CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08301/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 15/2/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe confermato il giudizio di responsabilità con mera ripetizione di quanto già affermato dal primo Giudice, senza alcuna rivisitazione critica del compendio probatorio e senza valutare appieno gli argomenti esposti dalla difesa. Si contesta la motivazione, poi, anche quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile: la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità con una motivazione del tutto solida, adeguata ed ancorata alle risultanze istruttorie, quindi non censurabile in questa sede, specie attraverso la richiesta, non consentita, di rilettura dell'intero materiale probatorio. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che il pacco contenente lo stupefacente (occultato in un salame sottovuoto) era stato indirizzato proprio al ricorrente, detenuto in carcere; che l'apparente mittente era la sua sorella, autorizzata all'inoltro di spedizioni; che risultava del tutto inconsistente la tesi di uno sconosciuto che avesse voluto omaggiare l'Esposito di hashish per oltre 600 dosi; che, allo stesso modo, non aveva trovato conferma la tesi - opposta - di un invio al solo fine di danneggiare il detenuto. 3.1. In forza di questi elementi, non controvertibili, le sentenze di merito hanno quindi concluso per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, risultando accertato che lo stupefacente così introdotto in carcere fosse destinato al ricorrente e - almeno in parte - alla cessione a terzi. 4. Considerato che risulta inammissibile anche la seconda doglianza, in tema di circostanze attenuanti generiche. Anche al riguardo, infatti, la sentenza impugnata non appare censurabile, laddove ha valorizzato i gravi ed allarmanti precedenti penali dell'imputato (condanne per violazioni della legge sulle armi e per estorsione aggravata) ed ha negato qualunque valenza collaborativa al suo comportamento, essendosi lo stesso limitato a proclamare la propria estraneità ai fatti. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 Il ConJIiere