CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 51182/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAfissata la trattazione con il ritto cartolare non partecipato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] NICOTRA avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di appello di Catania in data 13 marzo 2023 con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatale, per il delitto di omicidio, con altra meno afflittiva (arresti domiciliari presso l'abitazione o un nosocomio), evidenziando l'assenza di attenuazione del quadro cautelare, anche a fronte della condanna a diciotto anni di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] NICOTRA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione. La ricorrente non è un soggetto pericoloso, alla luce della condotta irreprensibile tenuta all'udienza di appello in data 5 luglio 2023; nel corso dell'udienza è stato possibile constatare l'efficacia delle cure, cui è sottoposta, che ne hanno azzerato la pericolosità sociale. Il tempo trascorso dall'arresto (9 dicembre 2020), rende evidente l'attenuazione del quadro cautelare. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. La soggettiva percezione del patrocinatore circa la rilevanza del comportamento processuale assunto, peraltro dopo l'udienza camerale del , procedimento cautelare del 29 giugno 2023, nonché la soggettiva convinzione del medesimo che il trattamento farmacologico cui, per ordine dei sanitari che hanno in cura la ricorrente all'interno dell'istituto di detenzione, la stessa è sottoposta, sono circostanze prive di rilievo rispetto alle argomentazioni spese dal Tribunale di Catania, oltre a sollecitare alla Corte di legittimità un non consentito esame nel merito. 3.2. In presenza della presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il decorso del tempo, del resto, non costituisce elemento di novità. Si è chiarito che «in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo» (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835). 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc