Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29262/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-8, sulla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della vittima); Considerato che il secondo motivo di ricorso risulta proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (su cui si vedano pag. 11-12, in cui il giudice ricava la natura intimidatoria delle parole del [OSCURATO:PERSONA] dal contesto concreto nel quale furono espresse); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-8, sulla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della vittima); Considerato che il secondo motivo di ricorso risulta proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (su cui si vedano pag. 11-12, in cui il giudice ricava la natura intimidatoria delle parole del [OSCURATO:PERSONA] dal contesto concreto nel quale furono espresse); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 29262/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris