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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34888/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 marzo 1972, avverso la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte d'appello di Venezia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, sostituendo alle parole "giorni quattordici", le parole "giorni quattro", rigettando nel resto il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Padova, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il luglio 2025 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aumento della pena per la recidiva, poiché determinato in violazione del limite di cui al comma 6 dell'art. 99 cod. pen., dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

Con sentenza del 20 gennaio 2026 la Corte d'appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 16 luglio 2019, ha quindi rideterminato la pena in anni 1, mesi 8 e giorni 14 di reclusione.

12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale penale, poiché il giudice del rinvio ha determinato la pena in violazione del divieto di reformatio in peius, non avendo applicato la riduzione della metà che era stata già riconosciuta dal Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice del rinvio indicato nel dispositivo la pena finale in anni 1, mesi 8 e giorni 14 di reclusione e, nella motivazione, quella di anni 1, mesi 8 e giorni 4 di reclusione.

Osserva il ricorrente che la discordanza tra la pena indicata in motivazione e quella indicata in dispositivo deve essere risolta in favore della prima.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In applicazione del principio di diritto formulato nella sentenza rescindente (p. 8), al cui rispetto è vincolato, il giudice del rinvio ha contenuto l'aumento di pena previsto per la recidiva specifica ed infraquinquennale entro il limite inderogabile di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., inferiore a quello della metà previsto dall'art. 99, comma 3, cod. pen.

Ne consegue che la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione non è stata aumentata di mesi nove corrispondenti alla metà, ma soltanto di giorni settantaquattro, poiché per il cumulo delle pene riportate per le precedenti condanne è pari ad euro 18.600 di multa; somma, questa, poi convertita ex art. 135 cod. pen.

Non vi è, pertanto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: l'aumento applicato ai sensi dell'art. 99, comma 6, cod. pen. è infatti inferiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione del comma 3 della medesima disposizione e non richiede un'ulteriore riduzione della metà.

Quest'ultimo comma individua, infatti, il limite massimo dell'incremento sanzionatorio, non un autonomo criterio di diminuzione della pena.

4.2. Deve ritenersi inoltre inammissibile la richiesta, contenuta nel secondo motivo, di correzione dell'errore materiale da cui si assume essere affetta la 2sentenza impugnata (che peraltro reca il calcolo esatto tanto in dispositivo quanto in motivazione: p. 4): ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., infatti, per la correzione è competente il giudice dell'impugnazione, salvo che questa non sia dichiarata inammissibile.

Né può sostenersi che la presenza di un'indicazione che si reputa erronea nella motivazione, cui allude il ricorrente (p. 5), determini, per ciò solo, un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il vizio denunciabile in cassazione presuppone infatti che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica su un punto decisivo della sentenza, mentre nel caso in esame il punto decisivo — la pena applicata — è chiaramente fissato nel dispositivo, e risulta coerente con il percorso argomentativo contenuto in motivazione.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni trattate giustificano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.MIl Co e estensore Il fresileD e [OSCURATO:PERSONA]‘ D lvo ChlA 46 iudiziario Catenazzo 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 marzo 1972, avverso la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte d'appello di Venezia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, sostituendo alle parole "giorni quattordici", le parole "giorni quattro", rigettando nel resto il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Padova, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2025 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aumento della pena per la recidiva, poiché determinato in violazione del limite di cui al comma 6 dell'art. 99 cod. pen., dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Con sentenza del 20 gennaio 2026 la Corte d'appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 16 luglio 2019, ha quindi rideterminato la pena in anni 1, mesi 8 e giorni 14 di reclusione. 12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale penale, poiché il giudice del rinvio ha determinato la pena in violazione del divieto di reformatio in peius, non avendo applicato la riduzione della metà che era stata già riconosciuta dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice del rinvio indicato nel dispositivo la pena finale in anni 1, mesi 8 e giorni 14 di reclusione e, nella motivazione, quella di anni 1, mesi 8 e giorni 4 di reclusione. Osserva il ricorrente che la discordanza tra la pena indicata in motivazione e quella indicata in dispositivo deve essere risolta in favore della prima. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In applicazione del principio di diritto formulato nella sentenza rescindente (p. 8), al cui rispetto è vincolato, il giudice del rinvio ha contenuto l'aumento di pena previsto per la recidiva specifica ed infraquinquennale entro il limite inderogabile di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., inferiore a quello della metà previsto dall'art. 99, comma 3, cod. pen. Ne consegue che la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione non è stata aumentata di mesi nove corrispondenti alla metà, ma soltanto di giorni settantaquattro, poiché per il cumulo delle pene riportate per le precedenti condanne è pari ad euro 18.600 di multa; somma, questa, poi convertita ex art. 135 cod. pen. Non vi è, pertanto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: l'aumento applicato ai sensi dell'art. 99, comma 6, cod. pen. è infatti inferiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione del comma 3 della medesima disposizione e non richiede un'ulteriore riduzione della metà. Quest'ultimo comma individua, infatti, il limite massimo dell'incremento sanzionatorio, non un autonomo criterio di diminuzione della pena. 4.2. Deve ritenersi inoltre inammissibile la richiesta, contenuta nel secondo motivo, di correzione dell'errore materiale da cui si assume essere affetta la 2sentenza impugnata (che peraltro reca il calcolo esatto tanto in dispositivo quanto in motivazione: p. 4): ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., infatti, per la correzione è competente il giudice dell'impugnazione, salvo che questa non sia dichiarata inammissibile. Né può sostenersi che la presenza di un'indicazione che si reputa erronea nella motivazione, cui allude il ricorrente (p. 5), determini, per ciò solo, un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il vizio denunciabile in cassazione presuppone infatti che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica su un punto decisivo della sentenza, mentre nel caso in esame il punto decisivo — la pena applicata — è chiaramente fissato nel dispositivo, e risulta coerente con il percorso argomentativo contenuto in motivazione. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni trattate giustificano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara in P.Q.MIl Co e estensore Il fresileD e [OSCURATO:PERSONA]‘ D lvo ChlA 46 iudiziario Catenazzo 3
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