CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 27782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, come avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unica articolata censura, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell'inadeguatezza delle revisione critica e della scarse risorse personali, fa emergere l'esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa fase al lavoro in regime di cui all'art. 21 Ord. pen.; ha motivatamente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone anche l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a