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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14701/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 14701/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris