CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13761/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LIgnazio Mistretta ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 18 giugno 2020 ha • confermato integralmente la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Marsala il 2 febbraio 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 13 aprile 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo, il secondo ed il quarto motivo) e vizio di motivazione (il secondo, il terzo ed il quarto motivo). 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di plurime norme di legge in ragione della - ritenuta - illegittimità di un termine di sospensione della prescrizione, in ragione dell'emergenza sanitaria, che opera retroattivamente. 2.2. Mediante l'ulteriore motivo censura violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di giustificazione, e vizio di motivazione quanto al tema, avanzato dalla Difesa nell'atto di appello, della omessa verifica del regolare funzionamento dell'etilometro, richiamando al riguardo la decisione della Corte costituzionale n. 113 del 2015 e sentenze della Corte di cassazione sia civile sia penale, in particolare Sez. 4. pen., n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189, secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione»; si sottolinea che nel caso di specie la revisione risale ad undici mesi prima del controllo e che non si hanno notizie sulla omologazione e sulla taratura dell'apparecchio usato dalla polizia giudiziaria. 2.3. Con il terzo motivo si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della modestia del superamento della soglia, di soli 0,14 grammi/litro, della velocità moderata tenuta dall'imputato, tanto da essere subito raggiunto e fermato senza causare problemi alla circolazione, della mancanza di altre contestazioni, della incensuratezza e del contenimento della pena nel minimo edittale. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo denunzia la mancata applicazione della non menzione della condanna nel casellario, essendo il diniego giustificato dalla Corte di merito in base alla modalità delle condotte ed alla mancata allegazione di motivi specifici inerenti il pregiudizio che l'imputato potrebbe subire a causa del 'mancato riconoscimento, così valorizzando un .obbligo di allegazione in capo all'imputato circa le conseguenze derivanti dalla non concessione che non è previsto da alcuna norma. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento alle questioni poste con il secondo e con il quarto motivo di impugnazione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 13 aprile 2015 + 5 anni = 13 aprile 2020 + 61 gg. di sospensione in primo grado = 12 giugno 2020 + 55 giorni di sospensione in grado di appello a partire dal 18 marzo 2020 = 5 agosto 2020; sentenza di secondo grado del 18 giugno 2020). Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede 'di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dellS giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr