel citatoart. 2.7 non vi fosse riferimento all’approvazione del progetto, il che ècoerente con la ratio della previsione, che è quella di consentire allacommittente di chiedere l’adeguamento di un progetto già approvato edunque di autorizzare i professionisti incaricati ad apportare le modificherichieste all’elaborato già consegnato. Ciò sarebbe avvenuto – ha ancoraconsiderato il giudice d’appello – con la nota del 22 giugno 2007, il cuioggetto è “estensione incarico professionale ACU n. 614 del 30 ottobre1998” e con la quale si rappresenta che la progettazione esecutiva “deve”essere adeguata e integrata; d’altro canto, l’ultima parte del citato art. 2.7prevedeva che i professionisti avessero l’obbligo di redigere gli elaboratirichiesti dal responsabile del procedimento in aggiunta o a modifica delprogetto, cosicché, una volta pervenuta la richiesta di cui alla nota sopraricordata, i professionisti non potevano sottrarsi a tale obbligo. Infine, haNumero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026concluso il giudice d’appello, l’attività svolta era stata senza dubbioapprovata dalla committente, come si evinceva dal fax inviato dalresponsabile del procedimento il 10 aprile 2008 e dal verbale dellariunione del 26 giugno 2008, in cui era presente il medesimo responsabilee si è avuta l’approvazione del cronoprogramma degli interventi propostoda [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre l’[OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso l’ing. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di un raggruppamento temporaneo di professionisti.Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “errore presupposto”: la Corte d’appello haaffermato che il giudice di primo grado aveva accertato comeCircumvesuviana, con la nota del 2007, avesse richiesto ai professionistinon delle mere varianti, ma una modifica del progetto esecutivo del 2001,che ha comportato il radicale cambiamento dell’originale impostazioneprogettuale, determinato da esigenze della committente, accertamento infatto che non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente; inrealtà, l’accertamento del processo non riguardava se i lavori andassero omeno fatti, ma se gli adeguamenti progettuali dovessero rientrare nelcompenso delle attività già progettate e per mero scrupolo si precisa chela ricorrente ha contestato “non solo la consulenza tecnica d’ufficio comefonte di prova, ma ne ha anche contestato le risultanze”.1.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse: non si censurala sentenza impugnata, ma ci si limita a una precisazione, dato che “quelloche conta dinnanzi alla Suprema Corte è l’erroneo presupposto di fondo dacui scaturiscono i motivi che seguono”.2. I restanti motivi sono tra loro strettamente connessi:Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026a) il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2.7 del capitolatospeciale, violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. n.22608/1955; l’art. 2.7 del capitolato speciale non è altro che la ripetizionedell’art. 7 del d.m. n. 22608/1955, avendo ad oggetto il conferimento diincarichi per la progettazione e direzione di opere pubbliche;b) il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362e 1363 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; la Corte d’appello haritenuto in pratica che vi sia stata una novazione del contratto con unnuovo incarico; ma la nota del 2007, secondo cui “la progettazioneesecutiva deve essere adeguata e integrata a quanto imposto dalle vigentinormative […], prevedendo per gli impianti tecnologici i necessariadeguamenti”, fa ricadere la fattispecie nell’art. 2.7 del capitolato, “senzache ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi”; in ogni caso,mancherebbe l’autorizzazione del responsabile del procedimento previstadall’art. 2.7; inoltre, i contratti pubblici sono soggetti al principio diimmodificabilità dell’oggetto contrattuale, cui sono sottoposte anche lepattuizioni circa il compenso;c) il quarto motivo fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 1230c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., riproponendo la medesimacensura del precedente motivo richiamando la violazione dell’art. 1230c.c.;d) il quinto motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al n. 5dell’art. 360 c.p.c.: il giudice non solo non avrebbe indicato gli elementi dacui ha desunto il proprio convincimento, ma non avrebbe ricostruito l’iterlogico della decisione nella parte in cui ha riqualificato la richiesta dipreventivo come una vera e propria offerta, senza accettazione dicontroparte e senza l’approvazione da parte del responsabile delprocedimento.Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/20263. I motivi, anche volendo tralasciare alcune evidenti ragioni diinammissibilità, sono comunque tutti privi di fondamento.Quanto al secondo motivo, è vero che l’art. 2.7 del capitolato specialetestualmente recita: “L’incaricato si obbliga ad introdurre nel progettodefinitivo ed esecutivo, anche se già elaborato o presentato, tutte lemodifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile delresponsabile del procedimento fino alla definitiva approvazione dellostesso, secondo le norme stabilite per le opere in conto dello Stato, senzache ciò dia diritto a speciali maggiori compensi”. L’articolo ha però unaseconda parte (riportata dalla Corte d’appello alla pag. 3 della sentenzaimpugnata; il testo completo dell’articolo è trascritto alle pagg. 10 e 11 delcontroricorso), secondo la quale: “Qualora le modifiche comportino invececambiamenti nella impostazione progettuale, determinati da nuoveesigenze e autorizzati dal responsabile del procedimento, all’incaricatospettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corsod’opera”.Il ricorrente si limita, appunto, a considerare la prima parte e al riguardoritiene che la nota protocollare del 22 giugno 2007 consista in unasemplice richiesta di un preventivo di spesa, dando un’interpretazione chesi contrappone a quella compiuta dalla Corte d’appello. Per cui la censura,in ultima analisi, si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede undiverso e non consentito esame del merito.Quanto al terzo motivo, il ricorrente riconduce la fattispecie in esame allaprima parte dell’art. 2.7, ritenendo appunto che non vi sarebbe statodiritto a speciali e maggiori compensi, senza considerare – come si èappena detto – la seconda parte dell’art. 2.7.Nel quarto motivo si ripropone la stessa censura, ancora ribadendo che lafattispecie in esame non darebbe diritto a speciali e maggiori compensi.L’ultimo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5dell’art. 360 c.p.c., ma in realtà fa valere un vizio di motivazione, nonNumero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026avendo – ad avviso del ricorrente – la Corte d’appello indicato gli elementida cui ha desunto il proprio convincimento e nemmeno ricostruito l’iterlogico-giuridico che ha condotto alla scelta delle argomentazioni a basedella decisione.La Corte rileva che il vizio non sussiste, perché la Corte d’appello haanaliticamente e in modo convincente argomentato l’accoglimento delladomanda dei professionisti (v. supra, sub 2 dei fatti di causa); ecomunque, la censura è inammissibile in quanto volta a lamentare un viziodi insufficienza della motivazione, non più denunciabile dopo la notariforma del n. 5 dell’art. 360 del codice di rito.4. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in eeuro7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge, da distrarsi in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] che inmemoria si è dichiarato antistatario.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 10 marzo 2026.Numero registro generale 19248/2020Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 22912/2026Data pubblicazione 08/07/2026Il Presidente