CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33342/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. perì [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., denunciando l'illogicità e contraddittorietà della stessa, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Nel caso di specie, il giudice di merito ha compiutamente argomentato la decisione, giustificando l'esclusione dell'aggravante con la circostanza che non era risultato alcun danneggiamento della porta attraverso la quale l'imputato aveva fatto accesso nell'abitazione, in quanto presumibilmente aperta con una "spallata", da cui non era emersa la necessità di alcun successivo intervento ripristinatorio (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974-02); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M