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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21793/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 043-03/• sul ricorso iscritto al n. 2988/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rdi, do- 202' miciliato presso lo studio del difensore in Rbrna, [OSCURATO:PERSONA] n.353; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.200/3/2013 depositata il 7 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n.6/15/2012 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contri- buente proposto contro un avviso di accertamento per IRPEF, [OSCURATO:PERSONA], Addizionali e accessori 2005. 2, In particolare con l'accertamento era stato ricostruito induttiva- mente in capo al contribuente il reddito di impresa, relativa all'attività di costruzione edile, e il giudice di primo grado aveva confermato l'im- pianto delle riprese, riducendone tuttavia al 30% il maggior reddito accertato per l'anno di imposta.

3. Contro la sentenza d'appello, confermativa della decisione del giu- dice di prime cure, propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle Entrate con con- troricorso.

Considerato che:

4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha reso noto di aver intrapreso la definizione agevolata della lite, rendendo noto di aver anche provveduto al pagamento delle rate relative al perfezionamento del procedimento.

5. Ritenuto opportuno che l'Agenzia, costituita in giudizio e controri- corrente, prenda posizione sulla corrispondenza dei dati dichiarati con quelli di cui all'avviso di accertamento, e così sull'allegata intervenuta estinzione del processo, P.Q.M. la Corte: rinvia a nuovo ruolo per interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza sul contenuto della memoria depositata dal contribuenl:e.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 043-03/• sul ricorso iscritto al n. 2988/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rdi, do- 202' miciliato presso lo studio del difensore in Rbrna, [OSCURATO:PERSONA] n.353; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.200/3/2013 depositata il 7 giugno 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n.6/15/2012 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contri- buente proposto contro un avviso di accertamento per IRPEF, [OSCURATO:PERSONA], Addizionali e accessori 2005. 2, In particolare con l'accertamento era stato ricostruito induttiva- mente in capo al contribuente il reddito di impresa, relativa all'attività di costruzione edile, e il giudice di primo grado aveva confermato l'im- pianto delle riprese, riducendone tuttavia al 30% il maggior reddito accertato per l'anno di imposta. 3. Contro la sentenza d'appello, confermativa della decisione del giu- dice di prime cure, propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle Entrate con con- troricorso. Considerato che: 4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha reso noto di aver intrapreso la definizione agevolata della lite, rendendo noto di aver anche provveduto al pagamento delle rate relative al perfezionamento del procedimento. 5. Ritenuto opportuno che l'Agenzia, costituita in giudizio e controri- corrente, prenda posizione sulla corrispondenza dei dati dichiarati con quelli di cui all'avviso di accertamento, e così sull'allegata intervenuta estinzione del processo, P.Q.M. la Corte: rinvia a nuovo ruolo per interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza sul contenuto della memoria depositata dal contribuenl:e. Cos
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