CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame, con ordinanza del 9 novembre 2021, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 1 novembre 2021 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1, e 80, comma 2, T.U. stup. (detenzione a fine di spaccio di 16,670 kg di cocaina). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup.); travisamento delle prove relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il ricorrente è indagato per il reato di detenzione a fini di spaccio della droga, cocaina, detenuta nella vettura depositata nella sua officina di autoriparazione, all'interno del bagagliaio sotto la moquette della ruota' di scorta. Per il Tribunale del riesame, che richiama la motivazione dell'ordinanza genetica, sarebbe inverosimile l'ignoranza da parte del ricorrente della presenza dello stupefacente occultato nel bagagliaio; la riparazione di un veicolo comporterebbe necessariamente l'accesso al bagagliaio, per l'ordinanza impugnata. Invece, il ricorrente non fa il gommista e, quindi, difficilmente avrebbe ispezionato il vano dove si trova la ruota di scorta. Il meccanico non si occupa della ruota di scorta. Quanto all'identificazione del contributo partecipativo del ricorrente non viene definita la condotta attiva posta in essere dallo stesso, non si può considerare sufficiente il ricorso ai canoni logici quali l'inverosimiglianza e la deduzione fatta discendere dall'elevato valore dello stupefacente. Il ricorrente non ha immediatamente identificato il proprietario della vettura (un nordafricano) Per le sue generalità, declinategli dalla polizia, in quanto conosceva il suo cliente solo con un soprannome. Inoltre, il nordafricano subito dopo l'arresto è stato confinato nella vettura della polizia, senza che il ricorrente potesse vederlo, la confusione determinata dall'arresto del nordafricano non ha allarmato il ricorrente che non ha posto nessun ostacolo all'individuazione della vettura, depositata nella sua autofficina per una normale manutenzione periodica. Conseguentemente, oltre che sul piano materiale, anche sul piano psicologico non vi sono elementi per ipotizzare una consapevolezza in capo al ricorrente della presenza della cocaina nel nascondiglio ricavato nel bagagliaio della vettura, né vi sono elementi per ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Anche sulle esigenze cautelari non vi è una motivazione adeguata riferendosi il Tribunale solo al dato quantitativo della droga; il ricorrente è incensurato, lavora normalmente ed è inserito socialmente con una famiglia. Il ricorrente ha solo affermato la sua completa estraneità ai fatti, e tale difesa non può certo costituire elemento determinante per ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari, concrete ed attuali. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla scelta della misura cautelare e inammissibile nel resto. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come l'autovettura, con all'interno il carico di droga (più di 16 kg di cocaina, con la sussistenza dell'aggravante dell'art. 80 T.U. stup.), è stata rinvenuta all'interno dell'autofficina del ricorrente. Il contributo causale, del ricorrente, alla commissione del reato sarebbe quello della custodia della vettura insieme alle altre, rendendo in tal modo difficoltosa l'individuazione della stessa ad opera della P.G. Il Tribunale del riesame evidenzia, poi, con motivazione adeguata e immune da contraddizioni o da manifeste illogicità come una quantità di droga così rilevante "esclude che Armondi potesse essere inconsapevole della presenza della cocaina, atteso che l'affidamento di un bene del prezzo di centinaia di migliaia di euro postula l'esistenza di un solido rapporto di fiducia tra i soggetti coindagati"; inoltre, il ricorrente richiesto dai Carabinieri di indicare la vettura dell'arrestato rispondeva in modo vago e solo dopo l'identificazione della macchina, tramite la consultazione del pubblico registro automobilistico, erano consegnate le chiavi del mezzo. L'arresto del coindagato avveniva nei pressi dell'autofficina con evidente clamore, senza dubbio notato dal ricorrente e, quindi, risulta inverosimile la mancata individuazione del proprietario della vettura da parte del ricorrente. Infatti, il ricorrente conosceva il coindagato, se non per le generalità, per le sue fattezze fisiche. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (estraneo ai fatti, all'oscuro della presenza della droga sulla vettura in riparazione), peraltro molto genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza, invece, non risulta adeguatamente motivata. L'ordinanza ritiene l'inserimento del ricorrente nel circuito del narcotraffico senza indicare elementi concreti e certi. Il Tribunale, poi, non valuta adeguatamente l'incensuratezza dell'imputato e la sua stabile attività lavorativa, con l'inserimento in una famiglia, per la scelta di una misura meno afflittiva. La massima misura cautelare è stata applicata in considerazione dell'inidoneità delle altre misure "a recidere i contatti criminali". Tuttavia, l'inserimento del ricorrente nel circuito del narcotraffico risulta solo affermata. La custodia cautelare in carcere può essere di sposta solo quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultano inadeguate (art. 275, terzo comma cod. proc. pen.); nel caso in giudizio il Tribunale del riesame non compie una valutazione sulla adeguatezza di altre misure cautelari. L'ordinanza, conseguentemente, deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla scelta della misura e dichiararsi inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P. Dichiara inammissibile nel resto il ri