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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20696/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 10 / 07/2025 C .

C . dott.Salvatore SAIJA Consiglier e R.G. n. 11776 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11776del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L50 M082U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 992/2022, pubblicatain data 14 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’im- porto di € 141.109,44nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di canoni dovuti per la locazione di un immobile destinato ad uso commerciale sito in Viterbo, in relazione al periodo dal 1° aprile 2004 al 31 luglio 2010.

Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 L’opposizione della società ingiunta è stata accolta dal Tribunale di Viterbo, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, al tempo stesso, ha condannato la società ingiunta al pagamento dell’importo di € 84.665,66, in accoglimento della domanda avanzata a titolo di ingiustificato arricchimentodalla società op- posta in corso di causa.

La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tremotivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « inammissibilità della domanda in via riconvenzionale di arricchimento ingiusti- ficato formulata dalla opposta [OSCURATO:SOCIETA].: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 36, 167 e 645 c.p.c. e 2041 - 2042 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.insussistenza del nesso di dipendenza tra domanda riconvenzionale della opposta e ti- tolo dedotto in giudizio alla luce di giudicati formatisi in due diversi giudizi tra le stesse parti: violazionedegli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2041 -2042 c.c. in relazion e all’ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Il motivo è infondato.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione.

Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 La società ingiunta, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, aveva eccepito l’inadempimento della locatrice al contratto di locazione e, addirittura, l’avvenutarisoluzione dello stesso.

La società opposta, nel costituirsi in giudizio per resistere all’op- posizione, ha proposto una nuova domanda, in via subordinata ed eventuale, per ottenere, in caso di accogliento dell’opposi- zionestessa, il pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento, sull’assunto che la società oppo- nente aveva comunque occupato l’immobile locato e gliene aveva pertanto sottratta la disponibilità per il periodo indicato.

È, quindi, evidente che la proposizione della nuova domanda, a titolo di ingiustificato arricchimento, è da ritenersi conseguente alle difese svolte dall’opposta in sede di opposizione, in quanto resa necessaria dalla contestazione del titolo (locazione) posto a base di quella avanzata in sede monitoria (e ciò a prescindere dalla sua fondatezza, della quale si dirà oltre).

La decisione impugnata è, in definitiva, sul punto, conforme agli indirizzi, ormai consolidati, di questa Corte, secondo i quali «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tem- pestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una do- manda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a pro- porre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qua- lora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giu- dizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023; Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022;Sez. 3, Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023) e «nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la do- manda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda so- stanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente propo- sta» (per tutte, cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22404 del 13/09/2018). 2.Con il secondo motivo si denunzia « insussistenza del requi- sito della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza giusta causa di [OSCURATO:SOCIETA].: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1316, 2041 e 2042 c.c.in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione all’ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Con il terzo motivosi denunzia «i due giudicati disattesi: viola- zione e/o falsa applicazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiun- tamente, essendo intimamente connessi sul piano logico e giu- ridico.

Essi sono fondati, per quanto di ragione. 2.1Va premesso, in fatto, che, come risulta dalla stessa sen- tenza impugnata, sulla base di precedenti pronunzie interve- nutetra le parti del presente giudizio e già passate in giudicato (in particolare, le sentenz e della Corte d’ a ppello di Roma n. 6550del 2013 e n. 7400 del 2018 , prodotte in atti ), è stato ormai incontrovertibilmente accertato che la stipulazione del contratto di locazione dell’immobile per cui è causa, tra la Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 locatriceMaria Bernini e [OSCURATO:PERSONA], la cessione di tale contratto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. ela stipulazione della lo- cazione del medesimo bene (recte: sublocazione) tra quest’ul- tima e [OSCURATO:SOCIETA]., sono avvenut e in data successiva a quella del pignoramento che aveva colpito, in tutto o in parte, l’immobile locato e che, di conseguenza, i frutti civili dell’immo- bile pignorato erano compresi fra i beni pignorati per legge (art.2912 c.c.), onde esclusivamente il custode di tali beni, nomi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (e poi l’aggiudicatario, dopo l’emissione del decreto di trasferimento in suo favore e la relativa notifica- zione), poteva ritenersi legittimato ad esigere tali frutti, vale a dire i canoni o, comunque, il corrispettivo o l’indennità dovuta per l’occupazione dell’immobile pignorato (legittima o illegit- tima che fosse: è appena il caso di osservare che, sotto questo aspetto, non vi è differenza, in quanto anche l’indennità per occupazione illegittima deve considerarsi rientrare nella no- zione di “frutti civili” dell’immobile pignorato).

Il contratto di (sub)locazione è stato, comunque, dichiarato risolto per ina- dempimento della parte (sub)locatrice.Per il periodo successivo alla notificazione al debitore del decreto di trasferimento, ri- sulta, d’altra parte, pronunciata anche una sentenza di con- danna al pagamento dell’indennitàdi occupazione in favore de- gli aggiudicatari (anche se non vi è prova del passaggio in giu- dicatodi tale decisione).

In uno alla memoria per l’adunanza, la ricorrente ha prodotto, altresì,la copia di una ulteriore sentenza (n. 780 del 2023 del Tribunale di Viterbo), con attestazione di passaggio in giudi- cato, affermando che, con tale sentenza , sarebbe stata riget- tata l’ azione di arricchimento senza causa proposta nei suoi confronti.

Anche a prescindere dalla regolarità e tempestività della sud- detta produzione, va, comunque, rilevato che la copia prodotta in atti della sentenza in questione è incompleta (mancano tutte Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 le pagine pari) e non è, pertanto, possibile stabilire con certezza se essa costituisca giudicato esterno in relazione alla domanda proposta nel presente giudizio: parrebbe anzi, che essa abbia ad oggetto la pretesa indennitaria esclusivamente in relazione alla metà dell’immobile che si assume oggetto di pignoramento, mentre nel presente giudizio la medesima pretesa avrebbe ad oggetto l’altra metà. 2.2Tanto premesso in fatto, vanno in primo luogo richiamati i principi generali di diritto applicabili nella presente fattispecie, con riguardo ai rapporti tra pignoramento e locazione del bene pignorato.

In caso di contratto di locazione stipulato dal debitore (o anche da altro soggetto, a sua volta non legittimato, come nella spe- cie) dopo il pignoramento del bene immobile oggetto della lo- cazione, essendo tale contratto di locazione inopponibile ai cre- ditori procedenti ed intervenuti –e, naturalmente, anche al fu- turo aggiudicatario –i frutti civili dell’immobile (tra cui, in ge- nerale, quanto deve pagare il terzo che occupi l’immobile, per tale occupazione, legittima o illegittima che essa sia) spettano solo a questi ultimi e la relativa legittimazione ad esigerli spetta esclusivamente al custode e non al proprietario/locatore (o, in generale, al terzo non legittimato che ha stipulato la locazione).

In tale situazione, sussistendo l’obbligazione del soggetto che occupa l’immobile,di pagamento del corrispettivo (o dell’inden- nità di occupazione), nei confronti dei soggetti indicati e non nei confronti del debitoreesecutato, ovvero del proprietario e, comunque, del locatore non legittimato,questi ultimi non pos- sono certamente pretendere il pagamento del relativo debito, neanche a titolo di ingiustificato arricchimento, nei confronti dell’occupante, il quale, a sua volta,non potrebbe considerarsi, ovviamente,tenuto a pagare due volte a due soggetti differenti il medesimo debito.

Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 Il diritto del custode (più precisamente:dei creditori, a mezzo del custode) di ottenere il pagamento del canone e/o dell’in- dennità di occupazione esclude che tale diritto spetti al locatore (per quanto detto, non legittimato né alla stipula del contratto, né alla percezione del corrispettivo) ed esclude anche, eviden- temente, che possa parlarsi di un arricchimento ingiustificato del terzo occupante e di un correlativo impoverimento del loca- tore stesso.

In altri termini, il diritto dei creditori procedenti ed intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato (per soddisfarsi su di essi), diritto che si esercita a mezzo del custode, al tempo stesso, implica: a) la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell’aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l’inden- nità di occupazione dovuti per l’immobile pignorato;b) l’esclu- sione della concorrente legittimazione del locatore; c) l’esclu- sione, altresì, di un ingiustificato arricchimento dell’occupante e di un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell’art.2041 c.c..

Ciò implica, inevitabilmente, che, nella specie, almeno in astratto: - [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe tenuta a pagare, dapprima al cu- stode nominato nell’ambito della procedura esecutiva (fino alla notificazione del decreto di trasferimento, affinché la somma sia distribuita ai creditori) e, poi, all’aggiudicatario (quanto meno dopo la notificazione del decreto di trasferimento) le somme dovute (a qualunque titolo) per l’occupazione dell’im- mobile pignorato ed oggetto del contratto di (sub)locazione sti- pulato con [OSCURATO:SOCIETA]., legittima o illegittima che sia tale occupazione; -sotto tale aspetto, non rileva se si tratti di canoni di locazione o di una eventuale indennità dovuta per l’occupazione illegit- tima, in quanto non fondata su un valido ed efficace contratto di locazione: il creditoper i frutti civili dell’immobile pignorato Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 spetta comunque ai creditori procedenti e intervenuti in sede esecutiva e la relativa legittimazione spetta al custode e poi all’aggiudicatario, senza soluzione di continuità; - di conseguenza, non vi può essere alcun arricchimento (né, tanto meno, alcun arricchimento senza causa)da parte di Fran- cigena S.r.l., in virtù dell’occupazione dell’immobile pignorato, sia o meno fondata sul contratto di locazione e, di contro, non vi può essere nessun correlativo impoverimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non può vantare alcun diritto in ordine alle somme dovute dai terzi per l’occupazione dell’immobile, cioè in ordine ai “frutti civili” dello stesso, semplicemente perché non è titolare del relativo credito, che spetta invece ai creditori e all’aggiudicatario in virtù del precedente pignoramento.

Va opportunamente precisato che, sotto tale aspetto, il fatto che la posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. non sia, in realtà, quella della proprietaria/locatrice,ma quella di una mera conduttrice e sublocatrice dell’immobile pignorato, non muta le conclusioni esposte, anzi le rafforza: una volta stabilito che la legittima- zione ad esigere i frutti civili dell’immobile pignorato(o, comun- que, per intero assoggettato all’espropriazione)spetta esclusi- vamente al custode e che l’occupante solo a quest’ultimo deve pagarli, ciò esclude in radice la possibilità di una fattispecie ri- conducibile a quella dell’ingiustificato arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.. 2.3Va, peraltro, considerato che, nel presente giudizio, la do- manda risulta proposta (più esattamente, risulta limitata, in corso di causa) dalla società ricorrente in relazione alla sola “parte dell’immobile” non assoggettata a pignoramentoe in tali limiti accolta.

Ciò, peraltro, non determina necessariamente conclusioni di- verse da quelle fin qui esposte, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, deve premettersi che, com’è noto, pure in ipo- tesi di pignoramento in sola quota, il bene resta comunque Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 assoggettato alla procedura esecutiva e, salva la eventuale vendita della mera quota ideale pignorata , la sua liquidazione ha luogoprevio giudizio di divisione del cespite, ovvero, in caso di bene in comunione legale, addirittura mediante vendita dell’intero, salvo il diritto dei titolari dei diritti reali non assog- gettati ad esecuzione a conseguire la corrispondente quota sulla somma ricavata.

In secondo luogo, deve considerarsi che, a ben vedere, almeno per quanto emerge dagli atti, non risulta esservi una vera e propria “parte”(intesa, in senso fisico, come superficie utile oc- cupata) dell’immobile locato non assoggettata all’esecuzione, della quale [OSCURATO:SOCIETA]. abbia potuto ottenere e mantenere il pacifico godimento.Non vi è alcuna chiara evidenza (sempre per quanto emerge dagli atti legittimamente consultabili dal Collegio) che il pignoramento abbia avuto ad oggettosolo una parte dell’immobile locato,fisicamente individuata come sepa- rata da altra edintesa in senso materiale, come superficie utile occupata, in modo tale che fosse possibile il pacifico godimento di un’altra sua parte, non assoggettata ad espropriazione,e non una mera quota ideale dello stesso.

Inoltre, nelle decisioni passate in giudicatotra le parti e già richiamate (n. 6550/2013 e n. 7400/2018 della Corte d’appello di Roma) risulta definitivamente esclusa la sussistenza di un credito dellaSOCOGEF S.r.l. per i canoni di locazione dell’im- mobile(sub)locato: in tali decisioni si nega , cioè, che essa sia legittimata a riscuotere l’intero canone di locazione preteso , spettando integralmente al custode la legittimazione ad otte- nere i suddetti frutti civili dell’immobile pignorato(cioè i canoni stessi, ovvero l’indennità dovuta per l’occupazione del bene), per essere assegnati ai creditori (e poi all’aggiudicatario).

Tali decisioni appaionogenericamente riferite a tutti i frutti civili dell’immobile, vale a dire all’intero corrispettivo e/o indennità dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’occupazione dell’intero Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 immobile e non solo alla metà di quel credito (e non rileva, nella presente sede, stabilire se tale conclusione fosse conforme o meno a diritto, stante il giudicato tra le parti, che impedisce ogni ulteriore considerazione sul punto).

D’altra parte, neanche emerge, dalla sentenza impugnata, chi fosse il titolare dellaeventuale quota dell’immobile non pigno- rata(o se, addirittura , si tratta sse di un immobile in comunione legale, il che avrebbe determinato conseguenze del tutto di- verse, sul piano giuridico, rispetto all’ipotesi di comunione or- dinaria, come già chiarito) e, tanto meno, risulta a che titolo ne avesseropotuto disporre, dapprima la proprietaria Bernini (lo- cando l’intero immobile alla Lorenzetti, che poi aveva ceduto il contratto di locazione alla [OSCURATO:SOCIETA].) e poi la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., nel sublocarlo alla [OSCURATO:SOCIETA]..

Neanche emerge con certezza l’esatto esito della procedura esecutiva e le ragioni di detto esito.

Èvero che, in linea generale, non è necessario essere proprie- tari dell’immobile per stipulare un contratto di locazione, ma, nella peculiare situazione in esame, occorre pur sempre stabi- lire se vi sia stato un ingiustificato arricchimento della parte sub-conduttrice, e ciò richiede almeno che quest’ultima abbia goduto liberamente e gratuitamente dell’immobile (o, almeno di una parte di esso, in senso fisico)senza averne titolo , con conseguente impoverimento della sub-locatrice.

Onde, per stabilire se ed in che termini un siffatto arricchimento (con correlativo impoverimento)si sia eventualmente – e senza causa – verificato, in danno della sub - locatrice, si dovrebbe , quanto meno,escludere che la sub-conduttrice fosse semplice- mente tenuta a pagare i canoni di locazione ovvero l’indennità di occupazione ad un altro soggetto in luogo che alla stessa sub-locatrice.

Pertanto, l’esistenza di decisioni passate in giudicato tra le parti in cui si statuisce che erano il custode giudiziario e poi Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 l’aggiudicatarioe non la sub-locatrice a poter vantare il diritto al pagamento integrale di tali canoni e/o di tale indennità, ben potrebbe escludere,in radice, l’arricchimento della sub - condut- trice.

In definitiva, le statuizioni contenutenelle sentenze passate in giudicato tra le parti,nella misura in cui abbiano riconosciuto al custode nominato nell’ambito del processo di espropriazione dell’immobile (sub)locato il diritto ad esigere integralmente i frutti civili di tale immobile, escludendo integralmente il diritto ad esigere tali frutti in capo alla società (sub)locatrice [OSCURATO:SOCIETA]., potrebbero essere addirittura idonee a rendere, nella specie, irrilevante la circostanza che il pignoramento dell’immo- bile locato fosse eventualmente avvenuto solo in quota, il che sarebbe decisivo anche ai fini dell’azione di ingiustificato arric- chimento, pur se limitata alla quota di tali frutti relativa alla eventuale parte (o quota) di immobile non oggetto di pignora- mento (e ciò senza contare il possibile rilievo dell’esito finale della procedura esecutiva). 2.4Tanto premesso, in linea generale e con specifico riguardo alla situazione sostanziale e processuale alla base della pre- sente controversia, la Corte osserva che le censure formulate nei motivi di ricorso,con le quali si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché quelle con le quali si deduce la violazione del giudicato, proprio alla luce di quanto sin qui esposto, risultano fondate. 2.4.1La corte d’appello ha, infatti, ritenuto ammissibile e fon- data l’azione di arricchimento senza causa proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].,sul mero presupposto che quest’ultimanon aveva a sua disposizione l’azione contrattuale derivante dalla (sub)lo- cazione, essendo stata tale azione rigettata, con le precedenti sentenze passate in giudicato tra le parti,ritenendo per ciò solo integrati i presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 di cui all’art. 2041 c.c., ivi incluso il requisitodella cd. sussidia- rietà di cui all’art. 2042 c.c..

Ma tale considerazione, per quanto in precedenza ampiamente chiarito, certamente non poteva considerarsi sufficiente a tal fine:se l’azione per il pagamento dei frutti civili , dovuti a qua- lunque titolo per l’occupazione dell’immobile pignorato , spet- tava in realtà ad altro soggetto(cioè, al custode, nell’interesse dei creditori procedenti ed intervenuti nel processo esecutivo), avrebbero dovuto ritenersiesclusi, in radice , sia l’arricchimento della società (sub)locatrice, sia l’impoverimento della società (sub)conduttrice, sia, come necessaria conseguenza, lo stesso requisitodella sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., che non può ritenersi ovviamente integrato, o comunque non viene neanche in rilievo,nel caso in cui il bene della vita per cui l’attore chiede l’indennizzo spetta, in realtà, ad altro soggetto. 2.4.2Nella sentenza di primo grado (integralmente confermata daquella di appello, impugnata nella presente sede), si afferma che la questione della legittimazione del custode ad esigere i canoni relativi all’immobile (sub)locato sarebbe superata in virtù della circostanzache l’azione di arricchimento senza causa riguarderebbesolo la metà dell’immobile non oggetto di pigno- ramento.

Il tribunale afferma, inoltre, che il pignoramento della metà dell’immobile costituiva comunque una turbativa al suo pacifico godimento, ma che «tale disagio» sarebbe stato«ampiamente compensato dal godimento senza corrispettivo per un così no- tevole periodo di tempo».E tale ultima affermazione , benché per certi versi anche di non agevole comprensione nel suo pre- ciso significatologico-giuridico e nelle sue implicazioni , non è in alcun modo fattaoggetto di riconsiderazione nella decisione di secondo grado impugnata.

Ma, in tal modo, i giudici di merito, in primo luogo, hanno del tutto omesso di considerare che, proprio nelle sentenze passate Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 in giudicato delle quali essi stessi hanno correttamente ritenuto doversi tenere conto, viene genericamente affermato cheil cor- rispettivoper la locazione e/o l’occupazione senza titolo dell’im- mobile pignorato (cioè, i frutti civili dello stesso)doveva essere pagato al custode e non alla società (sub)locatrice [OSCURATO:SOCIETA]., senza alcuna limitazione di tale affermazione ad una sola quota di tali frutti civili.

D’altra parte, né nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado(nella quale si afferma che il disagio derivante dal pignoramento dell’immobile locato sarebbe stato «ampiamente compensato dal godimento senza corrispettivo per un così no- tevole periodo di tempo»),risulta chiarito in che modo è stata determinata la somma riconosc iuta alla società (sub)locatrice [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di indebito arricchimento, né in che termini e per quali ragioni essa corrisponderebbe all’arricchi- mento della società (sub)conduttrice e, correlativamente, all’impoverimento della (sub)locatrice (e neanche si chiarisce se essa corrisponda all’intero o a una quota, ed eventualmente a quale quota , de ll’importo dei canoni di locazione , cioè dei frutti civili dell’immobile pignorato), tenuto conto della sussi- stenza delprocedimento di espropriazione forzata. 2.5In definitiva, la decisione impugnata non risulta conforme ai principi di dirittoillustrati in precedenza, in materia di titola- rità del credito per i frutti civili dell’immobile pignorato e, se- gnatamente, al principio per cui, nella misura in cui il terzo oc- cupantedell’immobile pignorato sia tenuto a versare i frutti ci- vili di tale immobile (canoni di locazione e/o indennità per l’oc- cupazione dello stesso) al custode nominato nell’ambito della procedura esecutiva, al locatore del medesimo immobile non spetta l’azione di arricchimento senza causa per ottenere i me- desimi frutti, difettando sia l’ingiustificato arricchimento dell’oc- cupante, sia l’impoverimento del primo.

Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 Inoltre, la suddetta decisione non è conforme ai principi di di- ritto che sanciscono l’efficacia vincolante del giudicato tra le parti, quanto meno pernon avere la corte d’appello adeguata- mente considerato che il giudicato formatosi tra le parti sulla inopponibilità della locazione alla procedura esecutiva e, di con- seguenza, sulla legittimazione esclusiva del custode ad esigere integralmentei frutti civili dell’immobile, impedi sce di ritenere sussistenti i presupposti dell’azione di indebito arricchimento in relazione a tutti tali frutti,e non solo in relazione a quelli impu- tabili alla quota di immobile eventualmente pignorata.

Essa va, di conseguenza, cassata affinché l’intera fattispecie sia rivalutata in sede di rinvio, alla luce ditali principi di diritto. 3.Sono accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, riget- tatoil primo.

La sentenza impugnata è cassata in relaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 10 / 07/2025 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consiglier e R.G. n. 11776 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11776del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L50 M082U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 992/2022, pubblicatain data 14 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’im- porto di € 141.109,44nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di canoni dovuti per la locazione di un immobile destinato ad uso commerciale sito in Viterbo, in relazione al periodo dal 1° aprile 2004 al 31 luglio 2010. Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 L’opposizione della società ingiunta è stata accolta dal Tribunale di Viterbo, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, al tempo stesso, ha condannato la società ingiunta al pagamento dell’importo di € 84.665,66, in accoglimento della domanda avanzata a titolo di ingiustificato arricchimentodalla società op- posta in corso di causa. La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tremotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « inammissibilità della domanda in via riconvenzionale di arricchimento ingiusti- ficato formulata dalla opposta [OSCURATO:SOCIETA].: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 36, 167 e 645 c.p.c. e 2041 - 2042 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.insussistenza del nesso di dipendenza tra domanda riconvenzionale della opposta e ti- tolo dedotto in giudizio alla luce di giudicati formatisi in due diversi giudizi tra le stesse parti: violazionedegli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2041 -2042 c.c. in relazion e all’ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». Il motivo è infondato. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione. Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 La società ingiunta, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, aveva eccepito l’inadempimento della locatrice al contratto di locazione e, addirittura, l’avvenutarisoluzione dello stesso. La società opposta, nel costituirsi in giudizio per resistere all’op- posizione, ha proposto una nuova domanda, in via subordinata ed eventuale, per ottenere, in caso di accogliento dell’opposi- zionestessa, il pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento, sull’assunto che la società oppo- nente aveva comunque occupato l’immobile locato e gliene aveva pertanto sottratta la disponibilità per il periodo indicato. È, quindi, evidente che la proposizione della nuova domanda, a titolo di ingiustificato arricchimento, è da ritenersi conseguente alle difese svolte dall’opposta in sede di opposizione, in quanto resa necessaria dalla contestazione del titolo (locazione) posto a base di quella avanzata in sede monitoria (e ciò a prescindere dalla sua fondatezza, della quale si dirà oltre). La decisione impugnata è, in definitiva, sul punto, conforme agli indirizzi, ormai consolidati, di questa Corte, secondo i quali «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tem- pestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una do- manda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a pro- porre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qua- lora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giu- dizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023; Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022;Sez. 3, Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023) e «nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la do- manda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda so- stanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente propo- sta» (per tutte, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 22404 del 13/09/2018). 2.Con il secondo motivo si denunzia « insussistenza del requi- sito della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza giusta causa di [OSCURATO:SOCIETA].: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1316, 2041 e 2042 c.c.in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione all’ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivosi denunzia «i due giudicati disattesi: viola- zione e/o falsa applicazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiun- tamente, essendo intimamente connessi sul piano logico e giu- ridico. Essi sono fondati, per quanto di ragione. 2.1Va premesso, in fatto, che, come risulta dalla stessa sen- tenza impugnata, sulla base di precedenti pronunzie interve- nutetra le parti del presente giudizio e già passate in giudicato (in particolare, le sentenz e della Corte d’ a ppello di Roma n. 6550del 2013 e n. 7400 del 2018 , prodotte in atti ), è stato ormai incontrovertibilmente accertato che la stipulazione del contratto di locazione dell’immobile per cui è causa, tra la Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 locatriceMaria Bernini e [OSCURATO:PERSONA], la cessione di tale contratto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. ela stipulazione della lo- cazione del medesimo bene (recte: sublocazione) tra quest’ul- tima e [OSCURATO:SOCIETA]., sono avvenut e in data successiva a quella del pignoramento che aveva colpito, in tutto o in parte, l’immobile locato e che, di conseguenza, i frutti civili dell’immo- bile pignorato erano compresi fra i beni pignorati per legge (art.2912 c.c.), onde esclusivamente il custode di tali beni, nomi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (e poi l’aggiudicatario, dopo l’emissione del decreto di trasferimento in suo favore e la relativa notifica- zione), poteva ritenersi legittimato ad esigere tali frutti, vale a dire i canoni o, comunque, il corrispettivo o l’indennità dovuta per l’occupazione dell’immobile pignorato (legittima o illegit- tima che fosse: è appena il caso di osservare che, sotto questo aspetto, non vi è differenza, in quanto anche l’indennità per occupazione illegittima deve considerarsi rientrare nella no- zione di “frutti civili” dell’immobile pignorato). Il contratto di (sub)locazione è stato, comunque, dichiarato risolto per ina- dempimento della parte (sub)locatrice.Per il periodo successivo alla notificazione al debitore del decreto di trasferimento, ri- sulta, d’altra parte, pronunciata anche una sentenza di con- danna al pagamento dell’indennitàdi occupazione in favore de- gli aggiudicatari (anche se non vi è prova del passaggio in giu- dicatodi tale decisione). In uno alla memoria per l’adunanza, la ricorrente ha prodotto, altresì,la copia di una ulteriore sentenza (n. 780 del 2023 del Tribunale di Viterbo), con attestazione di passaggio in giudi- cato, affermando che, con tale sentenza , sarebbe stata riget- tata l’ azione di arricchimento senza causa proposta nei suoi confronti. Anche a prescindere dalla regolarità e tempestività della sud- detta produzione, va, comunque, rilevato che la copia prodotta in atti della sentenza in questione è incompleta (mancano tutte Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 le pagine pari) e non è, pertanto, possibile stabilire con certezza se essa costituisca giudicato esterno in relazione alla domanda proposta nel presente giudizio: parrebbe anzi, che essa abbia ad oggetto la pretesa indennitaria esclusivamente in relazione alla metà dell’immobile che si assume oggetto di pignoramento, mentre nel presente giudizio la medesima pretesa avrebbe ad oggetto l’altra metà. 2.2Tanto premesso in fatto, vanno in primo luogo richiamati i principi generali di diritto applicabili nella presente fattispecie, con riguardo ai rapporti tra pignoramento e locazione del bene pignorato. In caso di contratto di locazione stipulato dal debitore (o anche da altro soggetto, a sua volta non legittimato, come nella spe- cie) dopo il pignoramento del bene immobile oggetto della lo- cazione, essendo tale contratto di locazione inopponibile ai cre- ditori procedenti ed intervenuti –e, naturalmente, anche al fu- turo aggiudicatario –i frutti civili dell’immobile (tra cui, in ge- nerale, quanto deve pagare il terzo che occupi l’immobile, per tale occupazione, legittima o illegittima che essa sia) spettano solo a questi ultimi e la relativa legittimazione ad esigerli spetta esclusivamente al custode e non al proprietario/locatore (o, in generale, al terzo non legittimato che ha stipulato la locazione). In tale situazione, sussistendo l’obbligazione del soggetto che occupa l’immobile,di pagamento del corrispettivo (o dell’inden- nità di occupazione), nei confronti dei soggetti indicati e non nei confronti del debitoreesecutato, ovvero del proprietario e, comunque, del locatore non legittimato,questi ultimi non pos- sono certamente pretendere il pagamento del relativo debito, neanche a titolo di ingiustificato arricchimento, nei confronti dell’occupante, il quale, a sua volta,non potrebbe considerarsi, ovviamente,tenuto a pagare due volte a due soggetti differenti il medesimo debito. Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 Il diritto del custode (più precisamente:dei creditori, a mezzo del custode) di ottenere il pagamento del canone e/o dell’in- dennità di occupazione esclude che tale diritto spetti al locatore (per quanto detto, non legittimato né alla stipula del contratto, né alla percezione del corrispettivo) ed esclude anche, eviden- temente, che possa parlarsi di un arricchimento ingiustificato del terzo occupante e di un correlativo impoverimento del loca- tore stesso. In altri termini, il diritto dei creditori procedenti ed intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato (per soddisfarsi su di essi), diritto che si esercita a mezzo del custode, al tempo stesso, implica: a) la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell’aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l’inden- nità di occupazione dovuti per l’immobile pignorato;b) l’esclu- sione della concorrente legittimazione del locatore; c) l’esclu- sione, altresì, di un ingiustificato arricchimento dell’occupante e di un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell’art.2041 c.c.. Ciò implica, inevitabilmente, che, nella specie, almeno in astratto: - [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe tenuta a pagare, dapprima al cu- stode nominato nell’ambito della procedura esecutiva (fino alla notificazione del decreto di trasferimento, affinché la somma sia distribuita ai creditori) e, poi, all’aggiudicatario (quanto meno dopo la notificazione del decreto di trasferimento) le somme dovute (a qualunque titolo) per l’occupazione dell’im- mobile pignorato ed oggetto del contratto di (sub)locazione sti- pulato con [OSCURATO:SOCIETA]., legittima o illegittima che sia tale occupazione; -sotto tale aspetto, non rileva se si tratti di canoni di locazione o di una eventuale indennità dovuta per l’occupazione illegit- tima, in quanto non fondata su un valido ed efficace contratto di locazione: il creditoper i frutti civili dell’immobile pignorato Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 spetta comunque ai creditori procedenti e intervenuti in sede esecutiva e la relativa legittimazione spetta al custode e poi all’aggiudicatario, senza soluzione di continuità; - di conseguenza, non vi può essere alcun arricchimento (né, tanto meno, alcun arricchimento senza causa)da parte di Fran- cigena S.r.l., in virtù dell’occupazione dell’immobile pignorato, sia o meno fondata sul contratto di locazione e, di contro, non vi può essere nessun correlativo impoverimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non può vantare alcun diritto in ordine alle somme dovute dai terzi per l’occupazione dell’immobile, cioè in ordine ai “frutti civili” dello stesso, semplicemente perché non è titolare del relativo credito, che spetta invece ai creditori e all’aggiudicatario in virtù del precedente pignoramento. Va opportunamente precisato che, sotto tale aspetto, il fatto che la posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. non sia, in realtà, quella della proprietaria/locatrice,ma quella di una mera conduttrice e sublocatrice dell’immobile pignorato, non muta le conclusioni esposte, anzi le rafforza: una volta stabilito che la legittima- zione ad esigere i frutti civili dell’immobile pignorato(o, comun- que, per intero assoggettato all’espropriazione)spetta esclusi- vamente al custode e che l’occupante solo a quest’ultimo deve pagarli, ciò esclude in radice la possibilità di una fattispecie ri- conducibile a quella dell’ingiustificato arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.. 2.3Va, peraltro, considerato che, nel presente giudizio, la do- manda risulta proposta (più esattamente, risulta limitata, in corso di causa) dalla società ricorrente in relazione alla sola “parte dell’immobile” non assoggettata a pignoramentoe in tali limiti accolta. Ciò, peraltro, non determina necessariamente conclusioni di- verse da quelle fin qui esposte, per le ragioni che seguono. In primo luogo, deve premettersi che, com’è noto, pure in ipo- tesi di pignoramento in sola quota, il bene resta comunque Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 assoggettato alla procedura esecutiva e, salva la eventuale vendita della mera quota ideale pignorata , la sua liquidazione ha luogoprevio giudizio di divisione del cespite, ovvero, in caso di bene in comunione legale, addirittura mediante vendita dell’intero, salvo il diritto dei titolari dei diritti reali non assog- gettati ad esecuzione a conseguire la corrispondente quota sulla somma ricavata. In secondo luogo, deve considerarsi che, a ben vedere, almeno per quanto emerge dagli atti, non risulta esservi una vera e propria “parte”(intesa, in senso fisico, come superficie utile oc- cupata) dell’immobile locato non assoggettata all’esecuzione, della quale [OSCURATO:SOCIETA]. abbia potuto ottenere e mantenere il pacifico godimento.Non vi è alcuna chiara evidenza (sempre per quanto emerge dagli atti legittimamente consultabili dal Collegio) che il pignoramento abbia avuto ad oggettosolo una parte dell’immobile locato,fisicamente individuata come sepa- rata da altra edintesa in senso materiale, come superficie utile occupata, in modo tale che fosse possibile il pacifico godimento di un’altra sua parte, non assoggettata ad espropriazione,e non una mera quota ideale dello stesso. Inoltre, nelle decisioni passate in giudicatotra le parti e già richiamate (n. 6550/2013 e n. 7400/2018 della Corte d’appello di Roma) risulta definitivamente esclusa la sussistenza di un credito dellaSOCOGEF S.r.l. per i canoni di locazione dell’im- mobile(sub)locato: in tali decisioni si nega , cioè, che essa sia legittimata a riscuotere l’intero canone di locazione preteso , spettando integralmente al custode la legittimazione ad otte- nere i suddetti frutti civili dell’immobile pignorato(cioè i canoni stessi, ovvero l’indennità dovuta per l’occupazione del bene), per essere assegnati ai creditori (e poi all’aggiudicatario). Tali decisioni appaionogenericamente riferite a tutti i frutti civili dell’immobile, vale a dire all’intero corrispettivo e/o indennità dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’occupazione dell’intero Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 immobile e non solo alla metà di quel credito (e non rileva, nella presente sede, stabilire se tale conclusione fosse conforme o meno a diritto, stante il giudicato tra le parti, che impedisce ogni ulteriore considerazione sul punto). D’altra parte, neanche emerge, dalla sentenza impugnata, chi fosse il titolare dellaeventuale quota dell’immobile non pigno- rata(o se, addirittura , si tratta sse di un immobile in comunione legale, il che avrebbe determinato conseguenze del tutto di- verse, sul piano giuridico, rispetto all’ipotesi di comunione or- dinaria, come già chiarito) e, tanto meno, risulta a che titolo ne avesseropotuto disporre, dapprima la proprietaria Bernini (lo- cando l’intero immobile alla Lorenzetti, che poi aveva ceduto il contratto di locazione alla [OSCURATO:SOCIETA].) e poi la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., nel sublocarlo alla [OSCURATO:SOCIETA].. Neanche emerge con certezza l’esatto esito della procedura esecutiva e le ragioni di detto esito. Èvero che, in linea generale, non è necessario essere proprie- tari dell’immobile per stipulare un contratto di locazione, ma, nella peculiare situazione in esame, occorre pur sempre stabi- lire se vi sia stato un ingiustificato arricchimento della parte sub-conduttrice, e ciò richiede almeno che quest’ultima abbia goduto liberamente e gratuitamente dell’immobile (o, almeno di una parte di esso, in senso fisico)senza averne titolo , con conseguente impoverimento della sub-locatrice. Onde, per stabilire se ed in che termini un siffatto arricchimento (con correlativo impoverimento)si sia eventualmente – e senza causa – verificato, in danno della sub - locatrice, si dovrebbe , quanto meno,escludere che la sub-conduttrice fosse semplice- mente tenuta a pagare i canoni di locazione ovvero l’indennità di occupazione ad un altro soggetto in luogo che alla stessa sub-locatrice. Pertanto, l’esistenza di decisioni passate in giudicato tra le parti in cui si statuisce che erano il custode giudiziario e poi Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 l’aggiudicatarioe non la sub-locatrice a poter vantare il diritto al pagamento integrale di tali canoni e/o di tale indennità, ben potrebbe escludere,in radice, l’arricchimento della sub - condut- trice. In definitiva, le statuizioni contenutenelle sentenze passate in giudicato tra le parti,nella misura in cui abbiano riconosciuto al custode nominato nell’ambito del processo di espropriazione dell’immobile (sub)locato il diritto ad esigere integralmente i frutti civili di tale immobile, escludendo integralmente il diritto ad esigere tali frutti in capo alla società (sub)locatrice [OSCURATO:SOCIETA]., potrebbero essere addirittura idonee a rendere, nella specie, irrilevante la circostanza che il pignoramento dell’immo- bile locato fosse eventualmente avvenuto solo in quota, il che sarebbe decisivo anche ai fini dell’azione di ingiustificato arric- chimento, pur se limitata alla quota di tali frutti relativa alla eventuale parte (o quota) di immobile non oggetto di pignora- mento (e ciò senza contare il possibile rilievo dell’esito finale della procedura esecutiva). 2.4Tanto premesso, in linea generale e con specifico riguardo alla situazione sostanziale e processuale alla base della pre- sente controversia, la Corte osserva che le censure formulate nei motivi di ricorso,con le quali si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché quelle con le quali si deduce la violazione del giudicato, proprio alla luce di quanto sin qui esposto, risultano fondate. 2.4.1La corte d’appello ha, infatti, ritenuto ammissibile e fon- data l’azione di arricchimento senza causa proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].,sul mero presupposto che quest’ultimanon aveva a sua disposizione l’azione contrattuale derivante dalla (sub)lo- cazione, essendo stata tale azione rigettata, con le precedenti sentenze passate in giudicato tra le parti,ritenendo per ciò solo integrati i presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 di cui all’art. 2041 c.c., ivi incluso il requisitodella cd. sussidia- rietà di cui all’art. 2042 c.c.. Ma tale considerazione, per quanto in precedenza ampiamente chiarito, certamente non poteva considerarsi sufficiente a tal fine:se l’azione per il pagamento dei frutti civili , dovuti a qua- lunque titolo per l’occupazione dell’immobile pignorato , spet- tava in realtà ad altro soggetto(cioè, al custode, nell’interesse dei creditori procedenti ed intervenuti nel processo esecutivo), avrebbero dovuto ritenersiesclusi, in radice , sia l’arricchimento della società (sub)locatrice, sia l’impoverimento della società (sub)conduttrice, sia, come necessaria conseguenza, lo stesso requisitodella sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., che non può ritenersi ovviamente integrato, o comunque non viene neanche in rilievo,nel caso in cui il bene della vita per cui l’attore chiede l’indennizzo spetta, in realtà, ad altro soggetto. 2.4.2Nella sentenza di primo grado (integralmente confermata daquella di appello, impugnata nella presente sede), si afferma che la questione della legittimazione del custode ad esigere i canoni relativi all’immobile (sub)locato sarebbe superata in virtù della circostanzache l’azione di arricchimento senza causa riguarderebbesolo la metà dell’immobile non oggetto di pigno- ramento. Il tribunale afferma, inoltre, che il pignoramento della metà dell’immobile costituiva comunque una turbativa al suo pacifico godimento, ma che «tale disagio» sarebbe stato«ampiamente compensato dal godimento senza corrispettivo per un così no- tevole periodo di tempo».E tale ultima affermazione , benché per certi versi anche di non agevole comprensione nel suo pre- ciso significatologico-giuridico e nelle sue implicazioni , non è in alcun modo fattaoggetto di riconsiderazione nella decisione di secondo grado impugnata. Ma, in tal modo, i giudici di merito, in primo luogo, hanno del tutto omesso di considerare che, proprio nelle sentenze passate Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 in giudicato delle quali essi stessi hanno correttamente ritenuto doversi tenere conto, viene genericamente affermato cheil cor- rispettivoper la locazione e/o l’occupazione senza titolo dell’im- mobile pignorato (cioè, i frutti civili dello stesso)doveva essere pagato al custode e non alla società (sub)locatrice [OSCURATO:SOCIETA]., senza alcuna limitazione di tale affermazione ad una sola quota di tali frutti civili. D’altra parte, né nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado(nella quale si afferma che il disagio derivante dal pignoramento dell’immobile locato sarebbe stato «ampiamente compensato dal godimento senza corrispettivo per un così no- tevole periodo di tempo»),risulta chiarito in che modo è stata determinata la somma riconosc iuta alla società (sub)locatrice [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di indebito arricchimento, né in che termini e per quali ragioni essa corrisponderebbe all’arricchi- mento della società (sub)conduttrice e, correlativamente, all’impoverimento della (sub)locatrice (e neanche si chiarisce se essa corrisponda all’intero o a una quota, ed eventualmente a quale quota , de ll’importo dei canoni di locazione , cioè dei frutti civili dell’immobile pignorato), tenuto conto della sussi- stenza delprocedimento di espropriazione forzata. 2.5In definitiva, la decisione impugnata non risulta conforme ai principi di dirittoillustrati in precedenza, in materia di titola- rità del credito per i frutti civili dell’immobile pignorato e, se- gnatamente, al principio per cui, nella misura in cui il terzo oc- cupantedell’immobile pignorato sia tenuto a versare i frutti ci- vili di tale immobile (canoni di locazione e/o indennità per l’oc- cupazione dello stesso) al custode nominato nell’ambito della procedura esecutiva, al locatore del medesimo immobile non spetta l’azione di arricchimento senza causa per ottenere i me- desimi frutti, difettando sia l’ingiustificato arricchimento dell’oc- cupante, sia l’impoverimento del primo. Ric. n. 11776/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 Inoltre, la suddetta decisione non è conforme ai principi di di- ritto che sanciscono l’efficacia vincolante del giudicato tra le parti, quanto meno pernon avere la corte d’appello adeguata- mente considerato che il giudicato formatosi tra le parti sulla inopponibilità della locazione alla procedura esecutiva e, di con- seguenza, sulla legittimazione esclusiva del custode ad esigere integralmentei frutti civili dell’immobile, impedi sce di ritenere sussistenti i presupposti dell’azione di indebito arricchimento in relazione a tutti tali frutti,e non solo in relazione a quelli impu- tabili alla quota di immobile eventualmente pignorata. Essa va, di conseguenza, cassata affinché l’intera fattispecie sia rivalutata in sede di rinvio, alla luce ditali principi di diritto. 3.Sono accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, riget- tatoil primo. La sentenza impugnata è cassata in relaz
Decreto Cassazione n. 20696/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris