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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 31774/2025

Testo disponibile della fonte

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FILIPPO D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: BANCA Ud.27/11/202 5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3001/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANNUNZIO -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2724/2025 depositata il 04/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3001/2025 Numero sezionale 4140/2025 Numero di raccolta generale 31774/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Considerato che Con ordinanza nr 2025/ 2724 la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannando la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese di legittimità liquidate in € 10.000,00 oltre ad € 200,00 per rimborso spese ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Con istanza 5.2.2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzione dell’ordinanza n. 2724 del 28 gennaio 2025, pubblicata il 4 febbraio 2025, in quanto non era stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario invocata nel ricorso e che medesima richiesta era stata avanzata con le memorie del 16.1.2025.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie.

Ora considerato che, il ricorso non risulta essere stato notificato a controparte, in applicazione del principio di cui a Sez.

U. n. 4353/23, in luogo dell’inammissibilità che deriverebbe dall’omessa notifica dell’istanza, va disposta la conversione del procedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio e rinvia a nuovo ruolo per comunicazione della data dell’adunanza ad entrambe le parti.

P.Q.M Dispone la conversione del procedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio e rinvia a nuovo ruolo per comunicazione della data dell’adunanza ad entrambe le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile il 27.11.2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3001/2025 Numero sezionale 4140/2025 Numero di raccolta generale 31774/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 3001/2025 Numero sezionale 4140/2025 Numero di raccolta generale 31774/2025 Data pubblicazione 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FILIPPO D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: BANCA Ud.27/11/202 5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3001/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANNUNZIO -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2724/2025 depositata il 04/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3001/2025 Numero sezionale 4140/2025 Numero di raccolta generale 31774/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Considerato che Con ordinanza nr 2025/ 2724 la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannando la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese di legittimità liquidate in € 10.000,00 oltre ad € 200,00 per rimborso spese ed al 15% per spese generali ed accessori di legge. Con istanza 5.2.2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzione dell’ordinanza n. 2724 del 28 gennaio 2025, pubblicata il 4 febbraio 2025, in quanto non era stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario invocata nel ricorso e che medesima richiesta era stata avanzata con le memorie del 16.1.2025. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie. Ora considerato che, il ricorso non risulta essere stato notificato a controparte, in applicazione del principio di cui a Sez. U. n. 4353/23, in luogo dell’inammissibilità che deriverebbe dall’omessa notifica dell’istanza, va disposta la conversione del procedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio e rinvia a nuovo ruolo per comunicazione della data dell’adunanza ad entrambe le parti. P.Q.M Dispone la conversione del procedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio e rinvia a nuovo ruolo per comunicazione della data dell’adunanza ad entrambe le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile il 27.11.2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3001/2025 Numero sezionale 4140/2025 Numero di raccolta generale 31774/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 3001/2025 Numero sezionale 4140/2025 Numero di raccolta generale 31774/2025 Data pubblicazione 04/12/2025
Sentenza Cassazione n. 31774/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris