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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09524/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1415del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 473/04/2021, depositata in data 7 giugno 2021; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona dell’amministratore unico pro tempore, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, previa riunione, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro temporee rigettato quello della suddetta società avverso la sentenza n. 92/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Savona che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, esercente la centrale termoelettrica di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di rimborso dell’ecotassa asseritamente versata in eccedenza , con compensazione di una quota di quanto richiesto con iltributo liquidato con altri avvisi di pagamento emessi per i periodi 2010-2014; -nella sentenza impugnata, in punto di fatto, si evince che: 1 ) la CTP di Savona, con la sentenza n. 92/03/2018, aveva accolto parzialmente il ricorso dichiarando spettante il rimborso per la parte corrispondente alla maggiore ecotassa pretesa per il 2010 stante l’avvenuta decadenza dell’Amministrazione dall ’ azione di recupero per tale annualità ; 2) avverso tale sentenza avevano proposto separati appelli sia l’Ufficio che la società per la parte di rispettiva soccombenza; - la CTR: 1) ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non prescritto, per l’annualità 2010, il diritto di credito stante la notifica, con nota prot. 1573/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di atto di interruzione della prescrizione e messa in mora;2) ha rigettato l’appello della società considerando le ulteriori ragioni di impugnazione assorbite in ragione di quanto evidenziato; -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; -la società contribuente ha depositato memoria; Considerato che - con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6 Cost. per avere la CTR, con una motivazione apparente, accolto l’appello dell’Ufficio, da un lato, fondando le proprie conclusioni su precedenti giurisprudenziali (Cass.n. 16261/2019) non conformi alla vicenda in oggetto e, dall’altro, condividendo apoditticamente la prospettazione dell’Ufficio secondo cui -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - l’avviso di pagamento per l’anno di imposta 2010 sarebbe stato notificato tempestivamente essendo stato il termine quinquennale di “prescrizione”di cui al secondo comma dell’art. 15 del d.lgs. n. 504/92 interrotto a seguito della notifica di un atto di messa in mora dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con ciò senza indicare le ragioni sottese alla configurazione del detto termine come di “prescrizione” e dunque soggetto a interruzione (artt. 2943 –2945 c.c.) anziché di “decadenza” e come tale non soggetto a interruzione (artt. 2964 c.c.); -il motivo è infondato; - secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021); Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. n. 26766 del 2020;Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); -nella specie, la motivazione non è omessa o appare nte, ma, sia pure sintetica, comunque consente di comprendere l'iter logico giuridico seguito recando, quindi, il minimo costituzionale.

Infatti, a prescindere dal riferimento giurisprudenziale, si legge nella motivazione “ ai sensi dell’art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 504/95 il potere impositivo, con riferimento alle accise, si prescrive entro il termine di 5 anni, stante che la norma, contrariamente all’assunto del primo giudice, preveda espressamente al comma 2 la prescrizione e non anche la decadenza.

Ebbene, a tale specifico riguardo, va rilevato che l’Ufficio tempestivamente ha emesso un atto di interruzione della prescrizione e messa in mora ai sensi del combinato disposto degli artt.2943 comma 4 e 1219 c.c. notificato alla parte con nota prot. 1573/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

Non si può ritenere, pertanto, che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello dell’Ufficio, incentrato sul rilievo della tempestiva notifica delprodromico avviso di pagamento per il 2010, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa; -con il secondo motiv o si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR nell’accogliere l’appello dell’Agenzia “per l’effetto” respinto il gravame della società per essere le “ulteriori ragioni dedotte in impugnazione … da ritenersi assorbite in ragione di quanto evidenziato”; con ciò senza adottare alcuna pronuncia sulle censure mosse in sede di appello dalla contribuente concernenti: 1)la illegittimità del provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di rimborso e dei prodromici avvisi di pagamento per inesistenza della relativa notifica;2) la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 per non avere l’Ufficio il potere di compensare il tributo richiesto a rimborso con gli avvisi di pagamento per gli anni 2010-2014; la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e del principio di terzietà del giudice tributario per essersi la CTP sostituita all’Agenzia nel rettificare il contenuto dell’atto impugnato; violazione dell’art. 112 c.p.c. 3 ) la illegittimità del presupposto avviso di pagamento per il 2011 peressere stato notificato oltre il termine di cui all’art. 15, comma 2 del TUA;4) la infondatezza della pretesa tributaria per tutti i periodi di imposta in questione; -il motivo è fondato; - come chiarito da questa Corte “ l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.

Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia” (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 12193del 22/06/2020 ); - nella sentenza impugnata, a fronte dell’appello della società contribuente con il quale quest’ultima aveva dedotto: 1) sul primo capo di sentenza, la violazione degli artt. 17, comma 29 della legge n. 449/97 e 19bis TUA stante l’illegittimità del provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di rimborso e dei prodromici avvisi di pagamento per inesistenza della relativa notifica; 2) sul secondo capo di sentenza, la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 per non avere l’Ufficio il potere di compensare il tributo richiesto a rimborso con gli avvisi di pagamento per gli anni 2010-2014; la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e del principio di terzietà del giudice tributario per essersi la CTP sostituita all’Agenzia nel rettificare il contenuto dell’atto impugnato; violazione dell’art. 112 c.p.c. 3)sul terzo capo di sentenza la illegittimità del presupposto avviso di pagamento per il 2011 per essere stato notificato oltre il termine di cui all’art. 15, comma 2 del TUA; 4) sul quarto e ultimo capo di sentenza, la violazione degli artt. 17 della legge n. 429/97, del DPRn. 46 del 2001, 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, del d.lgs. n. 46 del 2014, art.2 della legge n. 212 del 2000, stante la infondatezza della pretesa tributaria per tutti i periodi di imposta in questione (pagg. 4-5; 21-33 del ricorso); la CTR nell’accogliere l’appello dell’Agenzia ha “per l’effetto” respinto il gravame della società per essere le “ulteriori ragioni dedotte in impugnazione … da ritenersi assorbite in ragione di quanto innanzi evidenziato”;con ciò la CTR ha desunto erroneamente l’assorbimento dei motivi di appello della società dalle ragioni di accoglimento dell’appello dell’Ufficio che atteneva alla rilevata decadenza dell’Agenzia dal potere di accertare l’ecotassa per il periodo di imposta 2010di cui al prodromico avviso posto a compens azione con il tributo chiesto a rimborso, senza che possa configurarsi, stante la chiara autonomia logico-giuridica delle questioni (rispettivamente oggetto dell’appello dell’Ufficio e di quello della società), nell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio un rigetto implicito di quello della società con conseguente omessa pronuncia sulle censure mosse con quest’ultimo; - con il terzo motivo si denuncia, in via gradata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione, sotto un ulteriore profilo degli degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6 Cost. per avere la CTR respinto l’appello della società senza illustrare alcuna ragione sottesa a tale decisione; - con il quarto motivo , in via ulteriormente gradata, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per avere la CTR- nell’ipotesi in cui si ritenesse che sulla questione inerente la legittimità dell’integrazione della motivazione del provvedimento da parte del giudice di prime cure la CTR si sia implicitamente pronunciata – violato l’art. 7 cit. non potendosi la CTP sostituire all’Agenzia nel correggere il contenuto del provvedimento;- con il quinto motivo si denuncia, in via ulteriormente gradata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 504/1995 per avere la CTR-nell’ipotesi in cui si ravvisasse una statuizione seppure implicita quanto alla tempestività dell’avviso di pagamento 2011 - ritenuto erroneamente legittimo tale atto impositivo sebbene il termine di accertamento dell’ecotassa dovuta per il 2011 fosse scaduto essendo stato l’avviso notificato il 17 febbraio 2017 oltre il termine quinquennale di cui all’art. 15, comma 2, cit.; - l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei motivi terzo, quartoe quinto; -in conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto-e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo , assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1415del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 473/04/2021, depositata in data 7 giugno 2021; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona dell’amministratore unico pro tempore, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, previa riunione, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro temporee rigettato quello della suddetta società avverso la sentenza n. 92/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Savona che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, esercente la centrale termoelettrica di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di rimborso dell’ecotassa asseritamente versata in eccedenza , con compensazione di una quota di quanto richiesto con iltributo liquidato con altri avvisi di pagamento emessi per i periodi 2010-2014; -nella sentenza impugnata, in punto di fatto, si evince che: 1 ) la CTP di Savona, con la sentenza n. 92/03/2018, aveva accolto parzialmente il ricorso dichiarando spettante il rimborso per la parte corrispondente alla maggiore ecotassa pretesa per il 2010 stante l’avvenuta decadenza dell’Amministrazione dall ’ azione di recupero per tale annualità ; 2) avverso tale sentenza avevano proposto separati appelli sia l’Ufficio che la società per la parte di rispettiva soccombenza; - la CTR: 1) ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non prescritto, per l’annualità 2010, il diritto di credito stante la notifica, con nota prot. 1573/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di atto di interruzione della prescrizione e messa in mora;2) ha rigettato l’appello della società considerando le ulteriori ragioni di impugnazione assorbite in ragione di quanto evidenziato; -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; -la società contribuente ha depositato memoria; Considerato che - con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6 Cost. per avere la CTR, con una motivazione apparente, accolto l’appello dell’Ufficio, da un lato, fondando le proprie conclusioni su precedenti giurisprudenziali (Cass.n. 16261/2019) non conformi alla vicenda in oggetto e, dall’altro, condividendo apoditticamente la prospettazione dell’Ufficio secondo cui -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - l’avviso di pagamento per l’anno di imposta 2010 sarebbe stato notificato tempestivamente essendo stato il termine quinquennale di “prescrizione”di cui al secondo comma dell’art. 15 del d.lgs. n. 504/92 interrotto a seguito della notifica di un atto di messa in mora dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con ciò senza indicare le ragioni sottese alla configurazione del detto termine come di “prescrizione” e dunque soggetto a interruzione (artt. 2943 –2945 c.c.) anziché di “decadenza” e come tale non soggetto a interruzione (artt. 2964 c.c.); -il motivo è infondato; - secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021); Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. n. 26766 del 2020;Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); -nella specie, la motivazione non è omessa o appare nte, ma, sia pure sintetica, comunque consente di comprendere l'iter logico giuridico seguito recando, quindi, il minimo costituzionale. Infatti, a prescindere dal riferimento giurisprudenziale, si legge nella motivazione “ ai sensi dell’art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 504/95 il potere impositivo, con riferimento alle accise, si prescrive entro il termine di 5 anni, stante che la norma, contrariamente all’assunto del primo giudice, preveda espressamente al comma 2 la prescrizione e non anche la decadenza. Ebbene, a tale specifico riguardo, va rilevato che l’Ufficio tempestivamente ha emesso un atto di interruzione della prescrizione e messa in mora ai sensi del combinato disposto degli artt.2943 comma 4 e 1219 c.c. notificato alla parte con nota prot. 1573/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Non si può ritenere, pertanto, che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello dell’Ufficio, incentrato sul rilievo della tempestiva notifica delprodromico avviso di pagamento per il 2010, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa; -con il secondo motiv o si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR nell’accogliere l’appello dell’Agenzia “per l’effetto” respinto il gravame della società per essere le “ulteriori ragioni dedotte in impugnazione … da ritenersi assorbite in ragione di quanto evidenziato”; con ciò senza adottare alcuna pronuncia sulle censure mosse in sede di appello dalla contribuente concernenti: 1)la illegittimità del provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di rimborso e dei prodromici avvisi di pagamento per inesistenza della relativa notifica;2) la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 per non avere l’Ufficio il potere di compensare il tributo richiesto a rimborso con gli avvisi di pagamento per gli anni 2010-2014; la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e del principio di terzietà del giudice tributario per essersi la CTP sostituita all’Agenzia nel rettificare il contenuto dell’atto impugnato; violazione dell’art. 112 c.p.c. 3 ) la illegittimità del presupposto avviso di pagamento per il 2011 peressere stato notificato oltre il termine di cui all’art. 15, comma 2 del TUA;4) la infondatezza della pretesa tributaria per tutti i periodi di imposta in questione; -il motivo è fondato; - come chiarito da questa Corte “ l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12193del 22/06/2020 ); - nella sentenza impugnata, a fronte dell’appello della società contribuente con il quale quest’ultima aveva dedotto: 1) sul primo capo di sentenza, la violazione degli artt. 17, comma 29 della legge n. 449/97 e 19bis TUA stante l’illegittimità del provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di rimborso e dei prodromici avvisi di pagamento per inesistenza della relativa notifica; 2) sul secondo capo di sentenza, la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 per non avere l’Ufficio il potere di compensare il tributo richiesto a rimborso con gli avvisi di pagamento per gli anni 2010-2014; la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e del principio di terzietà del giudice tributario per essersi la CTP sostituita all’Agenzia nel rettificare il contenuto dell’atto impugnato; violazione dell’art. 112 c.p.c. 3)sul terzo capo di sentenza la illegittimità del presupposto avviso di pagamento per il 2011 per essere stato notificato oltre il termine di cui all’art. 15, comma 2 del TUA; 4) sul quarto e ultimo capo di sentenza, la violazione degli artt. 17 della legge n. 429/97, del DPRn. 46 del 2001, 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, del d.lgs. n. 46 del 2014, art.2 della legge n. 212 del 2000, stante la infondatezza della pretesa tributaria per tutti i periodi di imposta in questione (pagg. 4-5; 21-33 del ricorso); la CTR nell’accogliere l’appello dell’Agenzia ha “per l’effetto” respinto il gravame della società per essere le “ulteriori ragioni dedotte in impugnazione … da ritenersi assorbite in ragione di quanto innanzi evidenziato”;con ciò la CTR ha desunto erroneamente l’assorbimento dei motivi di appello della società dalle ragioni di accoglimento dell’appello dell’Ufficio che atteneva alla rilevata decadenza dell’Agenzia dal potere di accertare l’ecotassa per il periodo di imposta 2010di cui al prodromico avviso posto a compens azione con il tributo chiesto a rimborso, senza che possa configurarsi, stante la chiara autonomia logico-giuridica delle questioni (rispettivamente oggetto dell’appello dell’Ufficio e di quello della società), nell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio un rigetto implicito di quello della società con conseguente omessa pronuncia sulle censure mosse con quest’ultimo; - con il terzo motivo si denuncia, in via gradata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione, sotto un ulteriore profilo degli degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6 Cost. per avere la CTR respinto l’appello della società senza illustrare alcuna ragione sottesa a tale decisione; - con il quarto motivo , in via ulteriormente gradata, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per avere la CTR- nell’ipotesi in cui si ritenesse che sulla questione inerente la legittimità dell’integrazione della motivazione del provvedimento da parte del giudice di prime cure la CTR si sia implicitamente pronunciata – violato l’art. 7 cit. non potendosi la CTP sostituire all’Agenzia nel correggere il contenuto del provvedimento;- con il quinto motivo si denuncia, in via ulteriormente gradata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 504/1995 per avere la CTR-nell’ipotesi in cui si ravvisasse una statuizione seppure implicita quanto alla tempestività dell’avviso di pagamento 2011 - ritenuto erroneamente legittimo tale atto impositivo sebbene il termine di accertamento dell’ecotassa dovuta per il 2011 fosse scaduto essendo stato l’avviso notificato il 17 febbraio 2017 oltre il termine quinquennale di cui all’art. 15, comma 2, cit.; - l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei motivi terzo, quartoe quinto; -in conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto-e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo , assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determi
Sentenza Cassazione n. 09524/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris