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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 13001/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 12120- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].; Oggetto R.G.N.12120/2023 Cron.

Rep.

Ud.29/02/2024 CC -intimate - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/05/2023 R.G.N. 53025/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 10.5.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione.

Le parti hanno presentato memorie.

La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez.

U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 -01), essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi.

In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Roma.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 12120- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].; Oggetto R.G.N.12120/2023 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC -intimate - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/05/2023 R.G.N. 53025/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 10.5.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione. Le parti hanno presentato memorie. La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 -01), essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi. In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Roma. Così
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